CEDU: la violenza di genere e la responsabilità dello Stato

CEDU, Scuderoni c. Italia, n. 6045/24, 23 settembre 2025

La violenza domestica e di genere

La violenza domestica, specie se declinata come violenza di genere, costituisce oggi una delle più gravi e diffuse violazioni dei diritti fondamentali a livello globale. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, circa una donna su tre ha subìto nella propria vita violenza fisica o sessuale da parte di un partner o ex partner[1]. Nell’Unione europea, l’indagine condotta dalla Fundamental Rights Agency evidenziava che il 22% delle donne aveva subìto almeno un episodio di violenza fisica e/o sessuale all’interno di una relazione intima[2].

Il quadro italiano si rivela altrettanto preoccupante[3]. Secondo l’ISTAT, il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha dichiarato di aver subito, nel corso della vita, violenze fisiche o sessuali; in oltre la metà dei casi, l’autore è un partner o ex partner[4]. Nel 2024 il Ministero dell’Interno ha registrato 113 femminicidi, di cui 99, ovvero circa il 90% avvenuti in ambito familiare o domestico[5].

Inoltre, un costante incremento si rileva anche in relazione ai soli maltrattamenti contro familiari e conviventi, che fanno registrare una costante progressiva crescita, mostrando, nel 2024 aumento dell’11% rispetto al 2023, con 25.260 delitti commessi nel 2023 e 27.962 nel 2024[6].

Questi dati confermano quanto osservato dal “Gruppo di esperti/e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica” (GREVIO) nel suo rapporto sull’Italia, ove si sottolineava la persistenza di stereotipi giudiziari e culturali che tendono a ridimensionare la violenza domestica a “meri conflitti familiari”[7]. In particolare, dall’indagine svolta presso le corti italiane era emerso che il carattere abituale della condotta era escluso nei seguenti casi: 1) quando il comportamento violento ripetitivo si era verificato per un breve periodo di tempo, ad esempio perché la relazione intima è durata poco; 2) quando la violenza segnalata si era verificata alla fine di una relazione e non era stata preceduta da alcuna denuncia, venendo quindi attribuita ad uno “stato di rabbia” occasionale; e 3) più frequentemente, quando la vittima non si era trovata ridotta a una forma di sottomissione passiva a causa della violenza.

Per quanto riguarda quest’ultimo caso, la ricerca ha rivelato che ogni volta che la vittima aveva dimostrato la capacità di resistere e reagire alla violenza, si tendeva a ridurre la violenza ad una mera situazione di conflitto all’interno della coppia. Così la qualificazione della violenza da parte dei tribunali come violenza domestica poteva dipendere dalla capacità o meno della vittima di “tollerare” la violenza, sia sopportando anni di relazione violenta senza sporgere denuncia, sia cavandosela da sola, così di fatto facendo venir meno la natura della violenza domestica contro le donne come violazione dei loro diritti umani.[8]

Analoga preoccupazione è emersa nelle osservazioni conclusive del Comitato CEDAW (2024), che hanno segnalato l’elevato rischio di una “vittimizzazione secondaria”[9], situazione non nuova per l’Italia e spesso riscontrata nelle aule di giustizia anche in altri contesti di violenza di genere[10].

Nella sentenza Scuderoni c. Italia, la Corte richiama espressamente i precedenti Talpis c. Italia[11], Landi c. Italia[12], De Giorgi c. Italia[13] e P.P. c. Italia[14], confermando l’attenzione crescente verso le carenze sistemiche del sistema italiano nella tutela effettiva delle vittime di violenza di genere.

La giurisprudenza della Corte EDU ha progressivamente chiarito che la violenza domestica integra una violazione della Convenzione[15], costituendo trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 3 e lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8, come anche affermato in Opuz c. Turchia[16], Talpis c. Italia[17] e Kurt c. Austria[18].

La pronuncia in commento si inserisce così nel solco ormai consolidato della giurisprudenza di Strasburgo in tema di violenza domestica e di obblighi positivi gravanti sugli Stati membri ai sensi degli artt. 3 e 8 CEDU.

