Tribunale di Treviso, Sez. Pen., 26 febbraio 2025, n. 376
Il fenomeno “stalking” in Italia, dati e numeri
Negli ultimi anni lo stalking è emerso con crescente evidenza come fenomeno sociale di ampia portata in Italia, non limitato a casi isolati, ma diffuso ed in espansione sia nella percezione pubblica, che nei dati statistici ufficiali.
Infatti, il numero di chiamate al numero di pubblica utilità 1522[1] (numero anti violenza e stalking), di richiesta di aiuto da parte di vittime di stalking, ha registrato un forte incremento: dalle 897 del 2019[2] alle 2115 del 2024[3] e, secondo i dati riportati dalla Polizia di Stato nell’ultimo report di marzo 2025[4], i reati di stalking commessi nel 2024 sono stati 20.289, a fronte dei 19.538 del 2023 e dei 18671 del 2022, confermando un trend in continuo aumento, con vittime sempre prevalentemente di genere femminile (costantemente intorno al 75%).
Già nel 2014, l’ISTAT, nell’ultima indagine compiuta[5], stimava che 3.466.000 donne, pari al 16,1% delle donne tra i 16 ed i 70 anni, avessero subito atti persecutori da parte di qualcuno nell’arco della propria vita e che, tra le donne nella medesima fascia di età che avevano un ex partner, il 21,5% (pari a 2.151.000 mila) avesse subito comportamenti persecutori da parte di un ex partner nell’arco della propria vita[6].
Nel corso del solo anno considerato nell’indagine, le vittime da ex partner erano 147.000, mentre quelle che avevano denunciato stalking da altre persone 478.000.[7]
Tali dati confermano che lo stalking – da molto tempo – non è un episodio marginale, ma una realtà strutturale con numeri elevati e tendenza all’incremento, che coinvolge soprattutto le donne e trova nell’ex partner il principale autore.
L’impatto sulla salute psicologica e sulla libertà di autodeterminazione delle vittime rende cruciale un’interpretazione ampia ed effettiva della tutela penale prevista dall’art. 612 bis c.p.
Ed invece, la decisione del Tribunale di Treviso in commento, ha escluso la configurabilità del delitto di atti persecutori pur a fronte di plurime condotte invasive ed intimidatorie, andando contro tutte le indicazioni, anche internazionali, oramai costantemente date all’Italia in ordine alla tutela delle vittime di violenza di genere, confermando la grande resistenza della giurisprudenza ad operare quel cambio di paradigma necessario a realizzare un sistema che possa garantire reali strumenti di tutela alle vittime di violenza.
La sentenza, per assolvere l’imputato, utilizza diverse tipologie di letture incompatibili con un efficace inquadramento della fattispecie:
- la frammentazione delle condotte persecutorie in episodi isolati, con conseguente svalutazione dell’effetto intimidatorio unitario;
- la mancata considerazione di tutti gli elementi determinanti un fondato timore per l’incolumità personale;
- la concezione rigida e quantitativa del mutamento delle abitudini di vita, inteso come radicale stravolgimento esteriore delle routine quotidiane, anziché come limitazione anche qualitativa e psicologica della libertà di autodeterminazione.
I fatti
Il Tribunale riporta – considerandole pienamente provate – le gravissime condotte dell’imputato nei confronti della ex compagna, consistite in:
- una gravissima aggressione avvenuta durante un litigio, con rilevanti lesioni personali refertate con una prognosi di sette giorni (e per la quale l’imputato viene condannato per lesioni);
- la sottrazione del telefono cellulare per controllarne il contenuto, con rifiuto di restituzione;
- il successivo invio reiterato di messaggi whatsapp offensivi e minacciosi;
- il controllo occulto mediante installazione di un dispositivo GPS per tracciarne gli spostamenti;
- i frequenti passaggi sotto casa e nei luoghi di lavoro ed i contatti dell’uomo con il gestore della palestra per ostacolarle l’iscrizione;
Tuttavia, non ritiene che le stesse abbiano determinato un cambiamento apprezzabile delle abitudini di vita della persona offesa, la quale avrebbe continuato a frequentare palestra, lavoro e contesto familiare, senza riferire esplicitamente di aver operato modifiche per evitare possibili incontri.
Per tale ragione, il giudice ha assolto l’imputato dal capo di imputazione ex art. 612 bis c.p., condannandolo per il solo reato di lesioni personali (art. 582 c.p.) relativo all’aggressione.
Il percorso argomentativo del Tribunale
La sentenza valorizza due passaggi logici:
- il messaggio minaccioso è ritenuto un mero auspicio e non una concreta minaccia;
- il GPS e gli appostamenti sono considerati privi di rilevanza persecutoria in quanto non si ritiene comprovata la loro incidenza sulla quotidianità della vittima, non considerandosi sufficiente e rilevante quanto riportato dalla persona offesa e dandosi invece credito alle letture giustificatorie, anche se poco verosimili, offerte dalla difesa dell’imputato.
