Guida sotto l’effetto di sostanze psicoattive: Italia e Romania tra ebbrezza punitiva e sbandamento costituzionale

Commento alla decisione n. 25 del 27 gennaio 2025 dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia della Romania ed alla modifica in Italia dell’articolo 187 del Codice della Strada

Le modalità di accertamento della guida in stato di ebbrezza e di alterazione psico-fisica sono sempre più al centro del dibattito contemporaneo, di pari passo con la crescente sensibilità nei confronti dei numerosi incidenti stradali causati sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti, nonché nei confronti dei disagi sociali derivanti dal loro abuso. Inoltre, alla diffusione sempre più ampia di sostanze psicoattive e all’evoluzione dei consumi è corrisposta negli ultimi anni la maggiore disponibilità di test tossicologici portatili sempre più sensibili, capaci di rilevare con maggiore precisione la positività a determinate sostanze anche a distanza di giorni.

Nell’Unione europea, il 25% di tutti i decessi su strada è legato al consumo di alcol. Al momento, infatti, lo stato di alterazione è tra le principali cause di morte (insieme all’eccesso di velocità e al mancato uso delle cinture di sicurezza) e, secondo le stime della Commissione Europea, ogni anno si potrebbero prevenire circa 6.500 morti se tutti i conducenti rispettassero le disposizioni in materia[1]. Inoltre, in Europa l’11% dei conducenti ammette di aver guidato sotto l’effetto di droghe e la prevalenza di sostanze illecite tra le persone decedute alla guida è stata stimata intorno all’8% in alcuni Paesi europei[2].

Ciò ha portato, in diversi Paesi unionali, all’introduzione di controverse normative che hanno talvolta semplificato eccessivamente gli accertamenti in nome delle esigenze di sicurezza collettiva, risultando così in una compressione dei diritti individuali, soprattutto laddove la violazione sia sanzionata penalmente. In Italia, in particolare, la riforma del 2025 ha modificato l’art. 187 del Codice della Strada, punendo l’assuntore sulla base della mera positività, e non sulla base dell’effettivo stato di alterazione al momento del controllo.

In concomitanza con tale riforma, in Romania, lo Stato membro che punisce più gravemente la guida in stato di alterazione, l’Alta Corte di Cassazione e Giustizia ha emesso una sentenza con la quale ha stabilito la necessità di un accertamento in concreto dell’effettiva compromissione della capacità di guidare dovuta all’assunzione di sostanze, non bastando dunque la mera positività al test.

Romania

La recente decisione dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia della Romania (ICCJ)[3] segna un passaggio importante nell’interpretazione del reato di guida sotto l’effetto di sostanze psicoattive previsto dall’art. 336, comma 2, del Codice Penale rumeno[4] e accompagna le riflessioni che sulle stesse premesse si stanno variamente articolando anche in Italia, principalmente dopo l’ultima riforma dell’analogo articolo 187 del Codice della Strada, modificato nel 2024 dalla legge 177 del 2024, che adesso punisce la semplice «guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope» senza la necessità di un conseguente “stato di alterazione psico-fisica” come prima previsto.

In Romania fino ad oggi, in mancanza di una disposizione chiara, la prassi giudiziaria oscillava fra due posizioni opposte: da un lato, la presunzione “assoluta” di pericolosità basata sulla mera presenza di sostanze psicoattive nel sangue, in qualunque concentrazione data la mancanza di una specifica previsione in merito; dall’altro, interpretazioni più restrittive che richiedevano di dimostrare anche un’effettiva compromissione delle capacità di guida. Questa incertezza alimentava non solo una giurisprudenza ondivaga, ma anche gravi rischi di ingiustizia materiale, specie verso chi assumeva farmaci prescritti o risultava positivo a minime tracce di sostanze assunte giorni prima, senza che ciò influisse realmente sulla capacità di guida del conducente. Ingiustizia ritenuta vieppiù grave considerando anche che la pena edittale prevista in Romania per questo reato è particolarmente elevata: reclusione da uno a cinque anni con l’interdizione dall’esercizio di determinati diritti, mentre l’analoga disposizione italiana prevede di base l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno, con sospensione della patente di guida da uno a due anni[5].

