La vittima assente

L’inserimento nell’articolo 24[1] della Costituzione della formula «La Repubblica tutela le vittime di reato»[2] proposto dal testo della riforma costituzionale giunta al vaglio del Parlamento, non rappresenta una semplice aggiunta formale ma una vera e propria presa di posizione: non si colloca, infatti, all’interno dell’articolo 111, cioè la norma sul giusto processo, ma nell’articolo 24, dove si enunciano i principi sull’accesso alla giustizia e sull’inviolabilità della difesa. La vittima, dunque, non entrerebbe nel testo costituzionale come nuova parte necessaria del processo penale, né come contrappeso dell’imputato, bensì – almeno nelle intenzioni – come soggetto che l’ordinamento dovrebbe proteggere anche prima e fuori dal procedimento penale.[3]

Da qui emergono diversi dubbi sul valore e sulla portata della riforma, poiché se da un lato il diritto processuale penale italiano individua soggetti come la persona offesa e la parte civile (connaturandone la natura rispetto ai poteri e alle facoltà riconosciuti e garantiti), dall’altro il diritto europeo parla più direttamente di “vittima”, focalizzando l’attenzione sulla tutela del danno subìto e sui bisogni di informazione, assistenza e protezione da parte di questa.[4]

In tal senso, la proposta costituzionale sceglie di utilizzare il termine più ampio e – rispetto al diritto interno – meno tecnico, che proprio per questo imporrebbe di chiarire quali conseguenze debbano derivarne, anche per fugare i timori di parte della dottrina rispetto alla eventuale regressione dei diritti e delle garanzie dell’imputato.

Al tempo stesso, la riforma potrebbe diventare utile strumento per vincere l’atavica indifferenza verso coloro che, dopo aver subìto un reato, devono orientarsi a fatica tra denunce, rischi di ritorsioni, tempi del procedimento incompatibili con il giusto processo dell’art. 111 e, talvolta, scarse possibilità di ottenere una tutela concreta.

La riforma, allora, potrebbe diventare meno simbolica di quanto sembri, costituendo l’occasione per dare alle vittime un riconoscimento non soltanto apparente. Se tradotta in strumenti effettivi, potrebbe rafforzare la posizione della vittima senza alterare il processo penale e i diritti dell’imputato.

I numeri delle vittime e il peso del sommerso

Parlare di vittime di reato significa analizzare una realtà complessa. La vittima non è inquadrabile in una categoria statistica omogenea, né in un volto astratto come quello evocato dalla cronaca: è la persona derubata in metropolitana, la donna che cerca protezione dopo anni di violenza domestica, l’anziano raggirato online, il familiare di chi è stato ucciso, il minore esposto alla violenza assistita, il cittadino che denuncia, ma anche quello che non denuncia. È proprio qui che il dato numerico diventa essenziale e, al tempo stesso, insufficiente: perché ogni numero illumina una parte del fenomeno, ma nessuno lo esaurisce.

I dati di polizia misurano i reati denunciati o, comunque, conosciuti dall’autorità. Sono indispensabili per comprendere l’andamento della criminalità registrata, ma non coincidono con l’intera esperienza della vittimizzazione. Tra il fatto subìto e il fatto denunciato si apre, infatti, lo spazio del dato sommerso: paura, sfiducia, vergogna, dipendenza economica o affettiva dall’autore, difficoltà di riconoscere la natura illecita del fatto, percezione di inutilità della denuncia, vulnerabilità personale o sociale. Per questo le indagini di vittimizzazione[5] hanno una funzione diversa e complementare, dovendo indagare sul reale vissuto dei cittadini.[6]

L’indagine Istat sulla sicurezza del 2022-2023 offre proprio questa prospettiva. Nei dodici mesi precedenti l’intervista, quasi 1 milione e 195 mila persone hanno dichiarato di avere subìto reati personali contro la proprietà, come furti di oggetti personali, borseggi e scippi. Altre 693 mila persone hanno dichiarato di avere subìto reati che ne hanno messo a rischio l’incolumità, come aggressioni, minacce e rapine. Ancora più significativo, nel presente digitale, è il dato sulle truffe e i raggiri in rete: circa 1 milione e 700 mila individui, pari al 3,3% della popolazione che usa Internet, ne sono risultati vittime.[7] La criminalità predatoria tradizionale arretra in alcune forme, ma la vulnerabilità si sposta, si trasforma, entra nei dispositivi, nei conti correnti, nei sistemi di pagamento e nelle relazioni a distanza.

Altri numeri hanno una diversa densità simbolica e giuridica. Nel 2024, secondo l’Istat, in Italia si sono verificati 327 omicidi: 116 vittime erano donne e 211 uomini.[8] Qui la vittima non è più soltanto il soggetto titolare di un diritto leso, ma l’assenza definitiva intorno alla quale si ricompongono domande di verità, responsabilità, riparazione possibile e memoria pubblica. L’omicidio è statisticamente meno frequente di molti altri reati, ma ha una capacità di interrogare l’ordinamento che va oltre la sua incidenza numerica e mostra, nella forma più estrema, che il reato non è solo violazione della legge, ma frattura irreversibile di una vita e delle relazioni che la circondavano.

Significativi e sempre più rilevanti sono i dati relativi alle vittime di infortuni sul lavoro (mortali e non), di cui purtroppo tuttora non si conosce con esattezza l’effettiva traduzione in procedimenti penali[9]. In attesa della pubblicazione della Relazione Annuale, i dati provvisori di INAIL riportano 597.710 denunce di infortunio sul lavoro, in aumento dell’1,4% rispetto al 2024. Per i casi mortali, sempre nel quadro provvisorio 2025, vengono indicate 1.093 denunce di infortunio con esito mortale, tre in più rispetto al 2024[10].

