Dalla presunzione di innocenza all’età colpevole

L’imputabilità dei minorenni tra tentativi di tutela ed esigenze di giustizia

La commissione di reati da parte di minori è negli ultimi anni percepita con allarme da parte di tutta l’opinione pubblica, nonché fonte di enorme preoccupazione per autorità, operatori del processo minorile e avvocati. Sempre più piccoli i protagonisti, sempre più cruente e per motivi futili le condotte, sono le storie di ragazzi che picchiano, rapinano[1], accoltellano – tra le ultime, il bambino di dieci anni che a Giugliano, in Campania, ha colpito con un coltello un tredicenne a conclusione di una lite per un pallone[2] o la dodicenne che ha accoltellato un coetaneo di scuola media nel cortile di un istituto romano[3].

Nel recente passato, poi, l’ondata di indignazione e paura innescata dalle violenze e dagli stupri di Caivano (perpetrate da ragazzi maggiorenni e minorenni nei confronti di due cuginette di 10 e 12 anni[4]) si è tradotta in reazioni e proposte di soluzioni divergenti, tra le quali si è stagliato il dibattito sulla possibilità (e opportunità) di estendere l’imputabilità anche a minori di quattordici anni, sempre più spesso protagonisti di efferati episodi di violenza.

Per l’ordinamento italiano è, infatti, considerato imputabile – e dunque può essere ritenuto responsabile e punito per un fatto di reato – chi ha la capacità di intendere e di volere. Con la maggiore età, tale capacità è presunta (e può essere esclusa solo in presenza di particolari ipotesi, ad esempio i vizi di mente); per i minori di età compresa tra 14 e 18 anni, invece, tale capacità deve essere accertata in concreto, mentre per i minori di 14 anni è esclusa.

L’abbassamento della soglia dei 14 anni per l’imputabilità è stato visto da alcuni come la più immediata soluzione per porre rimedio alla crisi della gestione minorile. Le difficoltà del sistema (parentale, educativo e giudiziario) emergono tanto dalle clamorose notizie di stampa, quanto dalle osservazioni di molti operatori del settore, che si confrontano con una sensazione di impotenza diffusa in buona parte del Paese. In tal senso non è possibile liquidare, né affrontare la questione in termini di “emergenza”, inducendo l’errata impressione che si tratti di fenomeno importante, ma passeggero e contingente. La reazione del Governo si è per il momento tradotta unicamente nel c.d. “Decreto Caivano”[5] che, come si vedrà più avanti, ha solo contribuito ad aggravare le tensioni intorno alla giustizia minorile.

I reati commessi dagli infraquattordicenni: l’origine del dibattito sull’età imputabile

Le inadeguatezze nella gestione dei più giovani si sono progressivamente tradotte nell’emersione di patologie criminali, in età sempre più precoce, che rimangono prive di intervento. Si tratta di un aggravamento che, seppur tangibile nell’esperienza degli operatori, non risulta ad oggi adeguatamente misurato.

Infatti, per i minori sopra i 14 anni – in quanto imputabili – vengono raccolti e resi disponibili numerosi dati legati ai procedimenti penali a cui vengono sottoposti: si conoscono quindi con sufficiente dettaglio reati commessi, denunce, procedimenti penali, percorsi di recupero ed eventuali reiterazioni di condotte criminali. Al contrario, sulle condotte delinquenziali degli infraquattordicenni sono disponibili meno dati.

Inoltre, nonostante questi ragazzi possano comunque entrare nel circuito giudiziario penale in caso di necessità di contenimento dovute alla particolare pericolosità delle loro condotte (v. misure di sicurezza, di cui si tratterà più avanti), non si dispone di specifici dati fruibili (studiabili e sui quali orientare le valutazioni sulle politiche conseguenti).

Al di là del dato quantitativo, si è assistito ad un crescente carattere di efferatezza, violenza gratuita ed apparente irragionevolezza di alcune condotte, riconducibili a ragazzi sempre più giovani, sia soli che in gruppo, e sempre più privi di empatia per il dolore inferto.

Tra gli infraquattordicenni, in particolare, il maggior numero di segnalazioni esistenti riguarda i reati di furto e danneggiamento, seguiti da lesioni personali e violazioni in materia di stupefacenti[6]. La loro condizione di non imputabilità, peraltro, diventa appetibile per le organizzazioni criminali e utilizzata quale garanzia di impunità: sono numerosi i casi in cui si riscontra lo sfruttamento strutturato di ragazzi sotto i 14 anni in attività criminali complesse, ad esempio come articolazioni della cessione al minuto della droga nelle piazze di spaccio[7], per trarre vantaggio dalla maggiore facilità di sfuggire ai controlli e dalla quasi impermeabilità all’intervento giudiziario.

Inoltre, il reclutamento viene facilitato dalle condizioni in cui versano i ragazzi, sempre più colpiti dalla povertà assoluta dopo la pandemia (salita oltre il 13% dopo il 2020 e sino al 13,8% nel 2024)[8]. Da questo dato si comprende meglio quali possano essere le criticità del contesto sociale e familiare di riferimento che favoriscono l’ingresso precoce nel circuito della criminalità, soprattutto in determinate fasce della popolazione e contesti territoriali particolarmente disagiati.

La diffusa preoccupazione alimentata dalle notizie giornalistiche non è però accompagnata dalla disponibilità di numeri che potrebbero descrivere l’effettiva estensione del coinvolgimento criminale, occasionale o organizzato, degli infraquattordicenni (a differenza di quanto invece possibile fare per la fascia di età 14-17). Questa carenza è ulteriore fonte di incertezza (che amplifica la preoccupazione), poiché senza il monitoraggio del fenomeno si priva il legislatore degli elementi di studio su cui poter costruire un intervento strutturale efficace. Al tempo stesso, fintanto che la portata del problema non potrà essere facilmente tradotta in cifre, sarà sempre più difficile proporre all’opinione pubblica cambiamenti che non siano dettati dalla percezione di urgenza, legata a singoli gravi episodi di cronaca.

In questo quadro di precarietà e allarme, la proposta di abbassare l’età imputabile torna periodicamente al centro del dibattito sulla giustizia minorile, perché è vista da alcuni come la soluzione più semplice per poter intervenire in funzione preventiva e repressiva.

È fisiologico un dibattito ciclico sulla soglia di età minima per l’imputabilità, principalmente a fronte dei cambiamenti che interessano la società a distanza di decenni. Si tratta, tuttavia, di una riflessione complessa, poiché per capire a che età e in che misura un minore possa essere considerato responsabile di un reato, è necessario confrontarsi con scelte e rivalutazioni che riguardano maturità anagrafica, valori sociali, principi educativi e approcci giuridici in costante mutamento.

In tal senso, l’avanzamento degli studi delle neuroscienze in ordine agli indicatori organici della maturità, sia sotto il profilo intellettivo che volitivo, non consente di isolare una età definita per attribuire un indicatore statistico medio generalmente attendibile e, al contempo, ha individuato ampi e diversificati lassi di tempo nello sviluppo fisiologico e nei percorsi rieducativi. Aspetti questi non condizionabili in ragione delle esigenze di contenimento e difesa sociale avanzate da società sempre più preoccupate e da governi che mirano ad ottenere ritorni di consenso in periodi brevi.