Con la decisione n. 25 del 27 gennaio 2025, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale rumena il giorno seguente), l’ICCJ, sollecitata in particolare dai tribunali di Brașov e Cluj-Napoca, ha stabilito che per configurare il reato occorrono due presupposti cumulativi:

  1. la presenza della sostanza psicoattiva nelle prove biologiche;
  2. la dimostrazione, tramite perizia, che tale sostanza sia idonea a compromettere la capacità di guidare[6].

E ciò sulla base dei seguenti principi:

  1. Il concetto di “influenza di sostanze psicoattive” va interpretato in senso funzionale e non meramente analitico: occorre valutare l’effettiva compromissione delle facoltà neurologiche e motorie, non la sola positività tossicologica.
  2. La prova scientifica è centrale nella verifica della tipicità del reato: spetta all’accusa dimostrare che l’effetto alterante sia presente al momento della condotta di guida.
  3. Il principio di legalità penale e quello della minima offensività dell’illecito impongono che la norma penale sia interpretata in senso restrittivo, in coerenza con i diritti fondamentali della persona.

In questo modo, con una decisione che è vincolante e modifica di fatto il testo della legge per unificare la prassi giudiziaria sulla base delle disposizioni degli artt. 475 e ss. del Codice di procedura penale rumeno, (secondo cui ogni giudice può richiedere – tramite rinvio pregiudiziale – alla Corte Suprema di Cassazione e Giustizia di pronunciarsi qualora, nell’ambito di un processo penale in corso, sorgano questioni di diritto nuove, di interesse generale, e che non siano state risolte dalla giurisprudenza[7]), la Corte ha chiarito che la formula “sotto l’effetto di sostanze psicoattive” non coincide automaticamente con “aver assunto una sostanza psicoattiva”, ma implica necessariamente un’incidenza negativa sulla capacità di condurre un veicolo in sicurezza.

Dal punto di vista del diritto penale sostanziale, questa impostazione appare più coerente con il principio di offensività, cardine dello Stato di diritto: non si punisce l’assunzione in sé, ma solo quando essa si traduce in un pericolo concreto per la sicurezza stradale, spostando l’attenzione dal dato meramente tossicologico agli effetti reali sul comportamento del conducente.

Le critiche e il progetto di legge “di reazione”

La predetta decisione di legittimità ha sollevato molte critiche politiche e istituzionali in Romania, in particolare da parte del Procuratore Generale e di alcuni parlamentari (senatori del Partito Nazionale Liberale e del Partito Socialdemocratico)[8], che già il 30 gennaio, a soli tre giorni dalla decisione, hanno avanzato una proposta di legge per introdurre un regime opposto: reato automatico al solo rilevamento della sostanza (stupefacente o altre sostanze psicoattive), accompagnato da un aumento della pena detentiva, indicata da due a sette anni (laddove si pensi che per il reato di stupro è prevista da una pena da tre a dieci anni e per la violenza sessuale la pena edittale va da due a sette anni)[9], senza la necessità di ulteriori perizie, come invece stabilito dalla Corte Suprema[10]. Iniziativa che, se approvata, comporterebbe una significativa ibridazione del diritto penale che, prescindendo da offensività e principio di colpevolezza, si tradurrebbe in un paternalistico diritto della prevenzione astratta ed anticipata.