La violenza domestica e di genere mostra, invece, un’altra caratteristica del fenomeno: la durata. Non sempre la vittima emerge nel momento in cui il reato si consuma, ma affiora dopo anni, quando trova un varco di protezione o una persona a cui raccontare. I dati Istat indicano che nel 2024 erano attivi 409 centri antiviolenza; 61.370 donne si sono rivolte a tali centri e poco più di 36.400 hanno affrontato un percorso di uscita dalla violenza.[11] Nello stesso anno, più di 8.200 persone adulte e minori sono state accolte in case rifugio e in strutture residenziali, specializzate e non specializzate, per motivi legati alla violenza di genere.[12] Sempre tenendo presente che i dati non misurano “tutte” le vittime di violenza, ma solo le persone intercettate dai servizi.

La stessa direttiva 2012/29/UE muove da questa consapevolezza quando prevede servizi di assistenza alle vittime e stabilisce che l’accesso a tali servizi non debba essere subordinato alla presentazione di una formale denuncia.[13] La vittima, prima ancora di essere la parte di un procedimento, è una persona che ha bisogno di informazioni, sostegno emotivo, assistenza psicologica e protezione dai rischi di intimidazione, ritorsione o vittimizzazione secondaria.

Chi è la vittima?

Nel linguaggio comune, la parola “vittima” sembra non avere bisogno di spiegazioni. Indica chi ha subìto un male, chi è stato colpito da una condotta ingiusta, chi porta su di sé (nel corpo, nel patrimonio, nella libertà, nella dignità o nella memoria familiare) le conseguenze di un fatto di reato.

La nozione giuridica di vittima[14], ad oggi, è la più ampia e la più immediatamente comprensibile. È una categoria di matrice europea, costruita non soltanto rispetto al processo, ma intorno alla persona che ha subìto un vulnus. La direttiva 2012/29/UE, infatti, definisce la vittima come la persona fisica che abbia subìto un danno – anche fisico, mentale, emotivo o economico – direttamente causato da un reato, includendo anche il familiare della persona la cui morte sia stata causata direttamente da un reato e che abbia subìto un danno in conseguenza di quella morte.[15] Nell’ordinamento italiano, una definizione espressa di “vittima del reato” è contenuta nel D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia del processo penale), in materia di giustizia riparativa: è vittima la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona la cui morte sia stata causata dal reato e che abbia subìto un danno in conseguenza della morte.[16]

La persona offesa, invece, è figura più propriamente processuale. È il soggetto titolare dell’interesse direttamente protetto dalla norma penale incriminatrice e, proprio per questo, riceve dal codice di procedura penale diritti e facoltà specifici: può presentare memorie, indicare elementi di prova nei limiti previsti, ricevere informazioni sul procedimento, sulle modalità di denuncia o querela, sulle misure di protezione, sull’accesso al patrocinio, ai servizi di assistenza e ai programmi di giustizia riparativa.[17]

Il danneggiato è, invece, il soggetto al quale il reato ha prodotto un danno civilmente rilevante. La parte civile è il danneggiato che sceglie di portare quella pretesa risarcitoria nel processo penale. Non ogni vittima è parte civile; non ogni persona offesa si costituisce parte civile; non ogni danneggiato coincide necessariamente con la persona offesa. La costituzione di parte civile è una scelta processuale, non una qualità naturale della vittima.[18]

La Corte costituzionale ha chiarito questa distinzione ricordando che la persona offesa è individuata in base all’interesse protetto dalla norma incriminatrice, mentre il danneggiato è individuato in base alle conseguenze privatistiche dell’illecito penale. La stessa Corte, inoltre, ha riconosciuto che la persona offesa può essere portatrice non soltanto di un interesse risarcitorio, ma anche di un interesse all’affermazione della responsabilità penale dell’autore del reato, che si manifesta attraverso le forme di interlocuzione e controllo previste dalla legge.[19]

Uno sguardo comparato: la vittima nei sistemi europei

La direttiva 2012/29/UE ha costruito un linguaggio comune fatto di diritti, assistenza, protezione, informazione, partecipazione, ma gli ordinamenti nazionali continuano a declinarlo secondo architetture processuali diverse.[20]

La Francia si muove entro una definizione ampia e sostanziale: è vittima chi abbia subìto un pregiudizio derivante da un fatto costituente reato secondo la legge francese. Anche qui la legge riconosce diritti prima, durante e dopo il processo[21], ma non si rovescia il baricentro del procedimento penale, che resta incentrato sull’imputato e scandito da una fase investigativa e da una fase decisoria; la vittima è titolare però di diritti propri, non riducibili alla sola funzione testimoniale.

Altri ordinamenti attribuiscono alla vittima spazi di intervento più marcati. In Germania, può essere coinvolta nel procedimento come testimone, ma può anche assumere un ruolo più attivo come accusa privata o come parte che entra nel procedimento accanto al pubblico ministero; si prevedono, inoltre, ipotesi di sospensione del procedimento connesse al risarcimento del danno materiale o alla partecipazione a un percorso di mediazione con la vittima.[22]

La Spagna offre un modello ancora diverso, particolarmente esplicito sul piano definitorio. La legge n. 4/2015 considera vittime le persone fisiche che abbiano subìto reati commessi in Spagna o perseguibili in Spagna, indipendentemente dalla nazionalità, dalla maggiore età e dalla regolarità del soggiorno. Si distingue poi tra vittima diretta e vittima indiretta, includendo, in caso di morte o scomparsa causata dal reato, una serie di familiari e persone legate alla vittima da relazioni significative.[23] Soprattutto, si riconosce alla vittima il diritto a protezione, informazione, sostegno, assistenza, attenzione e partecipazione attiva nel procedimento penale, nonché a un trattamento rispettoso, professionale, individualizzato e non discriminatorio dal primo contatto con le autorità, durante il procedimento e per un tempo adeguato dopo la sua conclusione, indipendentemente dal fatto che l’autore sia noto e dall’esito della procedura.[24]