I fatti

Nel caso all’attenzione della Corte, la ricorrente, avvocata penalista, nel 2018 aveva denunciato reiterati episodi di violenza fisica, minacce, abusi psicologici e coercitivi da parte dell’ex compagno (ancora convivente in attesa del provvedimento che disciplinasse la separazione), anche in presenza del figlio minore.

Pur avendo sporto numerose denunce, circostanziate e corroborate da referti medici e testimonianze, e pur avendo richiesto più volte misure di protezione, le autorità italiane non solo non avevano adottato provvedimenti tempestivi ed efficaci, ma avevano tardato a fissare le udienze (nove mesi per la prima comparizione), rigettato le istanze di protezione dequalificando i fatti a semplici conflitti familiari, fatto trascorrere oltre due mesi tra la denuncia e l’iscrizione nel registro delle notizie di reato, condotto un procedimento penale durato oltre quattro anni e concluso con l’assoluzione dell’imputato, motivato l’assoluzione con un’asserita mancanza del carattere sistematico delle condotte, l’assenza di una riduzione della vittima in stato di soggezione psicologica (in quanto “colpevole” di essere personalmente resistente e professionalmente affermata)[19] e qualificando i fatti, pur pienamente provati, come “semplici dispute familiari”, così escludendo la configurabilità dei maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p.

Infine, la Procura aveva omesso di impugnare la sentenza nonostante le richieste della vittima.

Così, mentre la giurisdizione civile rigettava l’istanza di protezione, minimizzando i fatti come conflitti di coppia, in sede penale si giungeva all’assoluzione dell’imputato, con motivazioni intrise di stereotipi e riduzioni della violenza a “semplici dispetti” o “litigi familiari”.

Pertanto, la ricorrente denunciava la violazione degli articoli 3 e 8 CEDU, per mancata protezione effettiva della propria integrità personale e della vita privata e familiare.

La Corte

La Corte, nelle proprie argomentazioni, richiama non solamente gli articoli 3 e 8 CEDU, ma dà particolare rilievo alla Convezione di Istanbul[20] (2011), entrata in vigore in Italia nel 2014, che impone agli Stati un approccio “globale e integrato” alla violenza nei confronti delle donne ed alla violenza domestica, basato sui quattro pilastri: prevenzione, protezione, azione penale e politiche integrate.

Così, come l’art. 3 della CEDU sancisce il divieto di trattamenti inumani e degradanti ed implica in capo agli Stati, secondo consolidata giurisprudenza, obblighi positivi di prevenire e reprimere le violenze domestiche laddove vi sia un rischio reale e immediato, l’art. 8 protegge la vita privata e familiare e comporta l’obbligo statale di predisporre un quadro normativo ed un sistema giudiziario idonei a garantire una tutela effettiva contro le ingerenze illecite provenienti da privati, mentre il principio della diligenza dovuta, di cui all’art. 5 della Convenzione di Istambul, obbliga le autorità a rispondere prontamente ed efficacemente ai casi di violenza domestica.

La Corte richiama, infine, la continuità della propria decisione con le già citate precedenti pronunce, in particolare: Talpis c. Italia[21], Landi c. Italia[22], De Giorgi c. Italia[23] e Kurt c. Austria[24].

Questioni giuridiche

Nel dettaglio, la Corte era chiamata a stabilire:

  1. A) Se le autorità italiane avessero adempiuto agli obblighi positivi di protezione derivanti dagli artt. 3 e 8 CEDU.
  2. B) Se la qualificazione giudiziale degli episodi come “dispetti” o “semplici liti di coppia” avesse comportato una violazione degli standard convenzionali.
  3. C) Se la lunghissima durata e la non effettività delle indagini[25] avessero compromesso il diritto della ricorrente ad una tutela effettiva contro la violenza domestica.
Argomentazioni della Corte

La Corte si pronuncia per l’accoglimento del ricorso, ritenendo sussistente la violazione degli artt. 3 e 8 della CEDU in quanto la violenza domestica integra un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti ed incide direttamente sulla vita privata e familiare. Riconosce, inoltre, che le autorità italiane hanno mostrato inerzia procedurale non valutando in modo proattivo il rischio imminente, nonostante i certificati medici, le testimonianze e le perizie prodotti, e stigmatizza la tendenza della magistratura interna a ridurre la violenza domestica a conflitto familiare.

