La distanza geografica non elimina la prossimità giuridica: la responsabilità penale nell’esportazione di armamenti
Nel contesto internazionale, drammaticamente mutato negli ultimi anni, la distanza strategica di sicurezza e difesa dei Paesi si è grandemente ridotta rispetto alla distanza geografica ed alla distanza politica. E se alla comunanza di valori si è progressivamente sostituita la coincidenza di interessi, il sistema del diritto internazionale e dei luoghi di compensazione delle controversie e dei conflitti sembra ormai non essere più in grado, in una prospettiva di breve e medio termine, di garantire presidi e deterrenza.
L’azione e la leva di politica estera e di difesa delle Nazioni trovano oggi, ancor più di ieri, nella politica industriale, ed in particolar modo nell’industria della difesa, un asset strategico imprescindibile.
L’ingravescente incombenza di conflitti armati di cifra novecentesca ma combattuti con nuove armi, con capacità convenzionale in grado di superare enormi distanze geografiche o con capacità tecnico-tecnologiche idonee a rappresentare una minaccia concreta locale, trasforma i confini nazionali in una anacronistica Linea Maginot.
Da qui, la necessità di estendere il concetto di difesa e sicurezza nazionale in una prospettiva stabile di relazioni internazionali anche basate su programmi multilaterali e di cooperazione industriale del settore difesa, in un delicato bilanciamento tra compatibilità costituzionali e ordinamentali e affidabilità tra governi.
La pace agìta è ottimismo della volontà, valore non obliterabile. Tuttavia, il pessimismo della ragione impone di considerare che la stabilità internazionale, in questo momento, necessita anche di deterrenza armata.
La linea invalicabile è comunque rappresentata da quell’insieme di diritti umani mai defettibili, anche nell’ambito dei più severi conflitti armati, la cui immanenza prescinde da complessità geostrategiche e da ragioni di Stato che, se hanno relativizzato la prevenzione dei conflitti nel diritto internazionale, non possono elidere ed eludere il sistema del diritto penale internazionale e del diritto penale nazionale di fronte a crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidi, che non sono protezioni di virtù ma disciplina convenzionale e naturale delle comunità umane prima ancora di quelle internazionali.
Quando una guerra si combatte lontano, è facile percepire come distante anche la responsabilità per ciò che accade in quei luoghi. Al contrario, quando i conflitti generano atrocità sistematiche, la responsabilità per quei morti e quelle devastazioni può risalire anche verso i Paesi non coinvolti direttamente nel conflitto ma che abbiano alimentato il sistema di armamenti dei Paesi belligeranti. Nel commercio internazionale di armi, infatti, la distanza tra il luogo del conflitto e il luogo della decisione può essere solo apparente: un ordigno impiegato in un conflitto può essere stato prodotto in Italia; un componente può essere partito da uno stabilimento nazionale; una fornitura può essere stata preceduta da una richiesta di licenza, da un certificato di uso finale, da un’istruttoria amministrativa, da una valutazione italiana sul Paese destinatario e sul rischio di impiego.
È dentro questa sequenza che l’esportazione di materiali d’armamento smette di essere una questione soltanto industriale, commerciale o diplomatica. L’esistenza di un regime autorizzatorio rigoroso non è casuale: discende da una precisa scelta di principio dell’ordinamento italiano, che all’art. 11 della Costituzione ripudia la guerra come strumento di offesa e di risoluzione delle controversie internazionali, e dagli obblighi assunti dall’Italia sul piano internazionale ed europeo. La Carta delle Nazioni Unite vieta l’uso della forza fuori dai casi consentiti dal diritto internazionale; il diritto internazionale umanitario impone di proteggere civili e beni civili nei conflitti armati; l’Arms Trade Treaty e la Posizione comune europea sulle esportazioni militari richiedono agli Stati di negare o non autorizzare trasferimenti quando vi sia il rischio che armi, componenti o tecnologie possano essere impiegati per commettere o agevolare gravi violazioni dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario o crimini internazionali.
Ciò non significa che ogni esportazione verso un’area di crisi equivalga a partecipazione a un crimine internazionale. Si deve tuttavia comprendere quando la fornitura di armi, componenti, tecnologie o servizi, pur formalmente autorizzata, possa assumere rilievo per il diritto penale italiano perché inserita in una catena di impiego prevedibilmente illecita.
La Corte internazionale di giustizia e la Corte penale internazionale offrono il quadro entro cui si discutono, rispettivamente, la responsabilità degli Stati e la responsabilità penale individuale per i più gravi crimini internazionali commessi da chi sceglie di utilizzare armamenti in violazione del diritto internazionale. Ma questo quadro non esaurisce l’approfondimento sulle responsabilità. Quando una parte della condotta si realizza in Italia — nella produzione, nella contrattazione, nell’intermediazione, nella richiesta o nel rilascio dell’autorizzazione — anche il giudice penale italiano può essere chiamato a interrogarsi sulla rilevanza di ciò che è avvenuto prima che la guerra diventasse teatro di atrocità.