Sistemi di common law: partecipazione e limiti del ruolo processuale della vittima

Il confronto con i sistemi di common law[25] mostra un diverso modello di emersione della vittima: non parte processuale in senso pieno, ma soggetto titolare di diritti informativi, partecipativi e di interlocuzione con l’accusa. In Inghilterra e Galles, il Victims’ Code fissa standard minimi di trattamento e raccoglie dodici diritti, tra cui comprendere ed essere compresi, ricevere informazioni su indagini e processo, essere indirizzati ai servizi di supporto, rendere un Victim Personal Statement e presentare reclamo quando i diritti riconosciuti dal Code non siano rispettati.[26]

Il Victims and Prisoners Act 2024 rafforza questa cornice, collocando nella legislazione primaria la nozione di vittima e i principi che devono informare il Victims’ Code. È significativo che, in questa normativa, una persona possa essere considerata vittima indipendentemente dal fatto che l’autore sia stato accusato o condannato, o perfino quando il reato non sia stato denunciato. Il baricentro, ancora una volta, non è l’anticipazione della colpevolezza, ma l’accesso a servizi e garanzie minime lungo l’intero rapporto con il sistema di giustizia penale.[27]

Negli Stati Uniti, il Crime Victims’ Rights Act esprime una partecipazione più direttamente processuale, ma espressamente delimitata. La vittima di un reato federale ha diritto, tra l’altro, a essere protetta dall’accusato, a ricevere notizia tempestiva degli atti pubblici del procedimento, a non esserne esclusa senza specifiche ragioni, a essere ascoltata in momenti decisivi come il patteggiamento o, ove previsto, la liberazione condizionale (parole), nonché a conferire con il rappresentante dell’accusa, a vedere valutata dal giudice l’adozione di un ordine di restituzione per le perdite economiche causate dal reato nei casi previsti e a un procedimento senza ritardi irragionevoli. Ma la stessa legge prevede limiti molto netti: in presenza di molte vittime il giudice deve adottare procedure che non complichino o prolunghino indebitamente il processo; inoltre, la violazione di un diritto non comporta, di per sé, un nuovo processo, né nasce un’azione generale di danno contro gli Stati Uniti o i loro funzionari.[28]

In Canada, il Canadian Victims Bill of Rights riconosce quattro nuclei essenziali: informazione, protezione, partecipazione e ristoro economico. La vittima può chiedere informazioni sul sistema, sui servizi disponibili, sullo stato delle indagini e del procedimento; vengono tutelate la sua sicurezza e la sua riservatezza; può esprimere le proprie opinioni e presentare una dichiarazione sulle conseguenze subite del reato; può chiedere che il giudice valuti l’emissione di un ordine di ristoro economico a carico dell’autore del reato. Anche qui, però, il riconoscimento resta misurato: sono previsti meccanismi di reclamo quando i diritti siano negati o violati, ma la legge esclude che ciò attribuisca automaticamente lo status di parte, interveniente o osservatore, così come esclude una generale azione risarcitoria fondata sulla violazione dei diritti della vittima.[29]

In Australia il Victims’ Charter dello Stato del Victoria esprime con particolare chiarezza questa formula di equilibrio: la vittima partecipa alla risposta del sistema penale, ma non diventa parte del processo in senso tecnico (participant, but not a party). Il testo riconosce l’impatto del reato sulle vittime, sui familiari, sui testimoni e, in alcuni casi, sulla comunità; prevede che le persone colpite siano trattate con rispetto, ricevano informazioni sui servizi, sui diritti e sulle forme di assistenza disponibili, e riconosce che la vittima ha un interesse proprio nella risposta della giustizia penale al reato. Ma proprio la formula del partecipante, non della parte processuale, evita di confondere il riconoscimento della vittima con la trasformazione della struttura accusatoria del processo.[30]

La tutela della vittima non è solo processo

La vittima non ha bisogno soltanto di una sentenza. Ne ha bisogno, certo, quando il processo può accertare il fatto, individuare il responsabile, riconoscere il danno e restituire almeno una parte di verità. Ma prima della sentenza – e talvolta anche quando una sentenza non arriverà mai – esiste un tempo più fragile, meno visibile, spesso più decisivo: quello in cui la persona colpita dal reato deve capire che cosa le è accaduto, a chi rivolgersi, quali diritti ha, quali rischi corre, quali strumenti può attivare, quale forma di protezione può ricevere. È in questo spazio che la tutela della vittima smette di essere soltanto processuale e diventa sistema.[31]

La direttiva 2012/29/UE parte proprio da qui: la vittima deve poter comprendere ed essere compresa, fin dal primo contatto con l’autorità competente, mediante comunicazioni rese in un linguaggio semplice e accessibile, che tengano conto delle sue caratteristiche personali.[32] Una tutela che non si lascia comprendere nella pratica è come se non esistesse. Non a caso, la riflessione più recente qualifica l’informazione come un “gatekeeper right”: senza informazioni effettive, l’accesso agli altri diritti della vittima resta seriamente ostacolato.[33] Per questo il diritto all’informazione non riguarda solo l’atto tecnico, ma la possibilità concreta di orientarsi: sapere quale assistenza si può ricevere, come presentare denuncia, quale ruolo si può avere nel procedimento, come accedere alla protezione, al patrocinio, all’interpretazione, alla traduzione, al risarcimento e ai servizi disponibili.[34]

Ma la protezione non si esaurisce nella conoscenza. Vi sono vittime che, dopo il reato, sono esposte a intimidazioni, ritorsioni, pressioni familiari, economiche o ambientali; altre sono chiamate a ripetere più volte lo stesso racconto, in contesti non adeguati; altre ancora vedono la propria vicenda trasformarsi, per il modo in cui il procedimento la tratta, in una nuova occasione di sofferenza. È il rischio della vittimizzazione secondaria, che il diritto europeo considera insieme alla vittimizzazione ripetuta, all’intimidazione e alle ritorsioni.[35]

Da qui discendono le misure dirette a evitare contatti non necessari con l’autore del reato, a proteggere la vittima durante le indagini, a preservarne la vita privata, le immagini e le informazioni personali, e a valutare individualmente le sue esigenze di protezione.