Così, il dibattito attorno a questa riforma si è polarizzato tra le esigenze di sicurezza pubblica (animate e sostenute anche con il richiamo a casi tragici, come quello del 19 agosto 2023 a 2 Mai[11], località nel distretto di Costanza, quando un conducente, sotto l’effetto di diverse sostanze stupefacenti, tra cui cocaina e anfetamine, in evidente stato di alterazione psicofisica, pur essendo stato già fermato dalle forze di polizia era stato lasciato libero di proseguire la marcia fino a quando non ha investito un gruppo di pedoni, uccidendo due persone sul colpo e ferendone altre tre) e la tutela dei diritti individuali. Ma il rischio concreto, segnalato anche da medici legali ed esperti[12], è di punire indiscriminatamente anche persone che non abbiano effettivamente messo in pericolo la circolazione stradale e che magari risultino positive alla presenza di sostanze (peraltro in qualsiasi concentrazione, data l’assenza di una soglia minima nella previsione normativa) per averne fatto consumo anche risalente in luoghi dove sono permesse o sinanco a causa di una terapia farmacologica in corso che non incide sulla capacità di guida.

Viene anche evidenziato come la sanzione attualmente prevista sia già tra le più elevate in Europa[13] e che un ulteriore aggravamento non avrebbe un’incidenza deterrente sul reato e sarebbe fortemente sproporzionato, anche considerando che il reato sarebbe integrato unicamente al rilevamento di una qualsivoglia positività, anche minima, senza che questa abbia in alcun modo messo in pericolo la circolazione stradale o alterato le capacità di guida del conducente.

La decisione della Corte Suprema si pone anche a presidio di tutte le persone che assumono farmaci prescritti o sostanze il cui uso non sia vietato, evitando che siano criminalizzate per il solo dato chimico/biologico del rilevamento della sostanza terapeutica che stanno assumendo, senza che questa comporti alterazioni psicofisiche e quindi incida sulla sicurezza della circolazione stradale; impone inoltre alle autorità di polizia e alla magistratura di svolgere accertamenti più accurati, con l’ausilio di perizie medico-legali che verifichino l’effettiva compromissione della capacità di guida.

Italia

In senso esattamente opposto si è invece mosso il legislatore italiano, che, con la riforma introdotta dalla legge 25 novembre 2024, n. 177, in vigore dal 14 dicembre 2024, ha profondamente inciso sulla struttura del reato previsto dall’art. 187 del Codice della strada, trasformandolo da fattispecie di pericolo concreto («guida in stato di alterazione psico-fisica») a fattispecie di pericolo presunto/astratto, punendo ora semplicemente la «guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope» al mero riscontro della positività alle stesse.

Anche l’aggravante del comma 1‑bis, applicabile in caso di incidente, è stata analogamente riqualificata.

Questa modifica segna un deciso spostamento della disciplina verso un modello di “diritto penale d’autore”[14], in cui la sanzione penale è conseguenza di una mera qualità personale del soggetto, dell’appartenenza del soggetto ad una “categoria” di persone considerate pericolose (gli assuntori di sostanze), piuttosto che dalla realizzazione di una condotta effettivamente pericolosa per il bene giuridico tutelato (la sicurezza della circolazione stradale).

L’art. 187 CdS

Il legislatore italiano, fin dalla originaria formulazione dell’art. 187 del Codice della Strada, ha inteso reprimere e prevenire condotte che, per la loro pericolosità intrinseca, possono compromettere la sicurezza della circolazione. Tuttavia, il delicato equilibrio fra repressione penale e principi costituzionali, come la presunzione di non colpevolezza, la proporzionalità e la tassatività della norma incriminatrice, ha imposto continue riflessioni dottrinali ed interventi giurisprudenziali.

Questo equilibrio è stato messo a dura prova dalla modifica legislativa, centrata sul mero dato oggettivo della positività agli esami tossicologici, che sbilancia pericolosamente la norma su di un piano costituzionalmente confliggente.  In tale contesto, l’evoluzione normativa e le prime reazioni della giurisprudenza pongono interrogativi di grande rilievo in ordine alla ragionevolezza dell’incriminazione, alla funzione preventiva e repressiva del diritto penale e, più in generale, alla compatibilità di tali scelte legislative con i principi costituzionali. Ed infatti, in seguito a molteplici ordinanze di rimessione, la Corte Costituzionale si è pronunciata con una sentenza interpretativa di rigetto (n. 10 del 29.01.2026).