La decisione sembrerebbe così imperniata su di un concetto formalista e restrittivo di mutamento delle abitudini di vita: seguendo le argomentazioni del giudice di merito, il reato sarebbe integrato solamente in presenza di modifiche tangibili e radicali (quali cambi di domicilio, interruzione di attività sociali, variazione di orari o luoghi di lavoro) e non anche in caso di condotte invasive che generano timore latente o limitazioni qualitative nella libertà di movimento.
Profili critici: il “gioco” della scomposizione degli episodi
L’impostazione del Tribunale suscita così diverse perplessità.
Infatti, la scomposizione artificiosa operata sull’insieme delle condotte e la valutazione parcellizzata di ogni singolo episodio rischiano di far perdere di vista l’effetto persecutorio cumulativo: il reato di stalking, invece, è caratterizzato da una condotta abituale, che richiede una lettura unitaria e contestuale.
Quanto alla prova dell’evento, il giudice sembra esigere una dichiarazione esplicita della vittima circa l’avvenuto mutamento di vita; ciò rischia di trasformare l’assenza di verbalizzazione in “prova negativa”, a scapito della valutazione, anche indiziaria, di ansia, timore e condizionamento psicologico derivante dal complesso delle condotte agite.
L’evento di cui all’art. 612 bis c.p., invece, secondo la giurisprudenza di legittimità, non implica necessariamente una trasformazione materiale quantitativa della routine quotidiana, ma può consistere in limitazioni qualitative, anche implicite ed interiorizzate, che incidono sulla libertà e sull’autodeterminazione.
Ed infatti la Suprema Corte nel tempo ha chiarito che “in tema di atti persecutori, ai fini della individuazione del cambiamento delle abitudini di vita, quale elemento integrativo del delitto di cui all’articolo 612 bis c.p., occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere costretta e non la valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportate (Sez. 5, n. 24021 del 29/04/2014, G, Rv. 260580)”[8], che, inoltre, il reato sussiste anche se le condotte moleste sono intervallate da un lungo lasso temporale, purché l’unitarietà dell’offesa e l’effetto intimidatorio rimangano integri[9] e che neanche la reciprocità delle condotte esclude lo stalking, ma richiede solamente una motivazione puntuale sull’esistenza dell’evento lesivo nella sfera della persona offesa[10].
Viene così delineata una nozione di “mutamento” elastica e sostanziale, che tiene conto del vissuto psicologico della vittima e non pretende una prova documentale di variazioni esteriori.
Tale approccio contrasta con quello adottato dal Tribunale di Treviso e consentirebbe di sostenere che l’evento persecutorio può dirsi integrato anche in assenza di spostamenti fisici o di radicali modifiche organizzative, quando sia provato lo stato di soggezione, timore e limitazione della libertà di autodeterminazione.
L’impostazione seguita dal giudice di merito — fondata sulla scomposizione analitica degli episodi e sull’esclusione di rilevanza delle limitazioni interiorizzate, se non accompagnate da mutamenti esteriori tangibili — si porrebbe, così, in contrasto con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione ha più volte chiarito, infatti, che il reato di atti persecutori non richiede necessariamente un’alterazione materiale e visibile delle abitudini di vita, potendo l’evento consistere anche in modificazioni qualitative, silenti e interiorizzate, purché idonee a incidere sulla libertà di autodeterminazione della vittima (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 6 marzo – 16 aprile 2025, n. 15165 e Cass. Pen. Sez. V, 10 gennaio – 20 febbraio 2024).
Nella stessa direzione, la Suprema Corte ha ribadito che la valutazione del giudice deve riguardare l’insieme unitario delle condotte e non il loro esame atomistico (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 2 maggio – 6 agosto 2024, n. 32081; Cass. Pen., Sez. V, 8 – 20 maggio 2025, n. 18868 e Cass. Pen., Sez. V, 22 novembre 2019 – 27 gennaio 2020, n. 3251), riconoscendo rilievo al vissuto psicologico della persona offesa.
Considerazioni conclusive
Questa pronuncia consente di misurare la distanza, ancora riscontrabile nelle decisioni di taluni giudici di merito, tra la lettera dell’art. 612 bis c.p. e la sua ratio di tutela effettiva delle vittime di condotte persecutorie, evidenziando i rischi di un’interpretazione eccessivamente restrittiva della fattispecie, che finisce per svuotare di contenuto la tutela penale contro le condotte persecutorie.