La tutela, inoltre, non può dipendere sempre e solo dalla denuncia. La direttiva prevede servizi di assistenza alle vittime e stabilisce che l’accesso a tali servizi non debba essere subordinato alla presentazione di una formale denuncia. È un passaggio decisivo: alcune vittime denunciano tardi, altre non denunciano affatto, altre ancora non sono immediatamente in grado di rappresentarsi e rappresentare ciò che hanno subìto. Pretendere che l’assistenza cominci solo dopo l’ingresso nel circuito giudiziario significherebbe lasciare senza risposta proprio le situazioni più fragili.[36]

Nell’ordinamento italiano, questa dimensione si riflette anche nella previsione di strumenti di informazione e coordinamento istituzionale sui servizi di assistenza alle vittime di reato.[37] Per alcune categorie di reati, inoltre, la tutela assume anche una forma economica, poichè la legge riconosce, nei casi e alle condizioni previste, un indennizzo a carico dello Stato in favore delle vittime di reati violenti.[38] Non è (e non può essere presentato come) una riparazione del danno, ma un intervento pubblico limitato, sebbene significativo (almeno potenzialmente), poiché attribuisce rilevanza anche alle situazioni in cui l’autore del reato è ignoto, incapiente o comunque non in grado di assicurare una riparazione effettiva.

Tutela della vittima e presunzione di innocenza

Affermare che la Repubblica tutela le vittime di reato significa riconoscere una posizione di bisogno, protezione e dignità. Nel processo penale, però, il lessico non è neutro. Parlare di “vittima” prima di una condanna definitiva può apparire, sul piano simbolico, come il riflesso di una responsabilità non ancora accertata. Tale automatismo rappresenta l’aspetto più problematico, poichè dal fatto che una persona si dica colpita da un reato non discende che l’imputato ne sia l’autore.

Su questi aspetti non sono mancate, in dottrina, posizioni fortemente critiche rispetto alla progressiva centralità riconosciuta alla vittima, a fronte già delle prime proposte di riforma costituzionale in tal senso. È stato richiamato, in particolare, il dibattito sul c.d. right to punishment, nato nell’ambito del diritto penale internazionale e poi esteso anche alla criminalità comune: l’idea, cioè, che alla vittima possa essere riconosciuto un vero e proprio diritto alla punizione dell’accusato, capace di entrare in bilanciamento con i diritti di quest’ultimo e, secondo le impostazioni più radicali, di prevalere su di essi[39].

Un’altra critica, invece, muove già sul piano della qualificazione: parlare di “vittima” prima che il processo abbia accertato il fatto e la responsabilità rischia di incorporare nel linguaggio una conclusione ancora da dimostrare. Se vi è già una vittima, infatti, vi è implicitamente anche un autore; con il pericolo che la qualifica anticipata finisca per orientare lo stesso accertamento che dovrebbe invece precederla[40].

Inoltre, un modello eccessivamente victim-oriented comporterebbe notevoli conseguenze processuali. L’ampliamento delle prerogative della persona offesa, pur muovendo da esigenze di tutela pienamente giustificate, non può infatti tradursi in una progressiva erosione delle garanzie dell’accusato, prima fra tutte la presunzione di innocenza sancita dall’articolo 27 della Costituzione.³ Il timore, dunque, è legato anche all’approccio a tratti acritico che il legislatore italiano avrebbe assunto nel recepire alcune spinte riformatrici, soprattutto di fonte sovranazionale; approccio che si sarebbe in parte tradotto nell’oblio delle garanzie dell’imputato quale “pietra angolare del sistema”[41].

Muovendo da queste critiche, è bene rammentare che la presunzione di innocenza, nel lessico dell’articolo 27 della Costituzione, non è una formula di stile, ma una regola di contenimento nell’esercizio del potere punitivo.

Il legislatore italiano, inoltre, in attuazione della direttiva europea sulla presunzione di innocenza, ha introdotto ulteriori norme specifiche per evitare che la persona sottoposta a indagini o l’imputato siano presentati come colpevoli prima dell’accertamento definitivo[42]. La direttiva 2016/343/UE muove infatti dalla stessa esigenza, al fine di impedire che dichiarazioni pubbliche o decisioni diverse da quelle sulla colpevolezza prospettino, nel linguaggio istituzionale, una verità processuale in realtà ancora da accertare[43].

Da questa premessa, tuttavia, non deriva certo l’opposto, e cioè che lo Stato debba restare immobile fino alla condanna irrevocabile. L’ordinamento conosce da tempo diritti e misure che operano prima della sentenza: dalle misure cautelari, laddove necessarie, alle informazioni alla persona offesa o alle cautele per le vittime vulnerabili.[44]

La stessa direttiva 2012/29/UE contiene una ulteriore clausola di equilibrio, per la quale i diritti riconosciuti alle vittime fanno salvi i diritti dell’autore del reato. Ai fini della direttiva, il termine “autore del reato” può riferirsi anche alla persona indagata o imputata prima dell’eventuale dichiarazione di responsabilità o condanna, facendo salva la presunzione d’innocenza.[45]

Lo stesso equilibrio deve essere preservato sul terreno delle impugnazioni, dove il riconoscimento della vittima non può diventare un argomento interpretativo capace di estendere, in via indiretta, i poteri del giudice o di restringere le garanzie dell’imputato. Il divieto di reformatio in peius offre, in questo senso, un esempio particolarmente chiaro: quando appellante è il solo imputato, il giudice dell’impugnazione non può aggravare la sua posizione ed operare nei limiti stabiliti dall’articolo 597, comma 3, del codice di procedura penale.