In generale, gli studi indicano il lungo periodo che va dalla preadolescenza ad oltre i 20 anni come un momento centrale dello sviluppo celebrale, che durante questi anni migliora progressivamente l’efficienza della conduttività neurale tramite un aumento della mielinizzazione e completa lo sviluppo del lobo frontale, con conseguente progressivo maggior controllo degli impulsi e delle funzioni esecutive, dell’organizzazione dei pensieri e della valutazione delle conseguenze delle proprie azioni. Tutte condizioni fortemente correlate alla nozione di imputabilità[9], dal momento che è con il progressivo sviluppo del lobo frontale che il soggetto acquisisce la capacità di controllare la propria impulsività.

Fino ai quattordici anni il lobo frontale e le funzioni esecutive non sono ancora formati; il minore non è, quindi, in grado di capire quando fermarsi. Al contrario risultano ben sviluppate le funzioni sotto-corticali legate all’impulsività.

Dai quattordici ai diciotto anni, invece, progressivamente sopraggiunge una valutazione soggettiva, poiché si completa la maturazione delle aree cerebrali, che in ogni caso non è uguale per tutti i soggetti[10].

I reati commessi dai minorenni: un quadro generale

L’indisponibilità pubblica di dati attendibili (e con criteri di misurazione trasparenti) delle condotte devianti degli infraquattordicenni rende opportuna un’analisi su ciò che invece sappiamo dell’agito del resto della popolazione minorile (fascia di età 14-17), i cui dati possono costituire un rilevante parametro di riferimento.

In Italia, infatti, dopo la progressiva flessione delle segnalazioni di minori denunciati avvenuta fino al 2019 (anche senza considerare l’anno pandemico del 2020), già a partire dal 2021 si è registrato un sensibile aumento, sino al picco del 2022, anno in cui i casi sono saliti a 32.522[11], tornando al livello massimo raggiunto solamente nel lontano 2015 (35.744)[12]. Una leggera contrazione si è poi rilevata nel 2023, con 31.173 segnalazioni[13], confermando in ogni caso uno spaventoso ordine di grandezza.

I dati più recenti, ad esempio quelli della Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia del 2024[14], nonché le segnalazioni raccolte dalle Forze dell’ordine negli ultimi anni[15], indicano come nell’ultimo anno siano cresciute, tra i minorenni, anche le violazioni in tema di stupefacenti (da 2499 a 2671), ed inoltre le risse, le lesioni dolose e le rapine[16]. Molto preoccupante è il dato di queste ultime, che non hanno registrato alcuna flessione conseguente al periodo pandemico, ed anzi dal 2020 ad oggi sono cresciute in maniera costante da poco meno di 2000 fino ad oltre 3400[17].

I numeri aggregati, tuttavia, non rispecchiano da soli la realtà di un territorio frammentato e dai mutevoli e differenziati disagi sociali. I dati raccontano una realtà parziale, perché legata anche alla quantità di controlli, da cui emerge un quadro per il quale il maggior numero di segnalazioni si ha nel Nord-Ovest, con 10.486 nel 2022 ed una media di 8.878 tra il 2010 e il 2022. Nello stesso periodo si è riscontrata una media di 6.545 nel Nord-Est, 5.676 nel Centro, 5.233 nel Sud e 3.596 nelle Isole[18]. Ma anche localmente l’andamento dei reati è fortemente differenziato e disomogeneo.

All’interno di questo quadro già difficile, l’aspetto che preoccupa maggiormente negli ultimi anni è rappresentato dall’aumento delle c.d. “baby gang”, gruppi composti da minori dalle età più diverse, che si sono rese protagoniste, sempre più spesso, di reati violenti – dalle risse agli atti vandalici fino a casi eclatanti di violenze sessuali – nonché contro il patrimonio, in prevalenza rapine e furti.

Secondo i dati raccolti sul territorio da Forze di Polizia e Servizi sociali[19], i caratteri distintivi delle baby gang sono la gravità e la ripetitività dei reati commessi[20]. I gruppi spesso si distinguono per comuni caratteristiche socio-anagrafiche dei componenti, tipologia di attività sui social media e il tentativo di operare forme di controllo sul territorio considerato “proprio”.

Pur essendo particolarmente difficile operare un’attività di raccolta dati analitica per identificarne il numero sul territorio e l’incidenza di queste sul numero complessivo dei reati commessi dai minori, esistono tuttavia validi indicatori in grado di fornire quantomeno un’immagine sulla crescita del fenomeno[21]. Una ricerca del 2022, effettuata da Transcrime in collaborazione con il Ministero della Giustizia, ha evidenziato come vi sia stato un aumento notevole degli articoli di stampa contenenti riferimenti a “gang giovanile” o “baby gang” nell’arco degli ultimi anni. Si è passati, in particolare, dai 612 del 2017 ai 1909 del 2022[22].

Sebbene la misura di tale aumento possa in parte essere dovuta ad una accresciuta sensibilità dell’opinione pubblica sul tema, i Comandi Provinciali dei Carabinieri e le Questure dichiarano come si sia registrata anche la crescita – nel medesimo periodo – di casi di risse, percosse, lesioni, furti o rapine in pubblica via e disturbo della quiete pubblica riconducibili a questi gruppi; condotte caratterizzate da un’intensa attività sui social network e dalla ripetitività dei reati commessi[23]. Secondo quanto riportato dagli Uffici del servizio sociale minorile, inoltre, i ragazzi presi in carico per reati commessi nell’ambito di baby gang sono cresciuti del 73,8 % dal 2019 al 2021[24].

La maggioranza degli appartenenti sono ragazzi italiani, tra i 15 e i 17 anni, e circa la metà non provengono da situazioni di disagio socio-economico. Tra questi, si sono registrati anche casi di reclutamento di infraquattordicenni, come avvenuto nel 2022 con la gang Z4 operante nei quartieri Corvetto e Calvairate a Milano[25].

Il complessivo quadro sulle modalità e tipologie di reati aiuta a comprendere come mai, da un lato, si cerchi di migliorare l’intervento in chiave preventiva e rieducativa rispetto ai comportamenti criminali dei più giovani, dall’altro, si discuta di una anticipazione della soglia di punibilità degli stessi. Tuttavia, non è possibile analizzare compiutamente entrambi gli approcci, senza tenere conto dei progressi avvenuti in una disciplina delicata, frutto di una lunga evoluzione, come quella dell’imputabilità.

L’imputabilità in Italia: dalle origini al presente

In Italia, la pratica della segregazione punitiva dei minori che mettevano in atto comportamenti devianti ha avuto inizio già nel XVIII secolo, derivando dall’istituzionalizzazione separata dei minori poveri, con intento moralizzatore. Sin dalla seconda metà del Seicento, la Chiesa cattolica si è occupata dei giovani vagabondi, delinquenti o anche solo abbandonati, secondo uno schema pedagogico-punitivo improntato ai principi di etica del lavoro ed obbedienza.

Dal 1861 (anno dell’Unità d’Italia) al 1890, fu applicato in tutto il Regno d’Italia il Codice penale sardo del 1859, che prevedeva la presunzione di responsabilità penale per i soli maggiori di 21 anni, mentre tra i 14 ed i 21 anni si veniva reclusi nelle carceri comuni anche se con uno sconto di pena. Solo i minori di 14 anni, dopo l’accertamento del discernimento, erano destinati ad istituti diversi, come le case di custodia o di lavoro, insieme a mendicanti e vagabondi.

