Studio Legale De Vita - Corruzione di minorenne via Whatsapp: Nota a Cassazione Penale, Sez. III, 11.05.2020, n. 14210

Corruzione di minorenne via Whatsapp: Nota a Cassazione Penale, Sez. III, 11.05.2020, n. 14210

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha ritenuto che le condotte incriminate dal delitto di corruzione di minorenne di cui all’art. 609-quinquies comma 2 c.p. possano essere poste in essere anche attraverso Whatsapp, nota applicazione di messaggistica istantanea. Si tratta, infatti, di una modalità potenzialmente idonea a violare la libertà sessuale del minore, benché le comunicazioni telematiche non siano espressamente contemplate dalla norma, sicché la presenza fisica dell’agente non è necessaria per l’integrazione del reato in questione.

Il caso

L’autista di uno scuolabus intratteneva una conversazione per via telematica, nella specie attraverso l’utilizzo dell’applicazione Whatsapp, con una ragazza minore di anni quattordici, nel corso della quale le inviava dei video pornografici sulla sua utenza cellulare e la induceva a compiere atti sessuali e segnatamente a ritrarsi nuda e a masturbarsi inviando sulla propria utenza cellulare le relative immagini.

Per la condotta anzidetta l’imputato veniva condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 609-quinquies c.p. comma secondo, escluse le contestate aggravanti relative all’aver commesso il fatto abusando delle funzioni di incaricato di pubblico servizio ed in violazione dei doveri connessi all’esercizio della sua funzione di conducente di scuolabus.

A seguito di conferma della condanna da parte della Corte di appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione adducendo, tra i vari motivi di impugnazione, la violazione di legge ex art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p., in relazione all’art. 609-quinquies c.p., in ragion del fatto che l’invio di materiale pornografico attraverso sistemi di messaggistica non sarebbe incriminato dalla norma, la quale punisce l’azione di “mostrare” il suddetto contenuto al minore che, nella prospettiva del ricorrente, sarebbe da intendere come “far vedere direttamente”. L’utilizzo del mezzo in concreto impiegato dall’imputato, invece, presuppone che il messaggio non sia immediatamente visibile al destinatario, ma che sia necessario un comportamento attivo di quest’ultimo al fine di poterlo visualizzare.

La fattispecie

L’art. 609-quinquies c.p. che prevede e punisce il delitto di corruzione di minorenne è stato introdotto all’interno del Codice penale dalla Legge 15 febbraio 1996 n. 66 e sostituito dall’art. 4 comma 1 lettera s) della legge 1 ottobre 2012 n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno).

Inserito all’interno del titolo XII, concernente i delitti contro la persona, la norma in questione tutela il sereno sviluppo psichico della sfera sessuale di soggetti di età minore, che non deve essere turbato dal trauma che può derivare dall’assistere ad atti sessuali compiuti con ostentazione da altri (Cass. Pen., 16.11.2005, n. 44681).

Sotto la rubrica di corruzione di minorenne, in realtà, l’art. 609-quinquies c.p. riconduce due diverse fattispecie accomunate dal medesimo bene giuridico anzidetto: la prima consiste nel compiere atti sessuali alla presenza di un minore al fine di farlo assistere; la seconda si sostanzia, invece, nel far assistere il minore al compimento di atti sessuali ovvero nel mostrargli materiale pornografico con lo scopo di indurlo a compiere o subire atti sessuali.

Con particolare riferimento a tale ultima fattispecie, oggetto di interesse della Suprema Corte nel caso in esame, la stessa si apre con una clausola di sussidiarietà che fa salvi i casi in cui la condotta integri un più grave reato. Il secondo comma dell’art. 609-quinquies c.p., in effetti, costituisce una condotta prodromica al reato di atti sessuali con minorenne di cui all’art. 609-quater c.p. sicché, laddove tali atti siano effettivamente posti in essere, si configurerebbe quest’ultimo più grave delitto con assorbimento del primo. L’applicazione del principio di sussidiarietà è finalizzata a risolvere il concorso apparente di norme che si verifica allorquando ad una stessa fattispecie concreta risultano applicabili più fattispecie astratte. Al fine di evitare il bis in idem, ossia che l’agente venga punito due volte per la medesima condotta criminosa, l’ordinamento prevede diversi rimedi giuridici, tra i quali proprio il principio di sussidiarietà, in virtù del quale la fattispecie più grave assorbe quella meno grave.

Al fine di comprendere le conclusioni a cui è giunta la Corte nel sussumere la fattispecie concreta in quella astrattamente prevista dalla norma, appare fondamentale indagare il significato letterale delle condotte incriminate dall’art. 609-quinquies comma 2 c.p.

Per quanto riguarda il far assistere il minore al compimento di atti sessuali, il termine “assistere” [dal lat. assistĕre, comp. di ad– e sistĕre, propr. «stare accanto»] significa essere presente allo svolgimento di un fatto [1]. Da una tale analisi appare, dunque, evidente che si possa assistere ad un evento tanto “dal vivo” quanto ad una riproduzione dello stesso, sia simultanea che differita, senza che in quest’ultimo caso il significato del termine venga stravolto.