La regola non tutela un privilegio dell’accusato, ma l’effettività stessa del diritto di difesa. Se l’impugnazione proposta dal solo imputato potesse esporlo a un peggioramento della decisione, il diritto di contestare la sentenza sarebbe inevitabilmente indebolito, non sul piano formale, ma nella sua concreta praticabilità. Per questo l’eventuale ingresso della vittima nell’articolo 24 della Costituzione, pur rafforzando il dovere dello Stato di assicurare protezione, informazione e accesso alla giustizia, non potrebbe essere invocato per alterare i limiti propri del giudizio di impugnazione.

La persona offesa può chiedere tutela, essere informata, partecipare nei limiti previsti dalla legge e, quando ne ricorrono i presupposti, far valere le proprie pretese civili nel processo penale. La parte civile, a sua volta, può impugnare i capi della decisione che incidono sull’azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, anche la sentenza di proscioglimento; ma questa iniziativa resta collocata nel perimetro che l’ordinamento assegna agli interessi civili e non può trasformarsi in una surrettizia espansione della pretesa punitiva.

La costituzionalizzazione della vittima, dunque, non dovrebbe essere letta come una chiave per riscrivere le regole del processo. Una riforma nata per riconoscere una posizione di vulnerabilità finirebbe per tradire il proprio senso se incidesse indirettamente su garanzie che rispondono a una logica diversa e non meno costituzionale. Al contrario, rafforzare la tutela della persona offesa significa renderla effettiva all’interno di un sistema che resta fondato sulla legalità dei mezzi di impugnazione, sull’interesse ad impugnare, sulla predeterminazione dei poteri del giudice e, più in generale, sulla presunzione di innocenza.

Il processo minorile e la vittima che non diventa parte

Il processo penale minorile consente di osservare con particolare chiarezza la differenza tra riconoscimento della vittima e sua trasformazione in parte del processo. In quel rito, infatti, l’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno non può essere esercitata[46]: la persona danneggiata dal reato attribuito a un minorenne non può costituirsi parte civile e deve far valere le proprie pretese risarcitorie davanti al giudice civile, senza che la sentenza penale produca efficacia di giudicato in quella sede.[47]

La scelta non risponde a una marginalizzazione della vittima, ma alla struttura stessa del procedimento minorile[48], costruito intorno a finalità che non coincidono interamente con quelle del processo ordinario. Il rito minorile non guarda soltanto all’accertamento del fatto, ma anche alla personalità del minore, alle sue esigenze educative e alla possibilità di sottrarlo, quando ve ne siano le condizioni, alla forza disgregante del circuito penale[49]. In questa logica, la Corte costituzionale ha ritenuto legittima l’esclusione della parte civile, osservando che la presenza di un soggetto processuale portatore di interessi patrimoniali potrebbe alterare l’equilibrio educativo del procedimento.[50]

Da ciò, tuttavia, non discende che la persona offesa debba scomparire. La sua pretesa risarcitoria resta fuori dal processo minorile, ma il suo bisogno di informazione, protezione e ascolto non può essere espulso insieme all’azione civile. La persona offesa riceve avviso dell’udienza preliminare e può esercitare, nei limiti compatibili con il rito, le facoltà riconosciute dall’articolo 90 del codice di procedura penale. Inoltre, nella messa alla prova, il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la persona offesa.[51]

Nel quadro della modifica dell’art. 24, la formula «La Repubblica tutela le vittime di reato», di per sé, non altera la struttura del processo minorile né incide direttamente sull’attuale esclusione della costituzione di parte civile. Tuttavia, rende più evidente il problema della tutela della persona offesa anche nei riti in cui la vittima non assume una posizione processuale piena, imponendo di interrogarsi sugli strumenti attraverso i quali lo Stato possa assicurarle protezione effettiva, senza eludere la specialità educativa del procedimento.

La questione diventa ancora più delicata quando la persona offesa è, a sua volta, minorenne. In quel caso il procedimento incontra due vulnerabilità diverse: quella del minore accusato, che il processo non deve travolgere con effetti inutilmente stigmatizzanti, e quella del minore offeso, che non può essere reso invisibile dalla specialità educativa del rito.[52] Le fonti sovranazionali impongono di considerare l’interesse superiore del minore in tutte le decisioni che lo riguardano[53], e la direttiva 2012/29/UE presume che la vittima minorenne presenti specifiche esigenze di protezione, soprattutto rispetto al rischio di vittimizzazione secondaria.[54]

Anche l’ascolto della persona offesa minorenne deve essere collocato dentro questo equilibrio. La Corte di giustizia, nel caso Pupino, ha ritenuto compatibili con il diritto dell’Unione modalità protette di audizione dei minori vittime, purché rispettose dei principi fondamentali dell’ordinamento nazionale e del diritto dell’imputato a un processo equo.[55] Il codice di procedura penale italiano si muove nella stessa direzione quando collega la particolare vulnerabilità anche all’età della persona offesa[56] e consente di modulare le forme dell’ascolto per evitare che il procedimento produca una ulteriore esposizione della vittima. In questa linea si colloca anche il dibattito sull’incidente probatorio speciale, istituto del processo penale che assume particolare rilievo quando la persona offesa è minorenne o vulnerabile: l’anticipazione dell’audizione mira a ridurre la vittimizzazione secondaria[57], ma deve restare una tecnica di protezione compatibile con il contraddittorio e con la funzione accertativa del processo.[58]

Il processo minorile mostra così, più di altri ambiti e pur con le criticità che ne sono proprie, che la tutela della vittima non coincide necessariamente, nel modello attuale, con la costituzione di parte civile. Il riconoscimento costituzionale, di per sé, non comporta una revisione indiretta della struttura del rito minorile, ma rafforza l’esigenza di rendere effettivi gli strumenti già destinati a informare, proteggere e ascoltare la vittima senza trasformarla in un soggetto antagonista del minore imputato.