Nel 1890 entrò in vigore il Codice penale c.d. “Zanardelli”[26], che disciplinò la materia minorile introducendo l’istituto dell’imputabilità, che poteva essere riconosciuta già a partire dai 9 anni, anche se fino ai 14 doveva essere accertata dal magistrato e non poteva essere presunta. Al contrario, tra i 14 ed i 18 anni doveva essere provata l’assenza di discernimento, come per gli adulti. Tra i 18 ed i 21 anni (la maggiore età dell’epoca) erano invece stabilite delle diminuzioni di pena. Istituì altresì i riformatori per la rieducazione. Inoltre, all’esecuzione penale iniziarono ad affiancarsi misure amministrative di sicurezza[27].

Nel 1907, con R.D. n. 606 del 14 luglio, i riformatori vennero completamente rivoluzionati, sostituendo allo scopo punitivo e repressivo che sino ad allora li aveva caratterizzati, criteri preventivi e rieducativi[28]. Di fatto però tale organizzazione non fu realizzabile, e la rieducazione minorile rimase appannaggio dell’assistenza religiosa.

Sotto il fascismo, il Codice Rocco, ancora oggi in vigore, innalzò l’età di presunzione di non imputabilità assoluta da 9 a 14 anni (art. 97 c.p.). Al di sotto di questa età, un minore non può essere ritenuto penalmente responsabile, poiché si presume in via assoluta che sia privo della capacità di intendere e di volere. Tale soglia è stata all’epoca individuata poiché il quattordicesimo anno di età veniva fatto coincidere con lo sviluppo puberale, ritenuto decisivo per la formazione fisica e psichica dell’individuo[29].

Dai quattordici a diciotto anni, invece, dove prima esisteva una presunzione di responsabilità, il minore viene ritenuto imputabile solo se in possesso della “capacità di intendere e di volere” non presunta, ma accertata caso per caso. In caso di condanna, la pena è comunque diminuita. Per determinare l’imputabilità, si è introdotto il concetto di “immaturità”, mentre il termine “discernimento”, ritenuto impreciso e incerto[30], è stato sostituito con quello della “capacità di intendere e di volere”. Così la capacità di intendere e di volere dopo i 18 anni è sempre presunta e non sono previste diminuzioni di pena (art. 98).

In particolare, tra i 14 e i 18 anni i minori sono astrattamente imputabili, ma la loro imputabilità deve essere accertata “in concreto”. Il giudice deve infatti valutare caso per caso la capacità di intendere e di volere del minore, ovvero se al momento della commissione del reato fosse in grado di comprendere la gravità del proprio atto e il disvalore sociale di quest’ultimo. La Corte di Cassazione ha ribadito in più occasioni la necessità di tale accertamento[31]. In particolare, non devono essere compromessi i processi conoscitivi, valutativi e volitivi del minore, in modo tale da attenuare grandemente o perfino eliminare la sua capacità di percepire il disvalore sociale del fatto e di autodeterminarsi autonomamente[32].

Tale valutazione può essere operata direttamente dal giudice, che non è tenuto a disporre una perizia, potendo invece ricavare gli elementi necessari al giudizio sulla maturità del minore, dagli atti del procedimento, nonché dal suo comportamento processuale[33].

Infine, in ordine alle sanzioni, le pene per i minori sono ridotte rispetto agli adulti[34], e si privilegiano misure rieducative piuttosto che punitive, ispirate ai principi del favor minoris che animano il nostro sistema penale minorile.[35]

Quanto ai minori di quattordici anni, l’art. 224 c.p. consente di applicare loro misure di sicurezza[36] ove riconosciuti responsabili di delitti gravi e ritenuti pericolosi, ed in particolare il ricovero in riformatorio giudiziario (art. 223 c.p.) e la libertà vigilata (art. 228 c.p.).  In seguito alla riforma del 1988, la prima si realizza con il collocamento in comunità (art. 22 D.P.R. 448/1988), mentre la seconda con le prescrizioni inerenti ad attività di studio, lavoro o comunque utili per l’educazione del minore (artt. 20 e 21 D.P.R. 448/1988). Nonostante le misure siano a carattere rieducativo, hanno evidentemente anche una portata molto afflittiva nei confronti del minore.[37]

Peraltro, non è ben chiara quale sia l’efficacia di queste misure o la loro effettiva applicazione rispetto alla delinquenza giovanile infraquattordicenne. Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Ministero della Giustizia, i minori di 14 anni in carico al servizio sociale ad inizio 2024 erano solo 138. Al tempo stesso, sappiamo che i minori (dei quali non è specificata l’età) presi in carico per misure di sicurezza erano 97, di cui 71 italiani[38]. Numeri grandemente distanti dall’ingravescenza del fenomeno del disagio deviante giovanile.

Anche in questo caso, l’indisponibilità pubblica di dati sui minori intercettati dagli interlocutori istituzionali (e sul loro percorso) impedisce di realizzare un’analisi efficace. Ad esempio, è difficile rendere coerenti le poche informazioni disponibili con le segnalazioni riportate dalle forze dell’ordine: nel 2019, si sono registrate ben 460 denunce di furti compiuti da infraquattordicenni[39], rispetto a cui, quindi, non è chiaro quali siano gli esiti e le valutazioni che conducono a numeri d’intervento del servizio sociale molto più bassi.

Per di più, le segnalazioni sono probabilmente solo una piccola porzione visibile della realtà, dato che spesso le persone non denunciano nemmeno o sono scoraggiate dal farlo. A dimostrazione di ciò, la Procura per i minorenni di Brescia, a fine 2022, ha redatto delle istruzioni per le forze di polizia nelle quali si prende atto dell’aumento negli ultimi anni delle denunce e querele contro minori non imputabili, “a volte anche in età molto tenera”. In tali istruzioni si sottolinea l’importanza di informare i denuncianti, in presenza di fatti commessi da soli infraquattordicenni, dell’impossibilità di procedere penalmente nonché di costituirsi parte civile nel procedimento penale e di valutare quindi la presentazione di un esposto a fini di interventi civili o correzionali[40].

Quanto a questi ultimi, ed in tema di misure di sicurezza per i minorenni, è da poco intervenuto il decreto-legge 15 settembre 2023 n. 123, c.d. Decreto “Caivano”, convertito nella Legge 13 novembre 2023, n.159, strutturato in chiave particolarmente repressiva.  Il testo non ha direttamente agito con un generico abbassamento dell’età minima per la responsabilità penale, come inizialmente ventilato. Ha però esteso l’applicazione dell’ammonimento del Questore ai minori tra 14 e 17 anni che si siano resi protagonisti contro altri minori di reati di percosse, lesioni, violenza privata, minacce o danneggiamento, per i quali non siano state proposte querela o denuncia. Inoltre, è stato esteso anche alla fascia d’età tra i 12 e i 14 anni per coloro che abbiano commesso delitti puniti nel massimo con la reclusione non inferiore a cinque anni. Per questi ultimi casi, è stata inoltre introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria (da 200 a 1000 euro) nei confronti del genitore o del soggetto tenuto a sorvegliarlo o ad assolvere agli obblighi educativi, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Inizialmente, si era pensato di inserire nel decreto la previsione dell’abbassamento dell’età imputabile. Tale ipotesi non è poi confluita nel testo della riforma, anche alla luce di numerose e autorevoli voci contrarie, tra cui – ad esempio – quella dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. [41]

Più di recente, in seguito all’aumento delle rapine con coltello ad opera di minorenni, si è espresso il Procuratore Capo della Procura per i Minorenni di Milano, contrario all’abbassamento dell’età imputabile. Tuttavia, ha sottolineato come sia al tempo stesso necessario ripensare l’approccio, consentendo all’Autorità giudiziaria di sentire l’infraquattordicenne per fargli comprendere il disvalore delle condotte e così evitare che si crei un’impunità priva di alcun valore educativo[42].

