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E se la ragazza è ubriaca aggravante allo stupratore

Leggi l’articolo originale su Il Messaggero del 31.08.2023
di Valeria Di Corrado

Il nostro ordinamento penale è in ritardo rispetto non solo all’allarme sociale determinato dalla violenza collegata all’abuso di alcolici, ma anche rispetto agli ordinamenti dei Paesi anglosassoni».
A spiegarlo è l’avvocato Roberto De Vita, titolare dello studio legale che ha elaborato il report “La violenza è solubile in alcol” pubblicato il 21 agosto.

A livello normativo, in che cosa l’Italia è indietro? Il Codice rosso non è sufficiente?
«No, perché non è prevista nel nostro codice penale un’aggravante del reato di violenza sessuale per avere approfittato della condizione di menomata difesa causata dall’ebrezza alcolica o dall’assunzione di sostanze psicotrope. Per essere più chiari, se una persona induce volutamente la vittima in uno status di vulnerabilità – per esempio versandole, a sua insaputa, la cosiddetta droga dello stupro nel bicchiere o costringendola ad assumere stupefacenti – per poi stuprarla, è prevista un’aggravante al reato. Ma se l’indagato si approfitta sessualmente di una donna che sua sponte si è ubriacata o ha fatto uso di droghe, in Italia non è prevista un’aggravante specifica».

Il titolare dello Studio legale che ha realizzato il report: il nostro ordinamento è in ritardo

Perché nei Paesi anglosassoni le norme sono diverse?
«Perché prima di noi si sono trovati ad avere a che fare con l’emergenza alcolismo. Per questo la soglia di prevenzione e protezione sul tema della violenza sessuale è anticipata: quindi se una donna è in una condizione di ebrezza alcolica o di obnubilamento legato all’assunzione di sostanze, è esclusa a priori l’esistenza di un consenso valido ai fini di un rapporto sessuale. Nel nostro ordinamento, invece, stiamo a discutere se la vittima era già ubriaca o se è stata indotta a ubriacarsi, Il tema è semplice: se una persona non può mettersi alla guida in stato di ebrezza, allo stesso modo non può scegliere consapevolmente di avere un rapporto sessuale».

Abbiamo letto negli ultimi mesi sentenze con motivazioni di-scutibili, che potrebbero scoraggiare le vittime a denunciare
«Ci sono spesso magistrati che – come dice la Cedu – hanno lenti che li portano a offrire giudizi più sui comportamenti della vittima, che sulle condotte degli autori dei reati. I processi vanno fatti agli imputati di violenza sessuale, non a chi denuncia di aver subito quella violenza. E i legali che li assistono dovrebbero evitare di ricorrere alla facile difesa secondo cui la donna in qualche modo ha partecipato al reato. Non basta inasprire le pene, serve distinguere il comportamento violento dell’imputato dal comportamento incauto della vittima. Le istituzioni, in generale, devono proteggerle per evitare la “colpevolizzazione secondaria”

Gli stupri connessi all’abuso di alcolici o droghe riguardano soprattutto i minori?
«Si, lo confermano anche i fascicoli che trattiamo nel nostro studio. Il tema dell’alcolismo minorile è fortemente sottovalutato, invece la situazione è allarmante: tra una maleducazione sessuale e una educazione inesistente sul rapporto con alcol e droghe si sta ipotecando il futuro delle nuove generazioni. L’Italia è tra i paesi nel mondo con il più alto tasso di consumo di alcolici tra i minori. Nel Nord Europa. per esempio in Inghilterra, hanno già adottato politiche fortemente repressive».

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