Ribadisce, inoltre, che la possibilità di esperire l’azione civile non soddisfa l’obbligo procedurale di perseguire penalmente gli autori e che la durata di quattro anni del processo penale è eccessiva ed incompatibile con l’urgenza richiesta per questo genere di fatti.

La decisione della Corte

Sulla ricevibilità, la Corte ha respinto l’eccezione del governo italiano di mancato esaurimento dei rimedi interni, ricordando che un’azione civile non è sufficiente a soddisfare l’obbligo procedurale dell’art. 3 della Convenzione, che richiede invece indagini effettive e la responsabilizzazione penale degli autori[26].

Nel merito, la Corte rileva una duplice violazione degli artt. 3 e 8 CEDU, riscontrando una grave mancanza della diligenza dovuta, dal momento che le autorità italiane non hanno agito con prontezza e serietà, hanno ritardato l’esame delle istanze, non hanno adottato misure di protezione operando un’inaccettabile minimizzazione della violenza, riducendo episodi di violenza fisica e psicologica a semplici conflitti familiari. Minimizzazione aggravata dall’uso indebito di stereotipi di genere, che ha portato a valutare la ricorrente come “non credibile” solamente perché assertiva e autonoma.

La Corte ha, infine, rilevato la violazione dell’obbligo procedurale derivante da un’assoluzione priva di valutazione globale del rischio e delle prove addotte, ed ha così ritenuto che lo Stato italiano avesse violato gli obblighi positivi derivanti dagli artt. 3 ed 8 della Convenzione, non avesse fornito una risposta proporzionata alla gravità dei fatti, fallendo nel garantire una protezione effettiva e tempestiva della ricorrente e del figlio.

Secondo i giudici di Strasburgo: le autorità non hanno adottato misure tempestive e adeguate di protezione; l’indagine penale non è stata effettiva né rapida; la gravità delle condotte è stata minimizzata; sono emersi stereotipi di genere nella valutazione della credibilità della ricorrente.

In particolare, le autorità non hanno fatto uno sforzo serio per ottenere una visione globale della situazione della ricorrente, come richiesto in questo tipo di casi (J.I. c. Croazia, n. 35898/16, 8 settembre 2022[27]) ed il Tribunale non ha dimostrato alcuna consapevolezza delle caratteristiche particolari della violenza domestica (P.P. c. Italia[28]).

Nel dettaglio, la Corte ha constatato che:

  1. il procedimento penale dinanzi al Tribunale di Civitavecchia è durato quattro anni e che quattro giudici si sono succeduti;
  2. il tribunale ha ritenuto che i comportamenti del compagno nei confronti della ricorrente, sebbene oggettivamente molesti e aggressivi, fossero più l’espressione di un conflitto e di un risentimento che di atti di maltrattamento sistematico, e che la ricorrente non era stata ridotta a uno stato di sottomissione psicologica. Non è stata effettuata alcuna valutazione approfondita delle accuse di violenza psicologica e fisica, di ostacolo all’esercizio del diritto di visita della ricorrente e di violenza economica;
  3. per assolvere l’imputato dal reato di lesioni personali, il Tribunale ha messo in dubbio la credibilità della ricorrente senza una motivazione sufficiente, e questo nonostante la produzione da parte della stessa di un certificato medico redatto in un contesto di emergenza immediatamente dopo i fatti presunti.

Procedendo in questo modo, le autorità interne hanno mancato al loro obbligo di dare una risposta proporzionata alla gravità dei fatti denunciati dalla ricorrente ed inoltre la ricorrente non ha potuto presentare ricorso contro la sentenza, poiché la sua richiesta è stata respinta dalla Procura.