Con il nuovo decreto, gli obiettivi di prevenzione e il contrasto della violenza giovanile vengono perseguiti attraverso un ampliamento degli istituti di contenimento delle condotte devianti dei minori, un inasprimento di pene e un’estensione dell’ambito di applicazione delle misure cautelari e precautelari nonché, come in precedenza accennato, delle misure di sicurezza, anche ai minori ed in alcuni casi ai minori infraquattordicenni non imputabili.

È stata infatti diminuita da nove a sei anni la pena massima edittale ai fini dell’applicazione della custodia cautelare in carcere e da sei a quattro anni per le altre misure cautelari. Ha altresì esteso la condizione di applicabilità del pericolo di fuga anche alla disciplina cautelare minorile.

Si è così determinato un vistoso aumento dei provvedimenti di custodia cautelare, per i quali si è raggiunto un record assoluto di minori reclusi nel nostro Paese. A ottobre del 2022, infatti, erano 392 i detenuti negli Istituti penali per i minorenni (IPM), mentre a settembre del 2024 si sono raggiunte le 569 presenze[43]. L’approccio maggiormente repressivo ha portato, secondo Antigone, ad un sovraccarico del sistema e alla crescita esponenziale delle tensioni negli IPM, con rivolte e proteste registrate a Roma, Milano, Bari, Torino e Airola[44].

Il provvedimento è anche intervenuto sul tema dell’uso dei dispositivi digitali per il compimento di reati: nell’ambito dell’estensione della misura di sicurezza dell’avviso orale agli ultraquattordicenni, il Questore può infatti proporre al Tribunale per i minorenni di vietare al minore condannato l’utilizzo di cellulari, computer o altri apparecchi informatici qualora siano stati utilizzati per la realizzazione delle condotte (come, ad esempio, in caso spaccio di sostanze stupefacenti, revenge porn o cyberbullismo)[45].

Imputabilità del minore e mandato d’arresto europeo

Il tema dell’imputabilità emerge poi come cardine di un inevitabile confronto tra i diversi sistemi di giustizia minorile adottati dai vari Stati membri dell’Unione quando si affronta la disciplina del Mandato d’Arresto Europeo (MAE) emesso nei confronti di minorenni.

Infatti, sino al 2021 in Italia erano vari i motivi per i quali la Corte d’appello poteva rifiutare la consegna di un soggetto che fosse minorenne al momento del compimento del reato nello stato richiedente. Motivi e valutazioni legati non solo al raggiungimento da parte del soggetto della soglia minima dell’età imputabile per l’Italia quando aveva commesso il fatto (ovvero se fosse minore di 14 anni), ma anche alla sussistenza nello Stato richiedente di una serie di elementi del procedimento e del trattamento sanzionatorio minorile in linea con quelli vigenti nel nostro Paese[46]. Infine, anche quando, effettuati i “necessari” accertamenti in concreto, il soggetto fosse risultato (ancorché ultraquattoricenne) comunque non imputabile o anche nel caso in cui nell’ordinamento dello Stato membro di emissione non fosse previsto l’accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere[47].

Adesso, dopo la radicale riforma operata dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n.10[48], per chi fosse minorenne al momento del reato permane quale unico motivo di rifiuto obbligatorio della consegna il caso in cui non avesse raggiunto la soglia italiana dei 14 anni al momento della commissione del fatto[49].

Sul punto, tra l’altro la Cassazione ha precisato più volte che la disciplina riformulata[50] contempla un unico motivo di rifiuto obbligatorio della consegna, relativo all’ipotesi in cui la persona richiesta fosse infraquattordicenne al momento della commissione del reato, e ciò sul presupposto che un sistema punitivo e carcerario differenziato (e sufficientemente uniforme) per i minori sia stato previsto in tutti gli stati membri.[51]

Imputabilità e quadro europeo

Anche alla luce dei rapporti con gli altri Stati, è necessario confrontarsi con le differenti scelte di politica criminale in materia di imputabilità, che possono variare notevolmente sia tra componenti dell’Unione europea che negli altri Paesi del continente. Di tale disomogeneità ha preso atto anche nel 2008 la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa CM/Rec (2008)11[52], secondo cui l’età minima non dovrebbe essere “troppo bassa”. Dai lavori preparatori del testo, emerge che questa dovrebbe corrispondere ad una soglia internazionalmente accettata, legata all’età in cui i minori assumono responsabilità civili in altri ambiti quali il matrimonio, la fine della scuola dell’obbligo e il lavoro, individuata intorno ai 14-15 anni (sulla base di quanto previsto dalla maggioranza delle normative nazionali europee)[53].

Le differenti esperienze storiche e sociali dei diversi Paesi, pur culturalmente e socialmente vicini, influiscono profondamente sugli approcci seguiti, che si rivelano più o meno efficaci anche in relazione alla capacità di adattarsi al rapido mutamento delle patologie criminali.

Nel nostro continente, dunque, l’età minima individuata per l’imputabilità viene fissata su soglie anche molto distanti tra loro[54]. Seguono il modello italiano dei 14 anni Bosnia Erzegovina, Bulgaria (che prevede l’accertamento in concreto della capacità di intendere e volere), Croazia, Cipro, Estonia (che prevede tuttavia sanzioni specifiche extrapenali per i minori dai 7 anni), Georgia, Germania, Lettonia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Malta, Montenegro, Romania (ma fino ai 16 anni l’imputabilità deve essere accertata in concreto), Serbia.

Adottano invece il limite dei 10 anni Svizzera, Inghilterra e Galles, Irlanda del Nord, mentre sono imputabili dai 12 anni i minorenni in Andorra, Belgio, Ungheria (solo per i reati più gravi, negli altri casi dai 14 anni), Irlanda (che prevede tuttavia l’imputabilità dai 10 anni per i reati più gravi), Paesi Bassi, San Marino, Slovacchia (con l’eccezione della violenza sessuale, per cui si parte dai 15 anni), Slovenia, Spagna, Scozia.

Altrove, troviamo i 13 anni in Francia e Principato di Monaco, 15 anni in Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Grecia (che prevede gradazioni negli interventi rieducativi per i minori tra gli 8 e i 13 anni e tra i 13 e i 15 anni), Islanda, Norvegia, Polonia (solo per i reati più gravi, altrimenti dai 17 anni), Svezia.

Si sale a 16 anni in Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bielorussia, Lituania, Moldavia, Russia, Ucraina (che però prevedono l’imputabilità a 14 anni per i reati più gravi), Portogallo (con una estensione fino a 12 anni di determinate misure correzionali),

Curioso è il caso del Lussemburgo, che per i provvedimenti sanzionatori di natura penale irrogati da corti minorili non prevede una vera età minima.