Infatti, il GIP del Tribunale di Pordenone, con provvedimento dell’8 aprile 2025, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma come modificata “per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, uguaglianza ex art. 3 Cost, nonché dei principi di tassatività e determinatezza della fattispecie incriminatrice ex art. 25 co. 2 Cost. e del principio della finalità rieducativa della pena ex art. 27 co. 3 Cost.”[15]. Le censure riguardavano l’automatismo punitivo che non considera l’effettiva compromissione della capacità di guida e che colpisce anche positività residuali a farmaci terapeutici (come nel caso oggetto del giudizio di cui all’ordinanza). Con ciò rilevando come risulti palese l’intento della norma di punire non tanto la guida pericolosa in sé, quanto piuttosto la semplice positività a sostanze stupefacenti o psicotrope, in evidente contrasto con l’art. 25, comma 2 della Costituzione.

Analogamente, solo dieci giorni dopo, anche il G.I.P. del Tribunale di Siena, in un caso riguardante un conducente positivo alla cocaina, con ordinanza di rimessione del 18 aprile 2025, aveva sollevato di ufficio questioni di legittimità costituzionale in ordine alla nuova formulazione dell’art. 187 C.d.S., invocando la violazione dei principi di uguaglianza, necessaria offensività, ragionevolezza, determinatezza della norma penale e del fine rieducativo della pena[16], di cui agli artt. 3, 13, 25, secondo comma e 27 Cost., “nella parte in cui non prevede la necessità di accertamento in ordine alla ricorrenza di un’effettiva alterazione psico-fisica, derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, in capo a colui che si ponga alla guida[17], dal momento che un’interpretazione costituzionalmente orientata sarebbe impossibile senza vanificare la volontà legislativa[18].

Da ultimo era intervenuto anche il GIP del Tribunale di Macerata, che, con ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale del 28 marzo 2025, aveva parimenti evidenziato profili di incostituzionalità della norma, nella sua formulazione modificata, “per violazione degli artt. 3 e 25 della Costituzione” … “là dove prevede che è punito “Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope” in assenza di ogni specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione ed ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida”.

Queste ordinanze avevano trovato ampia eco nella dottrina, che discuteva sulla legittimità della punizione in assenza di un nesso tra assunzione astratta, svincolata finanche da un dato temporale, ed alterazione attuale della capacità di guida. E ciò senza considerare come la legge ignori anche la distinzione tra tracce residue ed effetti attivi.

In tale scenario, il Ministero dell’Interno ed il Ministero della Salute, con Circolare congiunta dell’11 aprile 2025, erano intervenuti tentando di ricostruire ex post un seppur minimo requisito di offensività, introducendo precise linee guida per l’esecuzione degli accertamenti tossicologico‑forensi ex art. 187, stabilendo:

  1. il riferimento esclusivo a matrici biologiche (sangue e fluido orale) che siano idonee a dimostrare l’assunzione recente, evitando l’uso delle urine che possono rilevare assunzioni risalenti;
  2. la necessità di collegare temporalmente l’assunzione alla guida con presunzioni oggettive di effetto.
  3. l’obbligo per gli organi di polizia di raccogliere dichiarazioni e certificazioni relative a eventuali terapie farmacologiche, per permettere alla difesa di escludere la responsabilità penale.

Tuttavia, questo intervento amministrativo – pur opportuno – non poteva risolvere tutti i problemi della nuova disciplina, rimasta vigente senza alterazione, lasciando fermo il criterio del mero rilevo di positività analitica ed anticipando la soglia di punibilità fino alla mera assunzione, senza la necessità di dimostrare alcuna alterazione o effettivo pericolo per la sicurezza stradale.

