Studio Legale De Vita -Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione: Nota a Cassazione Penale, Sez. I, 21.02.2020 n. 6933

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione: Nota a Cassazione Penale, Sez. I, 21.02.2020 n. 6933

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha escluso la sussumibilità di determinate manifestazioni di discriminazione territoriale – “Forza Etna, Forza Vesuvio, Forza Marsili” – nel reato di “Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”, ex art. 1 del D.L. 26 aprile 1993, n.122, attualmente confluito nell’art. 604 bis del Codice penale, sotto la rubrica “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa”.

Il Giudice di legittimità, discostandosi in parte dalle pronunce precedenti, ha negato l’offensività della specifica condotta, ritenendo le espressioni utilizzate – diffuse da un esponente politico locale tramite un commento sulla piattaforma Facebook – prive di connotazione propagandistica, anche in ragione del tono e del contesto in cui sono intervenute.

Il caso

Un consigliere della provincia di Monza e Brianza, appartenente alla Lega, sulla propria pagina Facebook commentava con la frase “Forza Etna, Forza Vesuvio, Forza Marsili” un post che ritraeva l’immagine satellitare della penisola italiana, priva delle regioni meridionali e di parte delle regioni centrali e la didascalia “Il satellite vede bene, difendiamo i confini”.

All’imputazione per il reato di “Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”, per la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, seguiva la condanna da parte del Tribunale di Monza alla pena di venti giorni di reclusione nonché al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita, con la cifra simbolica di un euro.

La Corte di Appello di Milano, in seguito all’impugnazione proposta dall’imputata, riformava la sentenza di primo grado, e la assolveva dal reato contestato perché il fatto non sussiste. Nelle motivazioni la Corte riteneva che la condotta non avesse connotazioni discriminatorie e propagandistiche tali da configurare la fattispecie contestata e da ledere il bene giuridico tutelato dalla norma; al tempo stesso, visto il social network utilizzato, il Giudice d’appello escludeva che l’azione potesse essere finalizzata ad una diffusione indiscriminata.

La parte civile proponeva ricorso per Cassazione, deducendo la violazione di legge ex art. 606, primo comma, lett. b), c.p.p., in relazione all’art. 1 del D.L. n. 122 del 1993. Veniva in tale occasione sottolineata l’incontestabilità della natura discriminatoria del commento, basato sull’idea razzista della superiorità degli abitanti dell’Italia del Nord, rispetto agli abitanti delle regioni centro – meridionali.
Si evidenziava, inoltre, come il ruolo di consigliere provinciale rivestito dall’imputata potesse indurre i lettori ad attribuire al commento una connotazione politica, vicina alle posizioni regionalistiche del partito di appartenenza, circostanza che non consentiva di conferire al post una valenza semplicemente goliardica o ironica.

La fattispecie

La fattispecie di reato che la Suprema Corte ha preso in esame è contenuta nel primo comma, lettera a), dell’art. 1 D.L. 26 aprile 1993, n.122, dove si punisce “chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.

L’analisi del reato in parola è stata affrontata in numerose pronunce della Cassazione, volte a chiarirne la portata e a definirne gli elementi costitutivi.

Preliminarmente, è stato necessario ben esplicitare quale sia il bene giuridico protetto dalla norma penale. Infatti, secondo la Suprema Corte il reato in parola non è posto esclusivamente a presidio dell’ordine pubblico, ma anche della dignità umana: è proprio la tutela di quest’ultima, in ragione di quanto previsto dall’art. 3 della Costituzione, a giustificare la limitazione della libertà di espressione ex art. 21 Cost., sancita dalla norma in esame (cfr. Cass., Sez. III, 3 ottobre 2008, n. 37581).

In riferimento a tale aspetto, assume grande rilievo la Convenzione di New York del 1966 sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, con cui gli Stati sottoscrittori si sono impegnati, ai sensi dell’art. 4, a punire “ogni diffusione di idee basate sulla superiorità e sull’odio razziale”.