Una prospettiva comparata: la Francia

A fronte di questa grande varietà tra gli ordinamenti, si può tentare di analizzare una realtà a noi vicina geograficamente e per tradizione giuridica, quale la Francia. L’evoluzione dell’approccio transalpino ha radici lontane, legata alle trasformazioni demografiche e alle conseguenti tensioni sociali. Sin dalla Rivoluzione francese, la legislazione penale minorile in Francia si è orientata sulla pena educativa ed ha previsto centri di educazione correzionale, pur con alterni periodi di irrigidimento verso un regime più punitivo.

Dopo un iniziale approccio dei legislatori del 1791, orientato a collegare pena e educazione, il sistema virerà ben presto verso una detenzione carceraria integrale in cella.

Tra il XIX e il XX secolo, con la Terza Repubblica tornò l’attenzione sull’educazione e sulla tutela dell’infanzia. I primi lavori di psicologia sui problemi della gioventù criminale e la costituzione nei tribunali di comitati di difesa dei ragazzi portati in giudizio, orientarono il legislatore, che nel 1912 instaurò il primo tribunale minorile.

La storica Ordonnance del 2 febbraio 1945[55] riportò il sistema a privilegiare la dimensione educativa rispetto a quella penale, che si vuole rimanga un’eccezione, togliendo così ogni ambiguità tra pena e provvedimento educativo.

Tuttavia, a partire dal 1958, l’aumento della delinquenza giovanile cominciò a preoccupare i poteri pubblici. I fenomeni di bande di “blousons noirs[56] accentuarono presso l’opinione pubblica il sentimento di un malessere giovanile. L’educazione sorvegliata, pur orientandosi verso politiche di prevenzione, si rivolse di nuovo a strutture penitenziarie.

Oggi l’imputabilità dei minori è regolata dal Code de la justice pénale des mineurs, riformato nel 2021[57]. Il nuovo Codice ha conformato la Francia alla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia del 1989[58], fissando a 13 anni l’età al di sotto della quale un minore si presume privo della capacità di discernimento[59].

Si tratta però di una presunzione semplice, soggetta alla possibilità di prova contraria. Rimane infatti sempre possibile dimostrare che il minore infratredicenne avesse compreso e voluto l’atto compiuto e, di conseguenza, ritenere lo stesso penalmente responsabile.[60]

Il minore non discernente, invece, è penalmente irresponsabile: è l’argomentazione della nota sentenza “Laboube” (Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 1956, n° 55-05.772), in cui i giudici hanno annullato la condanna di un bambino di sei anni per il reato di lesioni involontarie, dal momento che il minore veniva ritenuto incapace di discernimento in ragione della giovane età, precisando che tale capacità è il presupposto dell’imputabilità e deve quindi essere preliminarmente accertata per poter procedere nei confronti del minore[61].

Il concetto di capacità di discernimento relativamente ai minorenni, in Francia, è introdotto dall’articolo 388-1 Code civil (“in qualsiasi procedimento che lo riguardi, il minore capace di discernimento può essere ascoltato dal giudice[62]). L’ordinamento non prevede né una definizione di discernimento, né un metodo di valutazione, ed i giudici devono operare la valutazione senza poter utilizzare il criterio dell’età,[63] anche se spesso continuano a fare comunque riferimento all’età del bambino[64].

Tra i 13 e i 18 anni i minori possono essere giudicati penalmente responsabili, ma la loro imputabilità dunque, come in Italia, deve essere valutata caso per caso, accertandone la capacità di discernimento. Inoltre, la loro responsabilità penale è attenuata. Ciò significa che, pur essendo riconosciuti penalmente responsabili, le pene loro inflitte sono ridotte rispetto a quelle previste per gli adulti. Il giudice può anche optare per misure educative piuttosto che sanzioni penali, a seconda della personalità e delle circostanze del minore.

Viene infatti ritenuto fondamentale guidare il minore su di un piano educativo. Il giudice deve quindi prevedere delle misure che presentino un giusto equilibrio tra educazione e sanzione e può pronunciare una pena detentiva solo se il minore ha più di 13 anni, ed unicamente come ultima risorsa ed in funzione della gravità del reato.[65]

L’abbassamento dell’età imputabile e lo spostamento verso un approccio rieducativo: l’ordinamento inglese

Volgendo invece l’analisi ad un Paese europeo di common law, non più parte dell’Unione europea, si rinviene addirittura un abbassamento della soglia di imputabilità dai 13 ai 10 anni (dal 1998), una delle più basse in Europa[66]. L’esigenza di ripensare approdi di maggior garanzia a tutela dei fanciulli con riforme più severe del sistema penale minorile è frutto di alcuni tragici casi di cronaca: tra tutti, il rapimento, la tortura e l’uccisione a Liverpool nel 1993 di un bambino di due anni ad opera di due ragazzini di soli 10 anni [67].

Ad oggi, solamente i bambini al di sotto di questa età non possono essere considerati penalmente responsabili. Tuttavia, possono essere comunque destinatari di apposite misure di sicurezza come il local child curfew[68] (coprifuoco) ed il child safety order[69]. Inoltre, qualora infrangano regolarmente la legge, possono essere presi in cura dalle istituzioni pubbliche, o i loro genitori possono essere ritenuti responsabili tramite adesione volontaria o imposizione di “Parenting programmes”, “Parenting Contracts” e “Parenting Orders” (Crime and Disorder Act 1998).

Tra i 10 e i 14 anni, fino al 1998, era prevista una presunzione detta “doli incapax”, per la quale un minore tra i 10 e i 14 anni non era considerato in grado di distinguere il bene dal male, a meno che la pubblica accusa non dimostrasse il contrario[70]. Tuttavia, è stata successivamente abolita, e oggi i minorenni a partire dai 10 anni vengono ritenuti pienamente responsabili delle proprie azioni[71].

Tra i 10 e i 18 anni i minori sono dunque imputabili, ma esistono pene ridotte rispetto agli adulti e misure rieducative. Tuttavia, per i reati molto gravi, è possibile che un minore venga processato come un adulto, soprattutto dopo i 16 anni.

In ogni caso, l’approccio è meno orientato alla valutazione delle capacità cognitive del minore rispetto a Italia e Francia.

Nonostante una soglia così bassa per l’imputabilità e, forse proprio in ragione di questa, in tempi più recenti il sistema britannico si è evoluto verso un approccio meno severo/segregativo e più rieducativo, soprattutto per i minori più piccoli. Anche qui, è centrale l’idea di responsabilità individuale, ma sono state introdotte misure di prevenzione e sostegno sociale per affrontare la delinquenza giovanile, soprattutto con l’adozione di programmi di “diversion” per evitare il carcere.

In particolare, si è osservata una riduzione significativa, con una decrescita continua e costante dell’accesso e della permanenza nel sistema di giustizia minorile dal 2007 al 2021. È cambiato infatti l’approccio ai reati minori, nei confronti dei quali si è iniziato a procedere cercando di ottenere una fuoriuscita più rapida possibile dal circuito giudiziario. Basti pensare che gli arresti dal 2013 al 2021 sono diminuiti da oltre 120.000 a circa 50.000 l’anno, con degli incrementi registrati per la prima volta a solo partire dal 2022[72].

Si è osservato, infatti, che nella maggior parte dei casi i minori che commettono reati hanno una scarsa probabilità di tornare a delinquere, probabilità che diminuisce ulteriormente quando si consente al minore di uscire rapidamente dal sistema giudiziario[73].