In tal senso, la nostra Corte Costituzionale è giunta a considerazioni simili a quelle dell’omologa rumena. Secondo la pronuncia infatti, il principio di proporzionalità e il principio di necessaria offensività del reato devono essere utilizzati non solo per la valutazione della legittimità costituzionale delle leggi penali, ma anche quali criteri a disposizione del giudice comune ai fini di una interpretazione restrittiva, costituzionalmente orientata della norma. In tal senso, nei casi specifici, si dovrà circoscrivere “l’area delle incriminazioni all’esame alle condotte di guida non solo successive all’assunzione di sostanze stupefacenti, ma che siano altresì poste in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida.

In pratica, la prova del reato ordinariamente richiederà che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell’agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo.”

La scelta del legislatore italiano, pur animata dall’intento di rafforzare la sicurezza stradale, rischiava di trasformare il diritto penale in strumento di controllo sociale piuttosto che di tutela di beni giuridici effettivi, rischio mitigato in parte dall’interpretazione operata dalla Consulta.

La riforma del 2024 riflette un approccio preventivo rigido, volto ad eliminare la soglia interpretativa. Di contro, l’assenza di uno stato di alterazione al momento della guida – pur in presenza di una positività analitica – minaccia la coerenza del sistema in termini di proporzionalità e ragionevolezza (artt. 3, 13 e 25 Cost.).

La Circolare dell’11 aprile 2025 tenta di riportare equilibrio, imponendo standard di accertamento più rigorosi e valorizzando elementi difensivi come l’assunzione terapeutica documentata, ma non risolve la questione di fondo: l’assenza, nella fattispecie, di un requisito di concreta offensività, lo stesso che la Corte Suprema rumena, con il proprio intervento, ha espressamente imposto.

Avv. Giada Caprini

Avv. Marco Della Bruna

 

 

Riferimenti

[1] https://etsc.eu/issues/drink-driving/

[2] https://etsc.eu/projects/drug-driving/

[3] <https://www.iccj.ro/2025/01/27/comunicat-privind-deciziile-pronuntate-de-completul-pentru-dezlegarea-unor-chestiuni-de-drept-in-materie-penala-in-sedinta-din-27-ianuarie-2025/> e in versione integrale: <https://www.iccj.ro/2025/01/29/decizia-nr-25-din-27-ianuarie-2025-2/>

[4] Art. 336: Guida di un veicolo sotto l’effetto di alcol o altre sostanze.

(1) La guida su strade pubbliche di un veicolo per il quale la legge richiede il possesso di una patente di guida da parte di una persona con un tasso alcolemico superiore a 0,80 g/l di alcol puro nel sangue è punita con la reclusione da 1 a 5 anni e con l’interdizione dall’esercizio di determinati diritti.

(2) La stessa pena è inflitta anche alla persona sotto l’effetto di sostanze psicoattive che guida un veicolo per il quale la legge richiede il possesso di una patente di guida.

(3) Se la persona in una delle situazioni previste dai commi (1) e (2) effettua il trasporto pubblico di persone, trasporta sostanze o prodotti pericolosi o è in fase di formazione pratica di persone per il conseguimento della patente di guida o durante le prove pratiche dell’esame per il conseguimento della patente di guida, la pena è la reclusione da 2 a 7 anni.

[5] Cfr. Art. 187 Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 come da ultimo modificato dalla Legge 25 novembre 2024 n. 177.

