Il trust simulato non sfugge al sequestro penale

Il trust simulato non sfugge al sequestro penale: Nota a Cassazione Penale, Sez. III, 15.09.2020 n. 25991

Con l’ordinanza in commento, la Cassazione ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un trust sulla scorta di determinati elementi presuntivi che consentono di rilevarne il carattere simulatorio. La pronuncia, aderendo ad un indirizzo ormai consolidato, ribadisce le circostanze in base alle quali poter ritenere un trust costituito con finalità meramente apparenti e, dunque, privo dell’effetto segregativo tipico dell’istituto.

Il caso

Nell’ambito di un procedimento penale per reati tributari nei confronti del legale rappresentante di alcune società, il Giudice per le Indagini Preliminari disponeva il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta del patrimonio delle persone giuridiche coinvolte, della somma pari all’ammontare delle imposte complessivamente evase dalle società consorziate e, nel caso di mancanza di liquidità di quest’ultime, la confisca per equivalente delle somme o dei beni comunque rinvenuti nella disponibilità dei singoli indagati. In esecuzione di tali disposizioni, la Guardia di Finanza procedeva al sequestro dell’intero patrimonio di un trust, costituito per il tramite di una delle società.

Avverso tale provvedimento proponeva richiesta di riesame il trustee, nella qualità di terzo interessato, ritenendo il sequestro illegittimo in quanto disposto su beni che in nessun modo potevano essere considerati nella disponibilità dell’indagato. Il Tribunale della Libertà confermava, però, la legittimità della misura sul presupposto che, in realtà, dagli atti del procedimento, emergeva la riconducibilità del patrimonio conferito nel trust al disponente, sicché non veniva a crearsi quella segregazione patrimoniale propria dell’istituto.

Il trustee ricorreva, pertanto, in Cassazione, lamentando un’errata motivazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame, oltre che un’illegittima applicazione della normativa atteso che, nella prospettiva della difesa, i beni risultavano effettivamente intestati al trust ed il ruolo di trustee era svolto, a titolo oneroso, da una società completamente autonoma e diversa dall’indagato.

L’istituto

Al fine di poter meglio comprendere il caso esaminato dalla Suprema Corte si rende necessaria una breve disamina dell’istituto del trust. Si tratta, nella specie, di uno strumento giuridico di derivazione anglosassone che si sostanzia in un negozio unilaterale, inter vivos o mortis causa, contenente una o più disposizioni patrimoniali, mediante il quale un soggetto (il settlor) trasferisce la titolarità di determinati beni (mobili e immobili, partecipazioni azionare, diritti immateriali, etc.) ad una persona fisica (il trustee), ovvero ad una società (la trust company), che assume il compito di gestirli nell’interesse di uno o più beneficiari ovvero per uno specifico scopo, nel rispetto delle indicazioni dettate dal disponente. Figura eventuale, inoltre, è quella del guardiano, il protector o enforcer, che ha la funzione di controllare la correttezza dell’operato del trustee e supplire ad eventuali inottemperanze di quest’ultimo.

Ciò che rende il trust uno strumento così diffuso è il suo caratteristico effetto segregativo. In forza dell’atto dispositivo, infatti, i beni conferiti nel trust, seppure trasferiti al trustee, vengono a formare un patrimonio separato ed autonomo, il trust found, vincolato alla realizzazione del compito a quest’ultimo affidato e, dunque, non soggetto alle vicende personali dello stesso, né tantomeno del settlor o del beneficiario, ma aggredibile esclusivamente dai creditori di obbligazioni contratte dal trustee nell’interesse del trust. Il beneficiario, inoltre, diviene titolare del diritto a veder adempiuto quanto il settlor ha disposto in suo favore e tale diritto può essere rivendicato non solo nei confronti del trustee ma anche di terzi, nei limiti imposti dai vari ordinamenti.

Lo schema sinora delineato si complica notevolmente quando si tratta di inserire l’istituto nelle rigide categorie dei sistemi di civil law. Invero i giuristi si sono lungamente interrogati sul problema della “dissociazione” della proprietà, che si verifica allorquando la titolarità formale del bene non coincide più con l’esercizio dei diritti generalmente riconosciuti al proprietario, poiché il titolare formale pone in essere gli atti gestori, espressione di tali diritti, nell’interesse (non già del titolare stesso) ma di un soggetto terzo [1]. In una siffatta situazione, dunque, risulta fondamentale trovare un bilanciamento tra l’interesse delle parti interne a vedere rispettati gli obblighi derivanti dal rapporto fiduciario che ha dato origine alla dissociazione della proprietà e quelli dei soggetti esterni a tale rapporto, i quali fanno affidamento sulla situazione giuridica esteriorizzata e, dunque, sulla titolarità formale [1].