L’integrazione di educazione e prevenzione

Emerge così come il principio della rieducazione e del recupero sia centrale in tutti i sistemi analizzati, nonostante i criteri di accertamento dell’imputabilità e l’età minima varino significativamente. In relazione a questo profilo, il tema dell’imputabilità continua a sollevare complessi interrogativi su come conciliare le istanze di sicurezza sociale e la responsabilità dei giovani con la tutela della loro effettiva condizione di maturità, delle loro esigenze di crescita e del sano inserimento nella società.

In questo difficile equilibrio tra educazione e punizione, il tema dell’età minima per l’imputabilità viene periodicamente riproposto e abbandonato sulla scia dei fatti di cronaca. Già in passato, infatti, erano state presentate alla Camera proposte di abbassamento dell’età imputabile: il Ddl n. C1580 nel 2019 ed ancor prima, nel 2001, il Ddl n. C1887.

Nel 2001, l’iniziativa seguiva gli efferati fatti di Novi Ligure[74], con una proposta di abbassamento dell’età minima imputabile a 13 anni. Il più recente Ddl n. C1580, invece, proponeva l’abbassamento a 12 anni, sostenendone la necessità in relazione alla partecipazione dei minori in gravi reati legati alla criminalità organizzata ed al fenomeno delle baby gang, dimenticando forse che più che autori consapevoli si tratta – anche loro – di vittime sfruttate da adulti che delinquono. Viene così da pensare che la devianza minorile, responsabilità di adulti in ragione di abbandono familiare, scolastico o sociale, anziché diventare elemento di comprensione della condizione, diventa aggravante responsabilizzante anche quando dopo l’abbandono si è vittima addirittura dello sfruttamento strumentale da parte delle organizzazioni criminali.

Così anche l’approvazione del Decreto “Caivano”, con cui si è tornati a discutere di modifica dell’età minima per l’imputabilità, è avvenuta sull’onda dei gravissimi fatti di cronaca dell’estate 2023: l’uccisione del giovane Giovanbattista Cutolo a Napoli e gli stupri di Caivano (all’epoca gli ultimi episodi di una lunga serie di violenze nella zona). Nonostante quest’ultimo intervento, i casi di criminalità che vedono coinvolti minori continuano a scuotere profondamente l’opinione pubblica, come da ultimo l’omicidio del quindicenne Emanuele Tufano, sempre a Napoli, nel corso di una battaglia tra giovani bande rivali, ad ottobre del 2024[75].

Si assiste da un lato all’impotenza di genitori ed educatori, dall’altro ad istituti di contrasto dell’agito criminale dei più piccoli che non sembrano rispondere in maniera efficace al bisogno emergente. Di conseguenza, la risposta istintiva e viscerale di parte dell’opinione pubblica e di chi ne è espressione si articola attraverso la soluzione più comune e apparentemente facile ad ogni disagio della società: l’estensione della responsabilità penale e dell’intervento giudiziario repressivo. Più pene, più misure, più tribunali, più carceri, anche contravvenendo a quanto evidenze empiriche, statistiche e giudiziarie suggerirebbero di fare.

L’eventuale modifica dell’età minima di imputabilità, al contrario, dovrebbe tenere conto di numerosi aspetti di carattere sociale, biologico, giudiziario e geografico, senza pensare che si possa intervenire con un semplice spostamento di asticella per poter perseguire i minori laddove falliscono gli adulti: genitori e educatori che, così, sarebbero ancora più deresponsabilizzati da un intervento a valle dell’autorità pubblica su patologie molto spesso prevenibili.

In tal senso, l’approccio emergenziale si rivela oggi dannoso e anacronistico. Prima di assumere qualsiasi iniziativa, è auspicabile un’analisi effettuata a partire da raccolte dati più dettagliate e trasparenti. Con uno strumento di conoscenza più efficace, si potrebbe concepire un intervento più puntuale, nonché eventualmente confermare o smentire la necessità di procedere ad interventi riguardanti gli infraquattordicenni, valutare la disponibilità di misure altre rispetto all’azione penale in senso stretto e quindi alla supposta necessita di una modifica dell’età imputabile.

Allo stato attuale, l’estensione di responsabilità penale diretta ai minori infraquattordicenni si tradurrebbe solo in un approccio repressivo inefficace. Mero alibi (come sopra detto deresponsabilizzante) che non tiene conto della condizione già gravemente fallimentare del sistema giudiziario minorile anche nei confronti dell’intervento penale riguardante i ragazzi tra i 14 e i 18 anni[76]. I recenti interventi normativi hanno già determinato un progressivo spostamento del carico di responsabilità sui minori (destinatari di più misure cautelari e più misure di sicurezza), senza invece intervenire adeguatamente sulla responsabilità dei genitori e sulle più ampie cause sociali del disagio dei figli. Un impulsivo e non ponderato abbassamento dell’età imputabile rischia di certificare definitivamente il passaggio da un processo per i minorenni ad un processo contro i minorenni. Dalla presunzione di innocenza all’età colpevole.

Prof. Roberto De Vita – Avvocato penalista
Giada Caprini – Avvocato penalista
Marco Della Bruna – Avvocato penalista

 

Riferimenti

[1] https://www.umbriacronaca.it/2024/10/26/orvieto-tredicenne-tenta-rapina-in-un-negozio-di-alimentari/#:~:text=2024%20–%20La%20chiamata%20al%20112,pistola%20in%20pugno%2C%20si%20era

[2] https://www.ilmattino.it/napoli/area_metropolitana/giugliano_13enne_accoltellato_bambino_10_anni_pallone_ultime_notizie_oggi-8485423.html

[3] https://tg24.sky.it/cronaca/2024/11/04/accoltellamento-scuola-roma

[4] https://www.rainews.it/articoli/2023/08/stupro-caivano-in-15-nel-branco-tra-loro-2-figli-camorristi-f78c1729-3761-4376-933b-225d474adbd9.html

[5] Decreto-legge 15 settembre 2023 n. 123, c.d. Decreto “Caivano”, convertito nella Legge 13 novembre 2023, n.159.

[6] Openpolis-Con i Bambini su dati ISTAT – delitti denunciati all’autorità giudiziaria dalle forze di polizia – https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2021/10/giovani_rischio_ag.pdf

[7] https://www.fanpage.it/attualita/ndrangheta-e-stupefacenti-minorenni-usati-come-corrieri-della-droga-per-evitare-i-controlli/. Cfr. anche Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia.

[8] https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2021/10/giovani_rischio_ag.pdf, https://www.istat.it/wp-content/uploads/2024/10/REPORT_POVERTA_2023.pdf

[9] V. Pirrò, L. Muglia, M. Rupil, “La crisi della famiglia e le nuove forme di devianza minorile: oltre la maschera” – in Minori e famiglia, 21 aprile 2020, https://www.giustiziainsieme.it/it/minori-e-famiglia/966-la-crisi-della-famiglia-e-le-nuove-forme-di-devianza-minorile-oltre-la-maschera.

[10] E. Mian, G. Mantovan, “Le nuove frontiere dell’imputabilità – Neuroscienze e processo”, Libreriauniversitaria.it, dicembre 2016.

[11] Ministero dell’Interno, DCPC, Criminalità minorile in Italia 2010-2022, Roma, Ottobre 2023.