In relazione alla condotta di mostrare al minore materiale pornografico, il vocabolo “mostrare” [lat. monstrare, der. di monstrum: v. mostro] vuol dire far vedere, presentare ad altri perché veda, esamini, osservi [2]. Siffatta azione, all’evidenza, non presuppone necessariamente la compresenza dei soggetti coinvolti nel medesimo luogo, ben potendo avvenire, ad esempio, per via epistolare ovvero, più verosimilmente in tempi recenti, per via telematica.

Proseguendo nell’iter argomentativo, la Corte ha richiamato una sentenza, espressione di un proprio orientamento costante, con la quale aveva ritenuto corretto il mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista dall’art. 609-quater c.p., comma 4 per i casi di minore gravità, in favore dell’imputato che, collegato via webcam con due bambine di nove ed undici anni, si era denudato e masturbato ed aveva indotto le bambine a fare altrettanto. In proposito, i Giudici di legittimità avevano, infatti, ritenuto che deve escludersi che le condotte poste in essere mediante comunicazione telematica presentino, per il solo fatto di svolgersi in assenza di contatto fisico con la vittima, connotazioni di minore lesività sulla sfera psichica del minore tali da rendere applicabile, in ogni caso, l’attenuante in questione (Cass. Sez. III, n. 16616 del 25/03/2015 – dep. 21/04/2015, T, Rv. 26311601; vedi anche Sez. III, n. 12987 del 03/12/2008 – dep. 25/03/2009, Brizio, Rv. 24309001, Sez. III, n. 27123 del 18/03/2015 -dep. 30/06/2015, 5, Rv. 26403601 e Sez. III, n. 32926 del 11/04/2013 – dep. 30/07/2013, N, Rv. 25727301).

Alla luce delle argomentazioni anzidette, dunque, la Corte ha ricondotto la fattispecie concreta nell’alveo di quelle incriminate dall’art. 609-quinques comma 2 c.p., affermando il seguente principio di diritto: “In tema di corruzione di minorenne, deve escludersi che le condotte poste in essere mediante comunicazione telematica presentino – per il solo fatto di svolgersi in assenza di contatto fisico con la vittima – modalità non ricomprese nella norma di cui all’art. 609-quinquies c.p., comma 2 poiché il far assistere alla minore di anni 14 al compimento di atti sessuali o il mostrare alla medesima materiale pornografico al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali non richiede necessariamente la presenza fisica essendo idonei anche le comunicazioni telematiche tra i due, così come per il reato ex art. 609-quater c.p.”

Siffatta conclusione deve ritenersi in linea con un’interpretazione tanto letterale quanto teleologica, metodo interpretativo, quest’ultimo,  che si ispira alla ratio della norma affinché la sua applicazione sia conforme alle finalità per cui essa è stata emanata, in quanto per il primo aspetto, come si è visto, la littera legis non osta all’inclusione di mezzi di comunicazione telematica nelle modalità esecutive del reato in esame, e al contempo, per il secondo aspetto, scopo della disposizione è proprio quello di tutelare la libertà sessuale del minore da tutti quei comportamenti idonei a turbarla, a prescindere dall’effettiva presenza fisica e dallo strumento in concreto utilizzato.

Il pregio della sentenza in esame è quello di inscriversi nella più generale presa di coscienza del mutamento delle relazioni da una dimensione fisica ad una prevalentemente digitale. Tale fenomeno, frutto dell’incessante progresso tecnologico, ha subìto, nell’ultimo periodo, un’accelerazione senza precedenti a causa della pandemia da Covid-19. Comunicare per via telematica è, infatti, divenuta una necessità al fine di limitare al massimo i contatti interpersonali ed evitare la trasmissione del virus.

Per quanto il fenomeno della digitalizzazione porti con sé l’enorme vantaggio di rendere la comunicazione facile ed immediata, lo stesso presenta, al contempo, un risvolto patologico, ovvero quello di agevolare le condotte criminose dei malintenzionati della rete. Ciò si è reso ancora più evidente durante questa emergenza sanitaria, in quanto alla maggiore quantità di tempo passata in rete da parte dei giovani è corrisposto un incremento delle persone denunciate per adescamenti online in danno di minori, così come riportato dagli Uffici territoriali della Polizia Postale e delle Comunicazioni [3].

L’incessante avanzamento tecnologico e la massiva migrazione delle relazioni da un contesto analogico al sistema digitale comportano un precoce invecchiamento del diritto, che fatica a stare al passo con i tempi. In tale prospettiva, è fondamentale l’attività di adeguamento svolta dagli operatori del diritto e dalla giurisprudenza in primis, in quanto la stessa ha il compito fondamentale di interpretare le norme alla luce del mutato contesto storico-sociale, laddove questo sia possibile, come nel caso di specie, non oltrepassando il principio di legalità.

Dr.ssa Asia Vozzella

 

Riproduzione riservata©

Immagine: A. Carracci “Susanna e i vecchioni”, part.

 

Riferimenti
[1] http://www.treccani.it/vocabolario/assistere/

[2] http://www.treccani.it/vocabolario/mostrare/

[3] https://www.commissariatodips.it/notizie/articolo/coronavirus-rischio-adescamento-minori-online/index.html

 

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