La difficoltà emerge, semmai, quando questa distinzione deve trovare attuazione concreta. Se la vittima non può costituirsi parte civile, la sua posizione non può restare affidata a una tutela soltanto nominale; e proprio l’eventuale ingresso della vittima nell’articolo 24 della Costituzione potrebbe offrire al legislatore l’occasione per ripensare, anche nel rito minorile, forme più effettive di partecipazione e riconoscimento.

Giustizia riparativa e tutela della vittima

La giustizia riparativa è uno dei temi in cui il discorso sulla vittima rischia più facilmente di essere frainteso. La riforma Cartabia ha introdotto nel nostro ordinamento una disciplina organica della giustizia riparativa, definita come ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, consensualmente, attivamente e volontariamente alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un mediatore.[59]

La giustizia riparativa, dunque, non impone alla vittima di incontrare l’autore del fatto. Il programma può fondarsi su un incontro diretto o indiretto e deve svolgersi in uno spazio neutrale, protetto e riservato, con l’assistenza di un mediatore terzo e imparziale. La vittima può avere bisogno di parlare, ma anche di non parlare; di ascoltare, ma anche di non incontrare; di ricevere spiegazioni, ma anche di restare lontana. Un sistema maturo non può pretendere da chi ha subìto un reato una ulteriore disponibilità emotiva.[60]

Allo stesso modo, la giustizia riparativa non coincide con il concetto di perdono, che invece appartiene alla sfera emotiva, morale e talvolta religiosa della persona. La disciplina positiva parla, più sobriamente, di esiti riparativi, che possono essere simbolici (come dichiarazioni di scuse, impegni comportamentali o iniziative rivolte alla comunità), oppure materiali (restituzioni, risarcimenti o attività dirette ad attenuare le conseguenze dannose del reato). L’obiettivo perseguito dall’ordinamento non è ottenere una riconciliazione forzata, bensì consentire, quando vi siano le condizioni, che la responsabilità non venga affrontata nella sola prospettiva sanzionatoria.

Letta in questa prospettiva, la giustizia riparativa dialoga con la possibile modifica dell’articolo 24 senza forzarne il significato. Se, dunque, la Repubblica tutela le vittime di reato, quella tutela non può essere ridotta alla sola pretesa punitiva, né alla sola domanda risarcitoria. Può comprendere anche spazi di ascolto, incontro e responsabilizzazione, purché restino liberi, protetti e non strumentali e la vittima continuerà a non essere costretta a perdonare o a partecipare a una pacificazione che non sente propria.

L’effettività della tutela

All’introduzione della tutela della vittima in Costituzione dovrebbero accompagnarsi, perché sia resa effettiva, interventi sulla rete dei servizi offerti. Ad esempio, il nostro ordinamento riconosce un indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, secondo condizioni e limiti specifici.[61] Non è la riparazione integrale del danno, né può essere presentato come tale, ma è il segno che, in alcune ipotesi, lo Stato è disposto a farsi in parte carico delle esigenze della vittima, soprattutto quando il risarcimento da parte dell’autore del reato non è concretamente conseguibile.

L’eventuale ingresso della vittima nell’articolo 24 della Costituzione avrà un significato reale solo se non resterà confinato alla forza evocativa della formula. Il rischio, altrimenti, è quello di una costituzionalizzazione meramente nominale, con cui la vittima viene sì riconosciuta nel testo, ma continua a incontrare le stesse difficoltà nell’accesso alla giustizia.

È su questo piano che la futura riforma dovrà essere eventualmente valutata, incidendo sulle condizioni concrete e sugli strumenti attraverso i quali la persona offesa entra in contatto con il sistema.

Ciò non significa comprimere le garanzie dell’imputato o attribuire alla vittima una funzione sostitutiva del pubblico ministero, ma valorizzarla e dotarla di una protezione effettiva fin dal primo contatto con le autorità e non semplicemente al momento del processo poiché funzionale all’accertamento dei fatti.

In tal senso, la nuova tutela non nasce per comprimere le garanzie dell’accusato, ma per impedire che la risposta dello Stato all’esigenza di giustizia della comunità lasci priva di presidio quella della vittima. Se a seguito della riforma il legislatore si manterrà su questa linea, la modifica dell’articolo 24 della Costituzione potrà avere un valore non meramente simbolico. Se invece resterà priva di strumenti e risorse, la vittima entrerà in Costituzione, ma continuerà a restare ai margini del sistema giustizia.

Prof. Avv. Roberto De Vita
Avv. Giada Caprini

 

 

Riferimenti

[1] Senato della Repubblica, Costituzione, art. 24: https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-i/articolo-24

[2] Camera dei deputati, proposta di legge costituzionale A.C. 2197, Modifica all’articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato: https://www.camera.it/leg19/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=19&codice=leg.19.pdl.camera.2197.19PDL0123950&back_to=. V. anche Senato della Repubblica, fascicolo iter S. 427-731-888-891-B: https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/60173.pdf

[3] Camera dei deputati, Servizio Studi, Dossier n. 481/1, Tutela delle vittime di reato in Costituzione. A.C. 2197 e abb., 8 maggio 2026: https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/AC0718a.pdf

[4] EUR-Lex, Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 25 ottobre 2012: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012L0029. V., in particolare, art. 2, par. 1, lett. a), e considerando n. 9.