[12] https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2021/10/giovani_rischio_ag.pdf

[13] Ministero dell’Interno, DCPC, Criminalità minorile e gang giovanili, Roma, Aprile 2024.

[14] https://www.politicheantidroga.gov.it/media/mlsigkh0/relazione-al-parlamento_2024.pdf

[15] https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2024-05/report_citta_e_gang_giovanili_10_05_2024.pdf

https://www.poliziadistato.it/statics/10/criminalita-minorile-in-italia-2010-2022.pdf

[16] Cfr. anche https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2024-05/report_citta_e_gang_giovanili_10_05_2024.pdf

[17] https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2024-05/report_citta_e_gang_giovanili_10_05_2024.pdf

[18] https://www.ragazzidentro.it/i-numeri-della-criminalita-minorile-da-nord-a-sud-ditalia-e-il-loro-intreccio-con-un-welfare-malato/

[19] https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2024-05/report_citta_e_gang_giovanili_10_05_2024.pdf

[20] E.U. Savona, M. Dugato, E. Villa, “Le gang giovanili in Italia”, Transcrime, ottobre 2022 – https://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2022/10/Le-gang-giovanili-in-Italia.pdf

[21] Cfr. anche “Il naufragio della giustizia minorile di fronte alla deriva della sofferenza giovanile” in www.devitalaw.it(https://www.devita.law/naufragio-giustizia-minorile/)

[22] E.U. Savona, M. Dugato, E. Villa, “Le gang giovanili in Italia”, Transcrime, ottobre 2022 –  https://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2022/10/Le-gang-giovanili-in-Italia.pdf

[23] E.U. Savona, M. Dugato, E. Villa, “Le gang giovanili in Italia”, Transcrime, ottobre 2022 –  https://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2022/10/Le-gang-giovanili-in-Italia.pdf

[24] https://www.openpolis.it/parole/baby-gang/

[25] http://www.interno.gov.it/it/notizie/criminalita-minorile-e-gang-giovanili-online-report-servizio-analisi-criminale-dcpc-2023

[26] Da Giuseppe Zanardelli, il Ministro di Grazia e Giustizia dell’epoca.

[27] Si distinsero, così, le Case di correzione per minorenni sotto i 18 anni condannati in applicazione degli articoli 54 e 55 del Codice penale; gli Istituti di educazione e di correzione per fanciulli con meno di 9 anni, che avevano commesso un delitto punibile con la reclusione o la detenzione non inferiore ad un anno (art. 53) e per i minori tra 9 e 14 anni, che avevano commesso un reato senza discernimento (art. 54); gli Istituti di educazione correzionale per i minorenni infradiciottenni dediti all’oziosità, al vagabondaggio, alla mendicità e al meretricio (artt. 113, 114, 116 Legge di P.S.)” da S. Di Canosa “La giustizia minorile in Italia: possibili interventi educativi in un contesto giudiziario penale”.

[28] cfr. G.Neppi Modona, “Carcere e società civile, in Storia d’Italia”. Documenti, vol. V/II, Torino, Einaudi, 1973.

[29] Cfr. Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale, Volume V, Parte I, 1929, p. 147.

[30] Ibidem.

[31]Analizzando la giurisprudenza di legittimità, è possibile rilevare che quest’ultima ha ritenuto che l’assenza di maturità del minore si fondi sulla mancanza di un adeguato “sviluppo intellettuale e morale” e di una sufficiente “capacità intellettiva e di autodeterminazione” (Sez. I, 1 ottobre 1990, n. 14674); inoltre, che questa mancanza sia tale da non permettergli di rendersi conto del disvalore sociale del fatto commesso (Sez. 2, n. 9265 del 13 settembre 1991). Se nel caso degli ultraquattordicenni, l’assenza di maturità è rimessa ad una valutazione caso per caso ad opera, in concreto, del giudice di merito, per gli infraquattordicenni, invece, la stessa è presunta in modo assoluto, ovvero prescinde dall’effettivo riscontro della capacità di intendere e di volere in capo al soggetto.”[31] – Cass. Pen., sez. IV, 31 maggio 2022 (dep. 9 agosto 2022), n.30819.

[32] Cass. Pen., sez. I, 13 gennaio 2015 (dep. 25 marzo 2015), n.12543.

[33] Cass. pen., Sez. II, n. 10478 del 09/12/2016.

[34] Art. 98 c.p.: “È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d’intendere e di volere; ma la pena è diminuita.

Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l’interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale”.

[35] Vedi “Il naufragio della giustizia minorile di fronte alla deriva della sofferenza giovanile” in www.devitalaw.it (https://www.devita.law/naufragio-giustizia-minorile/): “1) la finalità di recupero mediante la rieducazione ed il reinserimento sociale; 2) il “principio di adeguatezza” (art. 9 d.p.r. 448/1988) secondo cui il processo penale deve adeguarsi “alla personalità del minore ed alle sue esigenze educative”, per la cui realizzazione risulta fondamentale l’operato dei Servi Sociali ed il lavoro interdisciplinare tra tutti gli operatori; 3) il “principio della minima offensività” che mira a tutelare il minore dai rischi che possono derivare alla sua personalità ancora in formazione a causa del precoce ingresso nel circuito penale. Ingresso che quindi, ove possibile, va evitato, favorendo la chiusura del processo e l’uscita più veloce possibile del minore dal circuito penale; 4) la “destigmatizzazione” (art. 13), mirante ad arginare il più possibile le ricadute nocive che possono ripercuotersi sul minore anche solo dalla notizia di essere sottoposto a procedimento giudiziario, tramite la massima tutela della riservatezza e dell’anonimato rispetto ad ogni soggetto esterno. 5) la “residualità della detenzione”, ovvero il concepire ogni intervento penale relativamente ai minori, ed a maggior ragione la misura della detenzione, quale extrema ratio. La detenzione viene quindi giustificata unicamente in caso di grave rischio per la difesa sociale, e solo in assenza di misure alternative che possano portare ad una medesima tutela. Proprio per questo, sono state concepite nuove misure alternative alla custodia detentiva, che hanno una maggiore valenza responsabilizzante con minor impatto costrittivo; 6) Il “principio di autoselettività” del processo penale minorile, che fa prevalere sul processo stesso le esperienze educative del minore, sulla base dell’indagine sulla condizione personale unica ed individuale di ciascun minore, attraverso forme di autolimitazione e perfino di chiusura del processo stesso.”

[36] Art. 224 c.p.: “Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, è sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma dell’articolo 98.”

[37] C. Maggia, “Bambini a processo? Siamo sicuri che serva?” Questione Giustizia, 2019.

[38] https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Analisi_Servizi_minorili_31.12.2024_dati_provvisori_G.pdf

[39]

[40] https://procmin-brescia.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/MINORI%20INFRAQUATTORDICENNI%20ART357CPP.pdf

[41] https://www.garanteinfanzia.org/contrasto-alla-criminalita-minorile-lautorita-garante-inasprire-il-sistema-penale-non-serve

[42] https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/24_novembre_12/ragazzi-violenti-a-milano-il-procuratore-per-i-minori-l-uso-disinvolto-del-coltello-e-vissuto-come-una-moda-bfad2f02-a224-4844-8235-60b18a338xlk.shtml

[43] https://alleyoop.ilsole24ore.com/2024/10/02/carceri-minorili-antigone/

[44] Ibidem.