Richiamando Opuz, Talpis e Landi c. Italia[29], la Corte ha ribadito che la violenza domestica, anche se prevalentemente psicologica, rientra nell’ambito dell’art. 3 CEDU ed impone allo Stato un obbligo di due diligence particolare nella sua prevenzione e repressione[30].

Accertata la violazione degli artt. 3 e 8 CEDU, la Corte ha quindi condannato l’Italia al risarcimento di 15.000 euro di danno morale[31] oltre a 10.000,00 euro per le spese.

Tre i profili centrali della pronuncia:

  1. Dimensione di genere della violenza domestica: la Corte insiste sull’obbligo di interpretare le fattispecie penali alla luce della Convenzione di Istanbul.2. Obblighi procedurali rafforzati: le autorità hanno l’obbligo non solo di reagire prontamente alle denunce, ma anche di condurre indagini autonome, valutare il rischio e adottare misure immediate.
  2. Stigma e stereotipi giudiziari: la Corte richiama la necessità di formazione della magistratura per superare pregiudizi che conducono ad una colpevolizzazione della vittima.
Riflessioni

La sentenza rinforza la giurisprudenza che attribuisce agli Stati obblighi positivi in materia di protezione delle vittime di violenza domestica. Ma ciò che colpisce è la centralità attribuita agli stereotipi culturali e giudiziari: la Corte censura espressamente la tendenza delle autorità italiane a ridurre la violenza domestica a mera conflittualità familiare.

La “normalizzazione”, anche giudiziaria, della violenza domestica, conduce alla deresponsabilizzazione degli autori e nega protezione alle vittime.

La sentenza richiama così gli Stati ad un cambio di paradigma: la violenza domestica non può essere interpretata con categorie neutre, ma deve essere letta come espressione di un differenziale strutturale di potere[32]. Gli obblighi procedurali ex art. 3 impongono indagini proattive e sensibili al genere. Gli strumenti di protezione, civile e penale, devono essere attivati senza indugi.

Conclusioni

La sentenza Scuderoni c. Italia si pone in continuità con le precedenti pronunce di condanna dell’Italia, confermando l’insufficienza delle risposte interne ed il peso degli stereotipi culturali nell’amministrazione della giustizia. Si consolida, così, un orientamento della Corte EDU che configura la violenza domestica come una violazione sistemica dei diritti umani, non riducibile a conflitti individuali.

Lo Stato non può, infatti, limitarsi a disporre strumenti normativi astratti, ma deve garantirne l’applicazione concreta e culturalmente consapevole. In difetto, la tolleranza istituzionale della violenza domestica si traduce in responsabilità diretta dello Stato ai sensi della Convenzione.

La sentenza sottolinea come il sistema italiano, nonostante le riforme (in particolare il D.Lgs. 149/2022 – la c.d. “riforma Cartabia” – la legge n. 53/2022 ed il D. Lgs. 208/2021), presenti ancora criticità strutturali: tempi processuali incompatibili con l’urgenza delle situazioni di violenza domestica, applicazione restrittiva dell’art. 572 c.p., carenza di coordinamento tra giudice civile e penale e persistenza di stereotipi di genere nella valutazione probatoria.

La Corte, dunque, ribadisce la necessità di un approccio che non equipari la violenza domestica a conflitti simmetrici, ma ne riconosca la dimensione di disuguaglianza di potere e controllo. La violenza domestica è una questione rientrante nell’ambito dei diritti umani, pertanto l’obbligo di protezione è inderogabile.

Questa pronuncia rappresenta una ulteriore conferma ed un consolidamento del principio secondo cui gli Stati sono tenuti a predisporre misure effettive, tempestive e proattive contro la violenza domestica.

Per l’Italia, in particolare, la decisione indica gli interventi necessari in almeno tre direzioni:

  1. Rafforzamento della giurisprudenza interna: i giudici dovranno evitare letture minimizzanti.
  2. Miglioramento delle indagini e delle misure cautelari: necessarie valutazioni di rischio standardizzate.
  3. Formazione obbligatoria della magistratura e delle forze dell’ordine.