Per lungo tempo, pertanto, nel nostro ordinamento il trust è stato considerato incompatibile con i principi del numerus clausus dei diritti reali, dell’unicità della proprietà e dell’universalità della responsabilità patrimoniale, nonché guardato con diffidenza in ragione della sua possibile strumentalizzazione a fini fraudolenti (sia in danno del fisco che dei creditori), sicché non si è verificata la fisiologica evoluzione giuridica dell’istituto a cui si è invece assistito nell’ordinamento inglese.

Tuttavia, nonostante le difficoltà date dalle differenze di carattere culturale prima ancora che giuridico, anche i paesi c.d. non trust sono rimasti affascinati dall’incredibile funzionalità dell’istituto il quale, grazie alla sua struttura flessibile, si presta ad essere utilizzato per funzioni e finalità tra loro molto diverse. Il trust, infatti, viene comunemente impiegato per tutelare i soggetti più deboli (minori e persone diversamente abili), per beneficenza, per finalità successorie, nonché per scopi commerciali, finanziari e pensionistici. Nel Regno Unito, ad esempio, la maggior parte dei sistemi previdenziali sono costituiti ricorrendo al trust, salvaguardando da eventuali situazioni di sofferenza dell’azienda quanto devoluto dal datore di lavoro-settlor nel fondo affidato al trustee in favore del lavoratore-beneficiario [2].

Proprio per tali ragioni, l’Italia è stata tra i primi paesi di civil law a riconoscere gli effetti giuridici dell’istituto, ratificando senza riserve la Convenzione internazionale dell’Aja del 1° luglio 1985 [3] (resa esecutiva nel nostro paese nel 1989 ed entrata in vigore nel 1992). Attualmente, dunque, nel nostro ordinamento è riconosciuto il trust istituito volontariamente e provato per iscritto [4], regolato dalla legge scelta dal costituente tra quelle che ne prevedano l’istituzione [5], ovvero dalla legge con la quale il trust ha più stretti legami [6], in base a quanto disposto dalle norme della Convenzione.

Sebbene non esista una disciplina nazionale specifica, il legislatore ha invece introdotto apposite disposizioni in materia fiscale: con l’art. 1, commi da 74 a 76, della legge 296/2006 (“Finanziaria 2007”) il trust è stato direttamente indicato nell’art. 73 del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/1986 o “TUIR”) tra i soggetti passivi dell’imposta sui redditi delle società (IRES), oltre ad essere assoggettato via via nel tempo a numerose altre imposizioni di natura fiscale [7].

La decisione della Corte

L’assenza di una dettagliata regolamentazione interna della materia ha resa necessario l’intervento esegetico della giurisprudenza la quale, mediante le varie pronunce che si sono succedute nel tempo, ha cercato di delineare in maniera chiara i caratteri dell’istituto. Benché, infatti, sia indubbio che il trust costituito per motivi fraudolenti (sham trust) rappresenti un fenomeno patologico da ritenersi nullo e privo di qualsivoglia effetto segregativo, diventa fondamentale stabilire quali siano le circostanze indicative della non genuinità dello stesso.

Già con la sentenza n. 13276 del 24 luglio 2011 la Suprema Corte aveva affermato il principio per cui sono sottoponibili a sequestro i beni dell’indagato, ancorché conferiti in un trust, quando l’indagato-trustee continui ad amministrarli, conservandone la piena disponibilità. Con altra successiva fondamentale pronuncia, i Giudici hanno precisato che non costituisce di per sé circostanza incompatibile con la genuinità del trust la coincidenza in capo alla medesima persona delle qualità di settlor e trustee (c.d. trust autodichiarato), sulla scorta del fatto che un soggetto, pur mantenendo la titolarità di alcuni beni, ben può essere in grado di amministrarli nell’interesse di un beneficiario o di uno scopo. Nel caso esaminato dalla Corte, però, quest’ultima aveva ritenuto il trust simulato in quanto il disponente-trustee, oltre a mantenere la piena disponibilità dei beni, li amministrava nel proprio esclusivo interesse, tenendo nascosto lo stato d’insolvenza delle aziende di cui era amministratore [8].