[45] Ed ove venga violato da parte del minore l’avviso orale ricevuto, si estende a questo la sanzione penale prevista per i maggiorenni.

[46] Ovvero se fosse minore di 18 anni nel caso in cui il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, oppure quando la restrizione della libertà personale risultasse incompatibile con i processi educativi in atto, o anche nel caso in cui l’ordinamento dello Stato membro di emissione non prevedesse differenze di trattamento carcerario per il minorenne infradiciottenne.

[47] Art. 18, comma 1, lettera i) Legge 69/2005 ante modifica: “i) se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l’ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell’ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l’accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere;”.

[48] Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 10 (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all’articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117), entrato in vigore il 20 febbraio 2021.

Di seguito la modifica operata:

Art. 14 – Modifiche all’articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69: 1. L’articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. (Motivi di rifiuto obbligatorio della consegna) – 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 1, commi 3 e 3-ter, 2 e 7, la Corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi: 

  1. a) se il reato contestato nel mandato d’arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, quando vi è la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto; 
  2. b) se risulta che nei confronti della persona ricercata, per gli stessi fatti, sono stati emessi, in Italia, sentenza o decreto penale irrevocabili o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta a impugnazione o, in altro Stato membro dell’Unione europea, sentenza definitiva, purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna;
    c) se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato
    .».

Art. 18, comma 1, lettera i) Legge 69/2005 ante modifica: “i) se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l’ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell’ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l’accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere;”.

[49] Cfr. Supra.

[50] Art. 18, comma 1, lett. c) della legge 69/2005 come riformulato dal d.lgs. 10/2021 per esigenze di armonizzazione con la legge quadro n.2002/584/GAI.

[51] Cass. Pen., sez VI, Ordinanza 31 ottobre 2022 n.41102 e Cass. Pen., sez. VI, 30 novembre 2023 (dep. 1° dicembre 2023), n.47952.

[52] https://search.coe.int/cm#{%22CoEReference%22:[%22CM/Rec(2008)11%22],%22sort%22:[%22CoEValidationDate%20Descending%22]}

[53] https://search.coe.int/cm#{%22CoEIdentifier%22:[%2209000016805d3307%22],%22sort%22:[%22CoEValidationDate%20Descending%22]}

[54] https://archive.crin.org/en/home/ages/europe.html

[55] Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000517521).

[56] https://www.treccani.it/vocabolario/blouson-noir/

[57] Code de la justice pénale des mineurs, Chapitre Ier : Des principes généraux du droit pénal applicable aux mineurs

Article L11-1 (Modifié par LOI n°2021-218 du 26 février 2021 – art. 4 )
Lorsqu’ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l’article 388 du code civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables.
Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d’au moins treize ans sont présumés être capables de discernement.

Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet.” (Quando sono capaci di discernimento, i minorenni, ai sensi dell’articolo 388 del codice civile, sono penalmente responsabili dei delitti, dei delitti o delle contravvenzioni di cui sono riconosciuti colpevoli.

Si presumono non capaci di discernimento i minori di anni tredici. Si presumono capaci di discernimento i minori che abbiano compiuto i tredici anni.

È capace di discernimento il minore che ha compreso e voluto il suo atto e che è capace di comprendere il senso del procedimento penale di cui è sottoposto”.)

[58] La Francia ha ratificato la Convenzione nel 1990, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en

[59] La Convenzione, infatti, al punto 4 dell’articolo 40 prevede che gli “Stati parti si sforzano (…) a) di stabilire un’età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato; b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell’uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.”, https://www.unicef.it/convenzione-diritti-infanzia/articoli/

[60] https://www.justice.gouv.fr/justice-france/justice-mineurs/justice-penale-mineurs. Il Codice della giustizia penale minorile (CJPM) definisce il minore capace di discernimento come quello che ha compreso e voluto l’atto compiuto e che è capace di comprendere il senso del procedimento penale cui è sottoposto, cfr. Articolo L11-1 CJPM. La dimensione psicologica sarà valutata dai magistrati sulla base delle dichiarazioni del bambino, del suo ambiente familiare e scolastico, degli elementi dell’indagine, delle circostanze in cui i fatti sono stati commessi o ancora sulla base di una perizia psichiatrica o psicologica (non indispensabile).  Affinché il pubblico ministero possa pronunciare una misura alternativa all’azione penale (cioè una misura che eviti al minore di essere giudicato, ma che gli faccia prendere coscienza di aver commesso un fatto vietato dalla legge), l’indagine dovrà dimostrare che il minore:

1)              sia in grado di comprendere il proprio atto;

2)              abbia avuto l’intenzione di compierlo;

3)              abbia compreso il senso del procedimento cui è sottoposto.

Se il procuratore della Repubblica decide di perseguire il minore e si rivolge al giudice dei minori, il giudice dovrà dimostrare, a propria volta, che queste tre condizioni siano soddisfatte. Se questo avviene, il giudice minorile potrà in ogni caso pronunciare solamente misure educative nei confronti del minore, non potendo invece ordinare misure che ne limitino la libertà, cfr. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1837/personnalisation/resultat?lang=&quest0=0&quest= . Sul punto cfr. anche https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/point-sur-la-responsabilite-penale-des-mineurs/h/ac8518e87534df05e0154dc29920292f.html

[61] Crim. 13 déc. 1956 , n° 55-05.772

[62] Art. 388-1 Code civil: “Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.”  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006427150

[63] Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 mars 2015, 14-11.392 chiarisce che “il giudice non può, per valutare il discernimento del minore, procedere attraverso considerazioni generali e astratte e deve valutare concretamente i fatti necessari alla soluzione della controversia” ed inoltre che deve specificare e spiegare le ragioni concrete su cui si è basato per ritenere l’assenza di discernimento del bambino e non solo fare riferimento solamente alla sua età (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030382522).

[64] cfr. C.A. Bordeaux, 27 settembre 2016 e C.A. Bordeaux 14 marzo 2017.

[65] https://www.justice.gouv.fr/justice-france/justice-mineurs/justice-penale-mineurs

[66] Con il Crime and Disorder Act.

[67] https://it.wikipedia.org/wiki/Omicidio_di_James_Bulger

[68] Sezione 14 del Crime and Disorder Act 1998.

[69] Sezione 14 del Crime and Disorder Act 1998.

[70] Sezione 50 del Children and Young Persons Act 1933.

[71] Crime and Disorder Act 1998, sezione 34: “Abolition of rebuttable presumption that a child is doli incapax.

The rebuttable presumption of criminal law that a child aged 10 or over is incapable of committing an offence is hereby abolished.”

[72] https://www.gov.uk/government/statistics/youth-justice-statistics-2022-to-2023/youth-justice-statistics-2022-to-2023-accessible-version#flows-through-the-youth-justice-system-year-ending-march-2023

[73] https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a7ffc81ed915d74e622bcdb/youth-justice-review-final-report-print.pdf

[74] https://www.vanityfair.it/article/omar-favaro-massacro-novi-ligure-nuovo-processo-violenze-maltrattamenti

[75] https://www.ilmessaggero.it/italia/arcangelo_correra_santo_romano_emanuele_tufano_uccisi_napoli_cosa_sta_succedendo-8468014.html

[76] Cfr. Il naufragio della giustizia minorile di fronte alla deriva della sofferenza giovanile

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