[6] “Nel caso del reato di guida di un veicolo sotto l’effetto di sostanze psicoattive, previsto dall’art. 336, comma 2, del Codice penale, al fine di realizzare la condizione essenziale collegata all’elemento materiale del lato oggettivo, ovvero che l’imputato fosse sotto l’effetto di sostanze psicoattive, è necessario accertare sia la presenza della sostanza psicoattiva nel reato biologico sia la sua idoneità a determinare la compromissione della capacità di guidare dell’autore.” (“„În cazul infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive, prevăzută de art. 336 alin. (2) din Codul penal, pentru realizarea condiţiei esenţiale ataşată elementului material al laturii obiective, aceea ca inculpatul să se fi aflat sub influenţa unor substanţe psihoactive, este necesar să se constate atât prezenţa în probele biologice a substanţei psihoactive, cât şi aptitudinea acesteia de a putea determina afectarea capacităţii de a conduce a autorului faptei.”).

[7] Cfr. <https://www.iccj.ro/2025/01/29/decizia-nr-25-din-27-ianuarie-2025-2/> in particolare nella parte in cui la Corte, riunita in Collegio per la risoluzione di questioni di diritto, in base all’art. 475 e seguenti del Codice di procedura penale,“Stabilisce quanto segue:

Nel caso del reato di guida sotto l’effetto di sostanze psicoattive, previsto dall’art. 336, comma 2, del Codice Penale, al fine di realizzare la condizione essenziale connessa all’elemento materiale del lato oggettivo, ovvero che l’imputato fosse sotto l’effetto di sostanze psicoattive, è necessario stabilire sia la presenza della sostanza psicoattiva nelle prove biologiche sia la sua idoneità a compromettere la capacità di guida dell’autore.

Obbligatorio dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, ai sensi dell’art. 477, comma 3, del Codice di Procedura Penale.

Pronunciato in seduta pubblica oggi, 27 gennaio 2025” – “şi stabileşte următoarele:

În cazul infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive, prevăzută de art. 336 alin. (2) din Codul penal, pentru realizarea condiţiei esenţiale ataşată elementului material al laturii obiective, aceea ca inculpatul să se fi aflat sub influenţa unor substanţe psihoactive, este necesar să se constate atât prezenţa în probele biologice a substanţei psihoactive, cât şi aptitudinea acesteia de a putea determina afectarea capacităţii de a conduce a autorului faptei.

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 27 ianuarie 2025.”

Inoltre: “La Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie svolge in Romania le funzioni di Corte suprema. Essa assicura un’interpretazione e un’applicazione uniformi della legge da parte degli altri tribunali” da: https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/legal-systems-eu-and-national/national-justice-systems/ro_it#:~:text=(tribunali%20militari).-,Gerarchia%20degli%20organi%20giudiziari,instanţele%20districtuale%20(tribunali%20distrettuali)

[8] Cfr. <https://romania.europalibera.org/a/decizie-iccj-consum-substante-psihoactive/33295521.html>

[9] Articolul 218 – Violul
(1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoană, săvârșit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-și exprima voința sau profitând de această stare, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise în condițiile alin. (1).
(3) Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi atunci când:
a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;
b) victima este rudă în linie directă, frate sau soră;
c) victima este un minor;
d) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice;
e) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală;
f) fapta a fost săvârșită de două sau mai multe persoane împreună.
(4) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 18 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
(5) Acțiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. (1) și alin. (2) se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
(6) Tentativa la infracțiunile prevăzute în alin. (1)-(3) se pedepsește.

Articolul 219 – Agresiunea sexuală
(1) Actul de natură sexuală, altul decât cele prevăzute în art. 218, cu o persoană, săvârșit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra sau de a-și exprima voința ori profitând de această stare, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi atunci când:
a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;
b) victima este rudă în linie directă, frate sau soră;
c) victima este un minor;
d) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice;
e) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală;
f) fapta a fost săvârșită de două sau mai multe persoane împreună.
(3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) Dacă actele de agresiune sexuală au fost precedate sau urmate de săvârșirea actelor sexuale prevăzute în art. 218 alin. (1) și alin. (2), fapta constituie viol.
(5) Acțiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. (1) se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
(6) Tentativa la infracțiunile prevăzute în alin. (1) și alin. (2) se pedepsește.