[5] Le indagini di vittimizzazione sono rilevazioni statistiche che interrogano direttamente i cittadini sui reati subìti, indipendentemente dal fatto che siano stati denunciati. Proprio per questo permettono di stimare il sommerso e di osservare la vittima prima ancora che entri, o senza che entri mai, nel circuito giudiziario.

[6] Istat, Reati contro la persona e contro la proprietà: vittime ed eventi – 2022-2023https://www.istat.it/comunicato-stampa/reati-contro-la-persona-e-contro-la-proprieta-vittime-ed-eventi-2022-2023/

[7] Istat, Reati contro la persona e contro la proprietà: vittime ed eventi – 2022-2023https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/06/Report_REATI-CONTRO-LA-PERSONA-E-LA-PROPRIETA_VITTIME-ED-EVENTI.pdf

[8] Istat, Le vittime di omicidio – Anno 2024https://www.istat.it/comunicato-stampa/le-vittime-di-omicidio-anno-2024/

[9] DEVITALAW, Il lavoro che uccide. La strage impunita – Appendice di aggiornamento 2025, 01.05.2025, https://www.devita.law/lavoro-uccide-strage-impunita-2025/

[10] INAIL, Infortuni e malattie professionali, nel nuovo numero di Dati Inail il quadro provvisorio del 2025, 13.02.2026, https://www.inail.it/portale/it/inail-comunica/news/notizia.2026.02.infortuni-e-malattie-professionali-nel-nuovo-numero-di-dati-inail-il-quadro-provvisorio-del-2025.html?utm_source=chatgpt.com

[11] Istat, I Centri antiviolenza e le donne che hanno avviato il percorso di uscita dalla violenza – Anno 2024https://www.istat.it/comunicato-stampa/i-centri-antiviolenza-e-le-donne-che-hanno-avviato-il-percorso-di-uscita-dalla-violenza-anno-2024/

[12] Istat, Case rifugio e strutture residenziali non specializzate – Anno 2024, https://www.istat.it/it/archivio/centri%2Bantiviolenza

[13] Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 25 ottobre 2012, art. 8, par. 5, testo ufficiale EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029

[14] Sul ricorso alla formula “vittime di reato” nella proposta di modifica dell’art. 24 Cost. e sulla scelta di non distinguere nel testo costituzionale tra vittima, persona offesa e danneggiato, v. Camera dei deputati, Servizio Studi, Tutela delle vittime di reato in Costituzione, Dossier n. 481/1, 8 maggio 2026:

https://documenti.camera.it/leg19/dossier/testi/gi0083a.htm

[15] Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 25 ottobre 2012, art. 2, par. 1, lett. a): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32012L0029

[16] D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 42, comma 1, lett. b):

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=22G00159&art.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-17&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=42&art.idGruppo=14&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1

[17] Artt. 90 e 90 bis c.p.p.

[18] Art. 185 c.p.; artt. 74 e 76 c.p.p.

[19] Corte costituzionale, sentenza n. 249 del 2020, punti 6, 10.1 e 10.2 del Considerato in diritto: https://www.cortecostituzionale.it/stampa-pdf-pronuncia/2020/249

[20] Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 25 ottobre 2012: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029

[21] https://e-justice.europa.eu/topics/your-rights/victims-crime/victims-rights-country/fr_en

[22] https://e-justice.europa.eu/topics/your-rights/victims-crime/victims-rights-country/de_en

[23] https://e-justice.europa.eu/topics/your-rights/victims-crime/victims-rights-country/es_es

[24] https://e-justice.europa.eu/topics/your-rights/victims-crime/victims-rights-country/es_es

[25] M. Manikis, Victims as Agents of State Accountability: A Comparative and Normative Analysis, Oxford University Press, 2026, DOI 10.1093/9780191993947.001.0001, con focus comparato su England and Wales e United States e sulla vittima come agente di accountability nelle decisioni dell’accusa: https://academic.oup.com/book/62238

[26] Ministry of Justice, Code of Practice for Victims of Crime in England and Wales (Victims’ Code): https://www.gov.uk/government/publications/the-code-of-practice-for-victims-of-crime/code-of-practice-for-victims-of-crime-in-england-and-wales-victims-code

[27] Victims and Prisoners Act 2024, c. 21, Part 1, e relative Explanatory Notes:

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2024/21/notes/division/6/index.htm; https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2024/21/notes/division/4/index.htm

[28] 18 U.S.C. § 3771, Crime victims’ rights, U.S. Code, Office of the Law Revision Counsel: https://uscode.house.gov/view.xhtml?edition=prelim&num=0&req=granuleid%3AUSC-prelim-title18-section3771

[29] Canadian Victims Bill of Rights, S.C. 2015, c. 13, s. 2, artt. 6-17 e 25-29: https://laws.justice.gc.ca/eng/acts/C-23.7/index.html; v. anche Department of Justice Canada, complaint form for Canadian Victims Bill of Rights: https://justice.canada.ca/eng/contact/form.html

[30] Victims’ Charter Act 2006 (Victoria); Victims of Crime Commissioner, Understanding the Victims’ Charter, sugli obiettivi del Charter, i 17 principi e la formula participants (but not parties): https://www.legislation.vic.gov.au/in-force/acts/victims-charter-act-2006; https://victimsofcrimecommissioner.vic.gov.au/about/understand-the-victims-charter

[31] Cfr. L. Magliaro, La vittima del reato nel processo penale, in Questione Giustizia, https://www.questionegiustizia.it/speciale/articolo/la-vittima-del-reato-nel-processo-penale_113.php

[32] Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 25 ottobre 2012, art. 3: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029

[33] Cfr. E. Grisonich, Vittime di reato e garanzie informative, cit.