Inoltre, questa sentenza non si limita a censurare l’inerzia processuale e l’uso distorto degli stereotipi di genere: essa rivela una frattura più profonda tra il diritto formale e la realtà vissuta dalle vittime di violenza domestica. I giudici di Strasburgo sottolineano che le garanzie convenzionali non possono rimanere dichiarazioni di principio: la protezione effettiva richiede un sistema capace di reagire con urgenza, sensibilità e coerenza culturale.

La mera predisposizione di norme astratte, infatti, non basta a soddisfare gli obblighi positivi convenzionali: occorre un sistema che renda effettive e tempestive le misure di protezione, attraverso valutazioni di rischio uniformi e sensibili al genere. In questa prospettiva, la Corte ribadisce che l’inerzia istituzionale e la minimizzazione giudiziaria della violenza costituiscono esse stesse violazione dell’art. 3 CEDU, poiché equivalgono a una tolleranza istituzionale di pratiche degradanti.

In tal senso, la giustizia non può continuare a filtrare i casi di violenza domestica attraverso categorie neutre che ignorano il contesto di potere e controllo che caratterizza questi abusi. Laddove la giurisdizione riduce la violenza a “lite di coppia” o ne misura la gravità sulla base della capacità della donna di “resistere”, la tutela diventa illusoria e si perpetua la vittimizzazione secondaria.

Il caso di specie ricorda che il nodo non è soltanto procedurale, ma culturale e strutturale: occorre un cambiamento che attraversi le prassi investigative, i tempi dei procedimenti, la formazione dei magistrati e delle forze dell’ordine, il coordinamento tra giustizia civile e penale, fino al linguaggio giuridico con cui si narra la violenza domestica. L’inerzia istituzionale, ove persistente, si traduce in un deficit strutturale di protezione incompatibile con il principio di effettività dei diritti sancito dalla Convenzione.

Sul piano sistemico, la violenza domestica non può essere inquadrata come mera conflittualità interpersonale, bensì come una violazione dei diritti umani, che impone agli Stati obblighi positivi rafforzati e che deve essere interpretata come fenomeno che riflette e riproduce asimmetrie di genere e, pertanto, richiede una lettura sostanziale del principio di uguaglianza. In tale prospettiva, il diritto processuale – penale e civile – è chiamato a un ripensamento delle proprie categorie interpretative e probatorie alla luce dei principi della CEDU e della Convenzione di Istanbul.

Laddove la risposta interna si dimostri inefficace o permeata da stereotipi, essa non solo viola gli obblighi convenzionali, ma contribuisce a perpetuare la violenza stessa e comporta la diretta responsabilità dello Stato.

Avv. Giada Caprini
Avv. Valentina Guerrisi

 

 

Scarica qui la sentenza della CEDU.

Riferimenti

[1] OMS, Violence against women prevalence estimates, 2000–2018, Ginevra, 2021, <https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256>

[2] FRA, Violence against women: an EU-wide survey, Lussemburgo, 2014, <https://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report>

[3]  V. Guerrisi, I maltrattamenti sussistono anche in assenza di sudditanza psicologica, in DEVITALAW, 8 febbraio 2023,

< https://www.devita.law/maltrattamenti-sudditanza-psicologica/>

[4] ISTAT, <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/il-numero-delle-vittime-e-le-forme-di-violenza/> e <https://www.istat.it/it/files/2015/06/Violenze_contro_le_donne.pdf>

[5] Ministero dell’Interno, <https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2025-04/report_omicidi_-_i_trimestre_2025.pdf> e <https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2025-01/report_omicidi_al_31_12_2024.pdf>

[6] Polizia di Stato, marzo 2025, <https://www.poliziadistato.it/statics/20/report-8-marzo-giornata-internazionale-della-donna.pdf>