D’altro canto, è proprio con la legge di ratifica della Convenzione (Legge 13 ottobre 1975, n. 654) che il reato in parola è stato introdotto nel nostro ordinamento: è dagli stessi lavori preparatori che si desume l’intenzione del legislatore di fornire una tutela della dignità umana. La relazione della Commissione Affari Esteri della Camera, infatti, evidenzia come il primo articolo della Convenzione, che definisce la “discriminazione razziale”, sembri “la parafrasi dell’articolo 3 della Costituzione italiana, sia per il primo comma sulla parità senza distinzione di razza e di condizione, sia per il secondo comma circa il compito di rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini” [1].

Nel corso degli anni la giurisprudenza di legittimità è poi intervenuta per chiarire la natura della “propaganda di idee”, richiamando anche la pronuncia della Corte Costituzionale n. 87 del 1966, secondo cui la limitazione della propaganda come mezzo violento è posta a tutela del metodo democratico. In base al costante orientamento della Suprema Corte, infatti, la propaganda intesa dal legislatore “non significa semplicemente divulgare idee da poter portare a conoscenza di altri, ma implica un quid pluris consistente in un’azione più specifica il cui risultato è rivolto ad influire sulla psicologia e sull’altrui comportamento e pertanto implica che la diffusione debba essere idonea a raccogliere consensi intorno all’idea divulgata” (Cass. Sez. V, 23 giugno 2015, n. 39606).

Ulteriore elemento, ampiamente affrontato dalla Cassazione, è il concetto di “odio razziale o etnico”, il quale si ritiene integrato “da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori, e non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione, bensì disvela un atteggiamento interiore idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori, intendendosi per “discriminazione per motivi razziali” quella fondata sulla qualità personale del soggetto e non – invece – sui suoi comportamenti” (Cass., Sez. V, 7 maggio 2019, n. 32862).

In passato, inoltre, la Suprema Corte si è pronunciata in maniera particolarmente chiara sia sulla natura del reato, sia sulla portata delle tecnologie di comunicazione rispetto alla propaganda di idee razziste. Ad esempio, in un caso riguardante un blog di un sito web che diffondeva idee discriminatorie di estrema destra nazional-socialista, ha esplicitato due aspetti fondamentali del reato di discriminazione.

In primo luogo, ha evidenziato che la fattispecie di propaganda di idee razziste ha natura di reato di mera condotta, che si perfeziona indipendentemente dalla circostanza che la propaganda sia successivamente raccolta dai destinatari; in tal senso, tale delitto è considerato un reato di pericolo, sebbene parte della giurisprudenza di legittimità lo abbia definito astratto, altra parte, più di recente, concreto (cfr. in un senso Cass., Sez, III, 14 settembre 2015, n. 36906 e, nell’altro, Cass., Sez. V, 22 luglio 2019, n. 32862).

Per quanto riguarda, invece, gli strumenti utilizzati, la Cassazione ha ricordato che la propaganda è una “diffusione di messaggi volta a influenzare le idee e i comportamenti dei destinatari, e la stessa è tanto più efficace quanto più si affida alle nuove tecnologie di comunicazione, quali i social network o i siti web” (Cass., Sez. III, 31 luglio 2013, n. 33179).

Proprio rispetto a quest’ultimo aspetto è opportuno considerare altresì che una copiosa letteratura ha analizzato ed evidenziato, fin dagli albori, la capacità di Facebook, così come di altri social media, di influenzare le opinioni degli utenti [2]. È noto, inoltre, che numerosi esponenti della politica contemporanea si avvalgano di tali mezzi per veicolare le proprie idee.

A parere della dottrina, i numerosi interventi della Cassazione volti soprattutto a definire la ratio della norma e gli elementi costitutivi della fattispecie sono conseguiti ad una carenza di tassatività della stessa, conservatasi anche dopo la riforma del 2006, che ha introdotto il termine “propaganda” in luogo della diffusione “in qualsiasi modo” [3].