L’“artifizio” di disaggregare gli episodi e di ritenere non provato il mutamento di abitudini di vita in assenza di dimostrazioni esteriori, può trasformarsi, infatti, in una vera e propria scappatoia argomentativa, idonea a frustrare la ratio legis.
Un’interpretazione della norma in linea con la giurisprudenza della Cassazione, al contrario, imporrebbe di valutare le condotte nel loro insieme e nella loro incidenza sullo stato emotivo e sull’autodeterminazione della vittima, di riconoscere che l’alterazione delle abitudini comprende anche modificazioni qualitative, silenti ed interiorizzate, non visibili ma ugualmente rilevanti, e di evitare che l’assenza di una dichiarazione formale della vittima diventi una prova negativa a favore dell’imputato.
Nel caso di specie, l’assoluzione dell’imputato quanto al reato di atti persecutori appare espressione di un orientamento interpretativo che, privilegiando il dato formale e materiale del “mutamento delle abitudini di vita”, finirebbe per trascurare la componente psicologica e qualitativa della lesione alla libertà di autodeterminazione, che costituisce invece il nucleo della fattispecie incriminatrice.
Inoltre, la scomposizione analitica dei singoli episodi e l’esigenza della prova tangibile di un radicale stravolgimento esteriore delle routine quotidiane, appare discostarsi da quell’elaborazione della giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto valore centrale al vissuto soggettivo della vittima, valorizzandone le limitazioni interiorizzate e spesso silenti, suscettibili di incidere profondamente sulla libertà di movimento e sull’autodeterminazione.
Tale divario interpretativo rischia di indebolire la portata preventiva e repressiva della norma, ponendosi in potenziale contrasto con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia, in particolare con la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul, L. n. 77/2013[11]).
L’art. 49 della Convenzione impone agli Stati di garantire un’effettiva protezione delle vittime contro tutte le forme di violenza di genere, incluse le condotte persecutorie che ledono la libertà personale anche in modo non immediatamente visibile.
Ne discende l’esigenza di un’ermeneutica orientata a restituire all’art. 612 bis c.p. la sua funzione sostanzialmente protettiva, valorizzando l’unitarietà delle condotte e la loro incidenza complessiva sulla vita della persona offesa e riconoscendo che il mutamento delle abitudini di vita non può essere circoscritto a soli cambiamenti esteriori (in una concezione rigidamente quantitativa), ma comprende anche quelle modificazioni psicologiche e qualitative che ledono, spesso in maniera subdola e progressiva, la libertà di autodeterminazione della vittima.
Riferimenti
[1] 1522, <https://www.1522.eu>
[2] ISTAT, Protezione per le donne vittime di violenza – Anni 2021 e 2022, <https://www.istat.it/comunicato-stampa/il-sistema-di-protezione-per-le-donne-vittime-di-violenza-anni-2021-e-2022/>
[3] ISTAT, Il numero di pubblica utilità 1522 – I trimestre 2025, <https://www.istat.it/tavole-di-dati/il-numero-di-pubblica-utilita-1522-i-trimestre-2025/>
[4] Polizia di Stato, <https://www.poliziadistato.it/statics/20/report-8-marzo-giornata-internazionale-della-donna.pdf>
[5] ISTAT, Il numero delle vittime e le forme della violenza, < https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/il-numero-delle-vittime-e-le-forme-di-violenza/#:~:text=Lo%20stalking%20è%20stato%20subito,16%2C1%25%20delle%20donne>
[6] ISTAT, Stalking sulle donne, <https://www.istat.it/comunicato-stampa/sicurezza-delle-donne-2006/>
[7] ISTAT, Il numero delle vittime e le forme della violenza, <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/il-numero-delle-vittime-e-le-forme-di-violenza/#:~:text=Lo%20stalking%20è%20stato%20subito,16%2C1%25%20delle%20donne>
[8] Cass. Pen, Sez. V, 22 gennaio – 6 marzo 2018, n. 10111.
[9] Cfr. Cass. Pen., Sez. V, 18 febbraio – 7 luglio 2025, n. 24726; Cass. Pen., Sez. V, 3 aprile – 19 maggio 2025, n. 18774; Cass. Pen., Sez. V, 10 ottobre 2024 – 29 gennaio 2025, n. 3808 e Cass. Pen., Sez. V, 22 aprile – 4 agosto 2021, n. 30525.
[10] Ex multis: Cass. Pen., Sez. V, 27 novembre 2024 – 10 marzo 2025, n. 9574 e Cass. Pen., Sez. V, 12 novembre 2024 – 4 febbraio 2025, n. 4546: “la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori, incombendo sul giudice, però, in siffatta ipotesi, un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell’evento di danno, ossia dello stato d’ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l’incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita”.
[11] <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/01/13G00122/sg>