[7] GREVIO, Rapporto sull’attuazione della Convenzione di Istanbul da parte dell’Italia, Strasburgo, 3 gennaio 2020, <https://www.informareunh.it/wp-content/uploads/GREVIO-RapportoValutazioneItalia2020-ITA.pdf>

[8] “13. Sur la première de ces questions, des études de cas récentes ont mis en lumière les raisons invoquées par les tribunaux pour écarter la qualification de mauvais traitements d’un comportement offensant. Ces études ont révélé que le caractère habituel de la conduite était exclu dans les cas suivants : (1) lorsque le comportement violent répétitif a eu lieu pendant une courte période de temps, par exemple parce que la relation intime n’a duré que peu de temps ; (2) lorsque la violence signalée s’est produite à la fin d’une relation et n’a été précédée par aucune plainte, étant ainsi attribuée à un « état de colère » occasionnel ; et (3) plus fréquemment, lorsque la victime ne s’est pas trouvée réduite à une forme de soumission passive en raison de la violence. En ce qui concerne ce dernier cas, la recherche a révélé que chaque fois que la victime a démontré sa capacité de résister et de réagir à la violence, on tend à réduire la violence à une situation de conflit au sein du couple. Inversement, lorsque les auteurs dominent et contrôlent la victime, ils sont reconnus coupables de mauvais traitements.

  1. Tout en reconnaissant que les résultats des recherches citées ci-dessus se rapportent aux pratiques d’un nombre limité de tribunaux et ne peuvent être généralisés, le GREVIO note que des pratiques similaires ont été signalées comme étant répandues par de nombreuses ONG de femmes. Le GREVIO est extrêmement préoccupé par le fait que la qualification de la violence par les tribunaux comme violence domestique peut dépendre de la capacité de la victime à « tolérer » la violence, soit en endurant des années d’une relation violente sans porter plainte, soit en se débrouillant seule. Ce genre d’interprétation peut éclipser la nature de la violence domestique à l’égard des femmes en tant que violation de leurs droits humains que la société ne devrait en aucun cas tolérer.” Rapporto GREVIO, cit.

[9] Comitato CEDAW, Concluding Observations on the eighth periodic report of Italy, CEDAW/C/ITA/8, 27 febbraio 2024, <https://www.ohchr.org/en/documents/concluding-observations/cedawcitaco8-concluding-observations-eighth-periodic-report-italy>

[10] V. Guerrisi, G. Caprini, La violenza è solubile in alcol, in DEVITALAW, 21 agosto 2023, <https://www.devita.law/la-violenza-e-solubile-in-alcol/>

[11] CEDU, Talpis c. Italia, n. 41237/14, 2 marzo 2017, <https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:[%22Talpis%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-171994%22]}>

[12] CEDU, Landi c. Italia, n. 10929/19, 7 aprile 2022, <https://hudoc.echr.coe.int/#{%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22appno%22:[%2210929/19%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-216854%22]}>

[13] CEDU, De Giorgi c. Italia, n. 23735/19, 16 giugno 2022, <https://hudoc.echr.coe.int/#{%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22appno%22:[%2223735/19%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-217718%22]}>

[14] CEDU, P.P. c. Italia, n. 64066/19, 13 febbraio 2025, <https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:[%2264066/19%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-241744%22]}>

[15] <https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_ita>

[16] CEDU, Opuz c. Turchia, n. 33401/02, 9 giugno 2009, <https://hudoc.echr.coe.int/#{%22itemid%22:[%22001-92945%22]}>

[17] CEDU, Talpis c. Italia, n. 41237/14, 2 marzo 2017, <https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:[%22Talpis%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-171994%22]}> e <https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:[%22Talpis%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-172771%22]}>

[18] CEDU, Kurt c. Austria, n. 62903/15, 15 giugno 2021, < https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:[%22GC%20kurt%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-210463%22]}>

[19] Sul punto cfr. V. Guerrisi, I maltrattamenti sussistono anche in assenza di sudditanza psicologica, cit.