[34] Direttiva 2012/29/UE, art. 4, “Diritto di ottenere informazioni fin dal primo contatto con un’autorità competente”, testo ufficiale EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029

[35] Direttiva 2012/29/UE, artt. 18 e 22: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029

[36] Direttiva 2012/29/UE, considerando 9 e art. 18:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029

[37] Ministero della giustizia, “Assistenza alle vittime di reato”: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_29.page

[38] Legge 7 luglio 2016, n. 122, art. 11, “Diritto all’indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti”: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.codiceRedazionale=16G00134&atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-08&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario ; v. anche Ministero della giustizia, “Indennizzo alle vittime di reati violenti”: https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/come_fare_per_indennizzo_vittime

[39] G. Fornasari, “Right to punishment” e principi penalistici. Una presentazione, in Diritto di Difesa, 20 luglio 2024, https://dirittodidifesa.eu/right-to-punishment-e-principi-penalistici-una-presentazione-di-gabriele-fornasari/

[40] V. Manes, La Costituzione guarda alla vittima: svolta o cambio di paradigma?, conversazione con F. Iacopino, in Ante Litteram – Camera penale di Catanzaro, 23 giugno 2026, https://www.camerapenalecatanzaro.it/2026/06/23/la-costituzione-guarda-alla-vittima-svolta-o-cambio-di-paradigma-conversazione-con-vittorio-manes/

[41] L. Lupária Donati, L’ascesa della vittima, il crepuscolo dell’imputato. Il pendolo alterato del processo penale, in Sistema Penale, 27 settembre 2024, https://www.sistemapenale.it/it/articolo/luparia-lascesa-della-vittima-il-crepuscolo-dellimputato-il-pendolo-alterato-del-processo-penale

[42] D.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 2, “Dichiarazioni di autorità pubbliche sulla colpevolezza delle persone fisiche sottoposte a procedimento penale”:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.codiceRedazionale=21G00199&atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-29

[43] Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, 9 marzo 2016, considerando 16 e art. 4: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0343

[44] Artt. 90 bis, 90 ter e 90 quater c.p.p.; D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, attuativo della direttiva 2012/29/UE: https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceProceduraPenale ; https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/01/05/15G00221/sg

[45] Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 25 ottobre 2012, considerando 12: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/29/oj/ita

[46] D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 10, comma 1:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=088G0493&art.dataPubblicazioneGazzetta=1988-10-24&art.flagTipoArticolo=1&art.idArticolo=10&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1

[47] D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 10, comma 2:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=088G0493&art.dataPubblicazioneGazzetta=1988-10-24&art.flagTipoArticolo=1&art.idArticolo=10&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1

[48] Corte costituzionale, sentenza n. 433 del 1997, sulla non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 D.P.R. 448/1988: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/1997/433

[49] D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 1:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.codiceRedazionale=088G0493&atto.dataPubblicazioneGazzetta=1988-10-24&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

[50] Corte costituzionale, sentenza n. 433 del 1997: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/1997/433

[51] D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 28, comma 2:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=088G0493&art.dataPubblicazioneGazzetta=1988-10-24&art.flagTipoArticolo=1&art.idArticolo=28&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1

[52] Corte costituzionale, sentenza n. 433 del 1997: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/1997/433

[53] Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, art. 3, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.codiceRedazionale=091G0213&atto.dataPubblicazioneGazzetta=1991-06-11&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

[54] Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 25 ottobre 2012, art. 1, par. 2, e art. 22, par. 4:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029

[55] Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 16 giugno 2005, causa C-105/03, Pupino: gli artt. 2, 3 e 8, par. 4, della decisione quadro 2001/220/GAI sono interpretati nel senso di consentire modalità protette di audizione dei minori, nei limiti del rispetto dei principi fondamentali e del fair trial.

[56] Codice di procedura penale, art. 90-quater, “Condizione di particolare vulnerabilità”; v. anche d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, che ha introdotto l’art. 90-quater c.p.p. in attuazione della direttiva 2012/29/UE: https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceProceduraPenale ; https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-12-15;212

[57] Per vittimizzazione secondaria si intende il rischio che la persona offesa subisca un ulteriore pregiudizio in conseguenza del contatto con il procedimento o con le istituzioni chiamate a intervenire dopo il reato, quando le modalità di ascolto, informazione, protezione o partecipazione non siano adeguate alla sua condizione di vulnerabilità.

[58] Cfr. C. Ardigò, Verso una “liberalizzazione” dell’incidente probatorio, tra tutela della vittima vulnerabile e salvaguardia delle garanzie difensive, in Sistema Penale, 6/2020, 209 ss., nota a Cass., sez. III, 10 ottobre 2019, dep. 22 novembre 2019, n. 47572; v. anche S. Recchione, La vittima cambia il volto del processo penale: le tre parti “eventuali”, la testimonianza dell’offeso vulnerabile, la mutazione del principio di oralità, in Diritto penale contemporaneo, 1/2017, 69 ss.

[59] D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150

[60] Cfr. L. Costantini, La disciplina giuridica della giustizia riparativa nel d.lgs. n. 150/2022. I soggetti del processo penale, in Sistema Penale,24 novembre 2023: https://www.sistemapenale.it/it/articolo/costantini-la-disciplina-giuridica-della-giustizia-riparativa-nel-dlgs-n-150-2022-i-soggetti-del-processo-penale; M. Bouchard, Commento al titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 sulla disciplina organica della giustizia riparativa, in Questione Giustizia, fasc. 4/2022: https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/commento-al-titolo-iv-del-decreto-legislativo-10-ottobre-2022-n-150-sulla-disciplina-organica-della-giustizia-riparativa

[61] Legge 7 luglio 2016, n. 122, art. 11:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.codiceRedazionale=16G00134&atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-08&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario ; https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/come_fare_per_indennizzo_vittime ; https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/come_fare_per_indennizzo_vittime

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