Articolo 218 – Stupro
(1) Il rapporto sessuale, l’atto sessuale orale o anale con una persona, commesso mediante costrizione, mediante l’impossibilità di difendersi o di esprimere la propria volontà oppure approfittando di tale condizione, è punito con la reclusione da 3 a 10 anni e con l’interdizione dall’esercizio di alcuni diritti.
(2) Con la stessa pena sono sanzionati tutti gli altri atti di penetrazione vaginale o anale commessi nelle condizioni di cui al comma (1).
(3) La pena è la reclusione da 5 a 12 anni e l’interdizione dall’esercizio di alcuni diritti quando:
a) la vittima si trova sotto la cura, la tutela, l’educazione, la sorveglianza o il trattamento dell’autore del reato;
b) la vittima è parente in linea retta, fratello o sorella;
c) la vittima è minorenne;
d) il reato è stato commesso allo scopo di produrre materiale pornografico;
e) il fatto ha causato lesioni personali;
f) il fatto è stato commesso da due o più persone congiuntamente.
(4) Se il fatto ha causato la morte della vittima, la pena è la reclusione da 7 a 18 anni e l’interdizione dall’esercizio di alcuni diritti.
(5) L’azione penale per il reato previsto ai commi (1) e (2) è avviata su querela della persona offesa.
(6) Il tentativo dei reati previsti ai commi (1)-(3) è punibile.

Articolo 219 – Aggressione sessuale
(1) L’atto di natura sessuale, diverso da quelli previsti all’art. 218, compiuto con una persona mediante costrizione, impossibilità di difendersi o di esprimere la propria volontà oppure approfittando di tale condizione, è punito con la reclusione da 2 a 7 anni e con l’interdizione dall’esercizio di alcuni diritti.
(2) La pena è la reclusione da 3 a 10 anni e l’interdizione dall’esercizio di alcuni diritti quando:
a) la vittima si trova sotto la cura, la tutela, l’educazione, la sorveglianza o il trattamento dell’autore del reato;
b) la vittima è parente in linea retta, fratello o sorella;
c) la vittima è minorenne;
d) il reato è stato commesso allo scopo di produrre materiale pornografico;
e) il fatto ha causato lesioni personali;
f) il fatto è stato commesso da due o più persone congiuntamente.
(3) Se il fatto ha causato la morte della vittima, la pena è la reclusione da 7 a 15 anni e l’interdizione dall’esercizio di alcuni diritti.
(4) Se gli atti di aggressione sessuale sono stati preceduti o seguiti dalla commissione di atti sessuali previsti all’art. 218, commi (1) e (2), il fatto costituisce stupro.
(5) L’azione penale per il reato previsto al comma (1) è avviata su querela della persona offesa.
(6) Il tentativo dei reati previsti ai commi (1) e (2) è punibile.

[10] Il progetto propone quindi di modificare così la legge vigente: “Guidare un veicolo per il quale la legge richiede il possesso della patente di guida da parte di una persona che abbia droghe o altre sostanze con effetti psicoattivi nel sangue è punibile con la reclusione da 2 a 7 anni e con l’interdizione dall’esercizio di determinati diritti” (“Conducerea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care are în sânge droguri sau alte substanțe cu efecte psihoactive se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi”). Anche il titolo dell’articolo 336 verrebbe modificato: da “Guidare un veicolo sotto l’effetto di alcol o altre sostanze” a “Guidare un veicolo con alcol e altre sostanze nel sangue”.

[11] <https://romania.europalibera.org/a/un-an-de-la-accident-2-mai-vlad-pascu/33084199.html>; < https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/vlad-pascu-condamnat-la-10-ani-de-inchisoare-pentru-accidentul-de-la-2-mai-decizia-nu-este-definitiva-3103935>. Venerdì 31 gennaio 2025, il conducente, Pascu, è stato condannato a dieci anni di carcere.