[20] <https://rm.coe.int/council-of-europe-convention-on-preventing-and-combating-violence-agai/1680462537>

[21] CEDU, Talpis c. Italia, n. 41237/14, 2 marzo 2017, <https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:[%22Talpis%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-171994%22]}>

[22] CEDU, Landi c. Italia, n. 10929/19, 7 aprile 2022, <https://hudoc.echr.coe.int/#{%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22appno%22:[%2210929/19%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-216854%22]}>

[23] CEDU, De Giorgi c. Italia, n. 23735/19, 16 giugno 2022, <https://hudoc.echr.coe.int/#{%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22appno%22:[%2223735/19%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-217718%22]}>

[24] CEDU, Kurt c. Austria, n. 62903/15, 15 giugno 2021, < https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:[%22GC%20kurt%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-210463%22]}>

[25] Chiarendo che il concetto di indagine effettiva (che per essere efficace deve essere rapida ed approfondita) indica un requisito che si deve applicare al procedimento nel suo complesso.

[26] Cfr. anche CEDU, P.P. c. Italia, n. 64066/19, 13 febbraio 2025, <https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:[%2264066/19%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-241744%22]}> e CEDU, De Giorgi c. Italia, n. 23735/19, 16 giugno 2022, <https://hudoc.echr.coe.int/#{%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22appno%22:[%2223735/19%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-217718%22]}>

[27] CEDU, J.I. c. Croazia, n. 35898/16, 8 settembre 2022, <https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:[%2235898/16%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-219067%22]}>

[28] CEDU, P.P. c. Italia, n. 64066/19, 13 febbraio 2025, <https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:[%2264066/19%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-241744%22]}>

[29] CEDU, Talpis c. Italia, n. 41237/14, 2 marzo 2017, <https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:[%22Talpis%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-171994%22]} e Landi c. Italia, n. 10929/19, 7 aprile 2022, <https://hudoc.echr.coe.int/#{%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22appno%22:[%2210929/19%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-216854%22]}>

[30]  “82. La Corte ha anche riconosciuto che, oltre alle lesioni fisiche, le conseguenze psicologiche della violenza domestica costituiscono una dimensione importante di quest’ultima (Valiulienė c. Lituania, n. 33234/07, § 69, 26 marzo 2013, Volodina, citato, §§ 74, 75, e 81, Tunikova e altri, sopra, § 76, De Giorgi, sopra citato, §§ 63-65, M.S. c. Italia, n. 32715/19, §§ 109‐113, 7 luglio 2022, e Luca c. Repubblica di Moldavia, n. 55351/17, § 60, 17 ottobre 2023). Nota che il fenomeno della violenza domestica non è percepito come limitato ai soli fatti di violenza fisica, ma che include, tra l’altro, la violenza psicologica o le molestie (Buturugă c. Romania, n. 56867/15, § 74, 11 febbraio 2020), le minacce (Tunikova e altri, sopra, § 119) e la paura di nuove aggressioni (Eremia c. Repubblica di Moldavia, n. 3564/11, § 54, 28 maggio 2013, T.M. e C.M. c. Repubblica di Moldavia, n. 26608/11, § 41, 2 gennaio 2014, e Volodina, di cui sopra, § 75).”

[31] CEDU, Scuderoni c. Italia, n. 6045/24, 23 settembre 2025, <https://hudoc.echr.coe.int/#{%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22appno%22:[%226045/24%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-244853%22]}>

[32]Il GREVIO incoraggia vivamente le autorità italiane a fare in modo che le disposizioni legali riguardanti il reato di maltrattamento in famiglia siano applicate tenendo conto del carattere di genere della violenza domestica contro le donne e affrontando gli stereotipi sulle donne e sulla loro esperienza di violenza. Le misure adottate a tal fine dovrebbero tenere conto delle proposte e dei suggerimenti formulati nel corso della presente relazione in materia di formazione (articolo 15 della convenzione) e dell’obbligo di garantire che gli enti pubblici reagiscano in modo rapido e appropriato alla violenza (articolo 50 della convenzione)”. GREVIO, cit.

Autori

Condividi