fumetti pedopornografia cassazione

Fumetti e pedopornografia: la sentenza della Cassazione

La Cassazione ha qualificato come materiale pedopornografico fumetti e illustrazioni di racconti erotici raffiguranti minorenni, ritenendo di dover includere in tale nozione tutto ciò che sia idoneo a dare allo spettatore l’idea che oggetto della rappresentazione pornografica sia un minore [1].

La fattispecie

Il ricorrente era stato condannato dalla Corte d’Appello di Trieste per la detenzione di materiale pedopornografico [2], tra cui erano presenti anche dei fumetti e delle illustrazioni di racconti erotici riproducenti minori impegnati in atti incestuosi o altre attività sessuali.

Rispetto a queste immagini, la difesa dell’imputato aveva lamentato l’adesione ad una nozione di pornografia virtuale che esonderebbe dal perimetro dell’art. 600-quater.1 c.p., peraltro non contestato nel caso di specie, nel quale le immagini non sarebbero state idonee a ritenere reali le situazioni in esse rappresentate.

Infatti, tale norma definisce quali immagini virtuali quelle “realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

Di talché, a parere della difesa, sarebbe stato assente in ogni caso l’elemento soggettivo, non potendo esigere dall’imputato una complessa esegesi interpretativa sull’ambito di applicazione del citato precetto penale.

Il bene giuridico tutelato

Già in passato la Cassazione si era pronunciata in senso simile, aderendo ad un’interpretazione ampia nell’individuazione del bene giuridico protetto dalle norme in materia di pornografia minorile, anche alla luce del quadro giuridico internazionale e convenzionale [3].

Il Giudice di legittimità, infatti, aveva ritenuto che non si potesse limitare il bene protetto alla sola libertà sessuale di un soggetto minore di età in concreto rappresentato (e qualificabile come persona offesa), bensì che dovessero essere considerati quale persona offesa i bambini e/o le bambine “da intendersi quale categoria di persone destinatarie della tutela rafforzata della intimità sessuale, incluso il rispetto delle diverse fasi del loro sviluppo fisico e psicologico, da intendere come comprensivo dello sviluppo della loro sessualità[4].

Secondo tale lettura, il legislatore avrebbe predisposto una tutela rafforzata per l’intangibilità e lo sviluppo della personalità dei minorenni, punendo tutte quelle condotte che, rappresentandolo, esprimano la possibilità del coinvolgimento del minore in attività sessuali per cui i minori non sono in grado di prestare un valido consenso, tenuto conto del loro grado di sviluppo psicologico e di maturità relazionale.

Sul punto, assume grande rilievo quanto osservato dal Rapporto esplicativo della Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica [5], che ha evidenziato come le immagini “realistiche” di minori impegnati in attività sessuali presentino anche il rischio di venire utilizzate per sedurre dei soggetti minori od invitarli a partecipare ad attività sessuali.

La decisione della Corte

Nel presente caso, la Cassazione ha condiviso l’orientamento esposto, cui hanno aderito anche le sentenze di merito nel condannare l’imputato; in particolare la Corte d’Appello di Trieste ha ritenuto rientranti nella nozione di pornografia minorile “disegni, pitture, e tutto ciò che sia idoneo a dare allo spettatore l’idea che l’oggetto della rappresentazione pornografica sia un minore”, escludendo che si possa limitarla alla sola “fisicità pornografica”.

Pertanto, la Cassazione ha ritenuto corretta la qualificazione di materiale pornografico tanto per i fumetti quanto per le illustrazioni di un racconto erotico raffiguranti minori impegnati in atti incestuosi o altre attività sessuali.

Il consolidamento dell’orientamento citato ha ricadute rilevanti non solo per l’industria dei fumetti pornografici (i c.d. hentai giapponesi e non solo), ma anche e soprattutto rispetto alla proliferazione dei sistemi di intelligenza artificiale generativa che stanno invadendo tutti i mercati pornografici, incluso quello delle immagini raffiguranti minori.  Questi ultimi, in particolare, rappresentano un livello di rischio più elevato rispetto ai fumetti (sia cartacei che digitali), in ragione della maggiore facilità di accesso agli strumenti di produzione del materiale e dell’elevata difficoltà di controllo sugli stessi.

 

 

Riferimenti

[1] Cass. Sez. III, n. 47187 del 24.11.2023.

[2] Art. 600 quater c.p..

[3] Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti dell’infanzia, sulla vendita dei bambini, la prostituzione e la pornografia rappresentante bambini, stipulato a New York il 6 settembre 2000, e ratificato dall’Italia con L. 11 marzo 2002, n. 46; Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, aperta alla firma a Lanzarote il 25 ottobre 2007, ratificata dall’Italia con L. 01.10.2012 n. 172; decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea n. 2004/68/GAI, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile; Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, ratificata dall’Italia con la L. 18 marzo 2008, n. 48.

[4] Cass. Sez. III, n. 22265 del 09.05.2017.

[5] Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, p. 16.

Autore

Condividi