Ed ancora, nel percorso che ha portato al consolidamento dell’orientamento in esame, tra le altre, può essere annoverata la recente sentenza n. 7442 del 25 febbraio 2020, con la quale la Cassazione ha sostenuto la necessità di un effettivo spossessamento materiale e gestorio dei beni conferiti nel trust dal disponente, in assenza del quale in trust deve essere considerato nullo e privo di ogni effetto segregativo. Nell’ambito della specifica vicenda esaminata, infatti, il controllo e la gestione dei fabbricati conferiti nel trust era rimasta in capo al disponente, tanto che il trustee non era nemmeno in possesso delle chiavi per accedere a detti fabbricati.

Venendo all’analisi dell’ordinanza in commento, la Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso del trustee, ha ritenuto legittima la decisione del Tribunale del Riesame condividendone le motivazioni. I Giudici di merito, infatti, avevano evidenziato come il trust in esame non potesse considerarsi persona estranea al reato proprio in ragione della radicale assenza di estraneità rispetto alla sfera di disponibilità dell’indagato. Al riguardo è stata ritenuta significativa l’ampiezza dei poteri riservati al guardiano, persona molto vicina ai disponenti, attraverso il quale questi ultimi potevano disporre del trustee o perfino estrometterlo, sicché il trust doveva ritenersi “svuotato di contenuto e piegato alle volontà dei conferenti”.  Ulteriori elementi significativi erano poi stati individuati ed analizzati dai Giudici: la sproporzione dei conferimenti effettuati dal settlor rispetto alle finalità familiari per cui era stato costituito il fondo; la sussistenza di un nesso tra l’oggetto del trust e l’ipotizzata attività illecita contestata, come emergente dai flussi in uscita dai conti correnti del trust; la nomina di un soggetto professionale quale trustee avvenuta solamente nel 2018 (benché il trust fosse stato costituito nel 2010) e soltanto poco prima della perquisizione disposta a carico degli indagati; infine, tra i beni conferiti nel trust figuravano anche delle quote di una società, che costituiva la cassaforte del nucleo familiare, nonché il cespite di maggior valore, amministrata da un prestanome privo di capacità manageriali adeguate alla carica.

La Corte, dunque, nel confermare l’indirizzo interpretativo già percorso in precedenti pronunce, ha ritenuto legittimo il sequestro del trust, potendosi ravvisare nel caso di specie degli elementi presuntivi tali da far ritenere che lo stesso sia stato costituito con finalità meramente simulatorie. Il trust, infatti, lungi dal poter essere utilizzato come strumento finalizzato alla mera segregazione di una parte del proprio patrimonio per ricavarne dei vantaggi in frode alla legge, è incentrato sulla fiducia che il disponente riconosce al trustee, in ragion della quale gli attribuisce la gestione di parte del proprio patrimonio. In assenza di tale fondamentale elemento – di cui sono espressione la perdurante disponibilità dei beni in capo al settlor, nonché le interferenze di quest’ultimo con l’operato del soggetto da lui designato – evidentemente l’istituto verrebbe snaturato, con la conseguenza che lo stesso non potrebbe trovare riconoscimento nel nostro ordinamento.

 

Avv. Valentina Guerrisi

Dr.ssa Asia Vozzella

 

Riproduzione riservata©

Immagine di Raniero Botti ©2016

Riferimenti
[1] https://www.treccani.it/enciclopedia/trust_%28Enciclopedia-Italiana%29/

[2]https://www.ilsole24ore.com/art/cosi-anche-l-italia-e-diventato-paese-trust-AEQYlDgG?refresh_ce=1

[3] Legge 16 Ottobre 1989 n. 364.

[4] Art. 3 Convenzione cit.

[5] Art. 6 Convenzione cit.

[6] Art. 7 Convenzione cit.

[7] “Il punto sulla fiscalità dei Trust alla luce delle norme vigenti”, S. Baruzzi, in Consulente Immobiliare, Sole 24Ore, n. 1081 del 31.12.2019.

[8] Cass. Sez. V, 7.11.2014, n. 46137.

 

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