Gli spunti di analisi dottrinale e giurisprudenziale appena esposti costituiscono un contributo, non certo esaustivo, rispetto alle evidenti complessità ermeneutiche che la norma in esame ha posto nel corso degli anni.  Tuttavia nella pronuncia in commento, pur richiamando taluni dei citati principi, la Cassazione ha negato l’offensività della condotta posta in essere dall’autrice del commento, concentrando l’attenzione sul contesto in cui lo stesso è intervenuto e sulle sue modalità di diffusione.

Infatti, nel caso in esame la Corte ha definito “incontroversi” i fatti contestati, ritenendo, d’altra parte, di dover valutare, ai fini di integrazione del reato, la possibilità di attribuire agli stessi connotazioni di propaganda e discriminazione.

Pur definendo l’espressione “Forza Etna, Forza Vesuvio, Forza Marsili” come “una manifestazione del pensiero che, sotto il profilo ideologico, rimanda a disvalori di discriminazione razziale e di intolleranza”, la Suprema Corte non ha ravvisato nella condivisione del commento sulla pagina Facebook dell’imputata una diffusione di carattere propagandistico. Al contrario, ha ritenuto che la contestualizzazione della frase in parola fosse da considerare “palesemente paradossale”.

Di talchè, la I Sezione ha condiviso le argomentazioni della Corte d’Appello di Milano in ordine alla irrilevanza penale della condotta contestata, confermandone la decisione.

Nello specifico, la Corte ha rimarcato la necessità di una verifica ex ante della condotta comunicativa oggetto di imputazione, al fine di valutare la messa in pericolo del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. In base a tale principio, il Giudice ha ritenuto il tono utilizzato come inidoneo a rivestire una connotazione di propaganda e, quindi, incapace di ledere l’ordine pubblico o la dignità umana, tutelati dal reato di discriminazione razziale (cfr. Cass. Sez. V, 23 giugno 2015, n. 39606).

Oltre al tono del commento, la sentenza analizza il contesto nel quale la condotta si è inserita; in altre parole, secondo la Corte, il carattere inverosimile dell’immagine satellitare dell’Italia priva delle regioni centro-meridionali non può che avvalorare la natura “palesemente paradossale” del commento riferito alla stessa. In aderenza a tale scelta ermeneutica, la Cassazione non ha ritenuto rilevanti in termini di attitudine alla propaganda né le modalità utilizzate per esternare il commento, né il ruolo politico ricoperto dall’imputata all’epoca dei fatti.

Pertanto, è stata ravvisata l’assenza di offensività della condotta per le particolari modalità con cui questa è stata attuata, evidenziando come i toni adottati – ancorché moralmente spregevoli – non consentissero di ritenere l’attività posta in essere di natura propagandistica.

La scelta della Corte Suprema di dare maggiore rilevanza alle particolarità del caso concreto, piuttosto che alla capacità del mezzo utilizzato di realizzare un’efficace amplificazione di un messaggio indubitabilmente discriminatorio, potrebbe rappresentare un precedente confliggente con un indirizzo giurisprudenziale pacifico e consolidato. È innegabile, infatti, come la particolare offensività di condotte di tal genere discenda soprattutto dall’uso dei social media e degli altri mezzi di comunicazione digitale. E il ricorso sempre più ampio a tali strumenti – non più limitato alla sfera “privata” o individuale dei cittadini – richiede una tutela di tipo penale adeguata ed effettiva, che passa necessariamente attraverso una valutazione socio-fenomenologica non monadistica.

Avv. Valentina Guerrisi

Dr. Marco Della Bruna

Riproduzione riservata©

Riferimenti:

[1] http://legislature.camera.it/_dati/leg06/lavori/stampati/pdf/13180002.pdf

[2] Cfr. ad esempio C. Shirky, “Here comes everybody: the power of organizing without organization”, Penguin, 2008.

[3] F. Salotto, “Reato di propaganda razziale e modifiche ai reati di opinione (L. 13 ottobre 1975, n. 654; L. 24 febbraio 2006, n. 85)”, in “Discriminazione razziale, xenofobia, odio religioso, diritti fondamentali e tutela penale”, S. Riondato (a cura di), CEDAM, Milano, 2007, p. 169.

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