[12] Come Vlad Zaha, criminologo specializzato in politiche pubbliche contro il traffico e il consumo di droga ed il dott. Gabriel Gorun, medico legale e l’Associazione degli Psichiatri (cfr. <https://romania.europalibera.org/a/decizie-iccj-consum-substante-psihoactive/33295521.html

[13] Italia: reclusione da sei mesi ad un anno, multa da 1500 a 6000 euro e pene accessorie. Pene raddoppiate in caso di incidente stradale (art. 187 Codice della Strada).

Francia: tre anni di reclusione e 9000 euro di multa oltre varie pene accessorie (modifica del 9 luglio 2025): Art. 235-1 Code del la route <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074228/LEGISCTA000006143838/#LEGISCTA000006143838>

Spagna: reclusione da tre a sei mesi o multa da sei a dodici mesi o lavori socialmente utili da 31 a 90 giorni oltre pene accessorie: art. 379 codice penale https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444

Germania: fino a un anno di reclusione o una multa (art. 316 StGB <https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__316.html>) o fino a 5 anni di reclusione o una multa e pene accessorie in caso di pericolo grave alla circolazione (art. 315 c StGB <https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__315c.html>).

Belgio multa da 200 a 2000 euro e pene accessorie (art. 37 bis Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière <https://www.code-de-la-route.be/fr/reglementation/1968031601~invynqx4tj>) aggravate in caso di recidivia (art. 36)

Paesi Bassi: (Artikel 8 – Wegenverkeerswet 1994) multa da 325 (prima infrazione) a 9000 euro (in caso di guida pericolosa o incidente con pene accessorie.

Portogallo: reclusione sino a tre anni o multa; di nei casi più gravi e pene accessorie (art. 81 Codice penale <https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/decreto-lei/1995-34437675-66422669>

UK: reclusione fino a sei mesi, multa illimitata e pene accessorie. In caso di incidente che abbia determinato morte: reclusione fino all’ergastolo (Sezione 5A – Road Traffic Act 1988 <https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/road-traffic-drink-and-drug-driving> e <https://www.gov.uk/drug-driving-law>)

[14] Cfr. Tribunale di Siena, Ordinanza GIP del 18 aprile 2025: “Proprio la radicale assenza di potenzialità offensiva della condotta sopra perimetrata dischiude, ad avviso di questo Giudice, una prospettiva di ulteriore, patente, violazione dei basilari canoni costituzionali, che non tollerano incriminazioni “d’autore”, poiché configgenti con il “principio penale del fatto”, per vero presupposto indefettibile del principio di offensività.

[15] Tribunale di Pordenone, Ordinanza GIP dell’8 aprile 2025. Cfr. Anche nella medesima ordinanza: “Tale scelta legislativa si ritiene in contrasto con i canoni di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità (art.3 Cost.), di tassatività, determinatezza e offensività (art. 25 co 2 Cost.), nonché con la finalità rieducativa della pena (art. 27 co 3 Cost.)”.

[16] Tribunale di Siena, Ordinanza GIP del 18 aprile 2025: “rischiandosi, addirittura, la violazione del “divieto di strumentalizzare l’uomo ai fini di politica criminale”, quale “principio ispiratore dell’art. 27, 1° comma, Cost.”

[17] Tribunale di Siena, Ordinanza GIP del 18 aprile 2025.

[18] Tribunale di Siena, Ordinanza GIP del 18 aprile 2025: “è opinione del Tribunale che l’art. 187, primo comma, D.Lgs. 285/1992, per come modificato dall’art. 1 legge 25 novembre 2024, n. 177 (in G.U. 29.11.2024, n. 280), nella parte in cui sanziona penalmente colui il quale si ponga alla guida “dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope” in assenza (di alcun accertamento in ordine alla ricorrenza) di effettiva alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione dei ridetti prodotti, collida frontalmente con il principio di necessaria offensività, di cui agli artt. 13, 25, secondo comma e 27 Cost., assunto nella sua portata dimostrativa”.

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