Per comprendere se e quando ciò possa accadere, occorre partire dal dato più concreto: il peso dell’industria bellica italiana, la sua proiezione internazionale e la geografia delle autorizzazioni all’esportazione.
I numeri dell’industria bellica italiana e della sua proiezione estera
Il primo passaggio è quasi banale, ma necessario. Delle armi prodotte in Italia non esiste, nelle fonti pubbliche, una contabilità semplice e immediata paragonabile a quella di altri beni di produzione industriale. I report ufficiali, chiaramente, non elencano quante singole bombe, singoli missili o componenti siano usciti dagli stabilimenti nazionali. Restituiscono, invece, il valore delle autorizzazioni, la tipologia dei materiali, i Paesi destinatari e la struttura delle operazioni. Queste informazioni sono di grande valore per comprendere il fenomeno: il commercio di armamenti, infatti, si legge più correttamente attraverso le licenze, i destinatari finali e il rischio politico-militare che accompagna ogni fornitura.
La Relazione governativa relativa al 2025[1] mostra un ulteriore rafforzamento della proiezione estera dell’industria militare italiana. Il valore complessivo delle autorizzazioni per movimentazioni di materiali d’armamento ha raggiunto 11,141 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 8,44 miliardi del 2024; di questi, 9,164 miliardi riguardano movimentazioni in uscita dall’Italia. Le autorizzazioni individuali di esportazione si sono attestate a 7,72 miliardi di euro, con 2.576 provvedimenti rilasciati, mentre il valore cumulativo delle licenze globali di progetto e delle licenze globali di trasferimento è stato pari a 1,374 miliardi.
I principali Paesi di destinazione, per valore autorizzato, sono stati Kuwait, Germania, Stati Uniti, Ucraina[2], Francia, Regno Unito, Turchia, Paesi NATO[3], India e Brasile. Il dato più significativo è però geografico: nel 2025 l’area Africa Settentrionale e Vicino Medio Oriente è tornata a rappresentare la principale destinazione dell’export militare italiano, con il 37,03% del totale, superando l’area dei Paesi UE e dei membri europei della NATO, ferma al 31,73%. È una distribuzione che conferma come l’export italiano di armamenti non sia soltanto un fenomeno industriale, ma un segmento di politica estera e di sicurezza proiettato all’interno di aree strategicamente sensibili.[4]
Il confronto internazionale aiuta a misurare meglio il peso italiano. Secondo i dati dello Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) relativi al quinquennio 2021-2025, gli Stati Uniti restano il principale esportatore mondiale di armamenti, con il 42% dei trasferimenti internazionali, in crescita rispetto al 36% del periodo 2016-2020. La Francia si colloca al secondo posto, con il 9,8% dell’export globale, mentre la Germania è salita al quarto posto, con il 5,7%, anche per effetto delle forniture all’Ucraina. In questo quadro, l’Italia ha registrato una crescita particolarmente marcata: le sue esportazioni di armamenti maggiori sono aumentate del 157% rispetto al quinquennio precedente, portandola dal decimo al sesto posto tra gli esportatori mondiali. Il dato più rilevante, ai fini del tema qui affrontato, riguarda però la destinazione geografica: oltre la metà delle esportazioni italiane nel periodo considerato è stata diretta verso il Medio Oriente, pari al 59% del totale, mentre il 16% è stato destinato all’Asia e Oceania e il 13% all’Europa[5]. Si consideri, tuttavia, che il dato SIPRI non misura il valore economico delle autorizzazioni, ma il volume dei trasferimenti di principali sistemi d’arma; è quindi utile per collocare l’Italia nel mercato globale, ma non perfettamente sovrapponibile ai valori finanziari della Relazione governativa.
Il dato diventa ancora più significativo se si guarda alla composizione delle esportazioni. Nel 2025 la categoria dei “materiali” ha continuato a rappresentare la quota principale, con 4,491 miliardi di euro, pari al 58,17% del totale, ma con un peso inferiore rispetto al 2024. È invece cresciuta in modo netto la voce dei “servizi”, arrivata a 2,68 miliardi di euro, pari al 34,71% del totale. Quanto alle categorie più rilevanti, le esportazioni hanno riguardato soprattutto aeromobili, per 3,214 miliardi di euro; missilistica, per 820 milioni; veicoli terrestri, per 783 milioni; munizioni, per 604 milioni; armi e sistemi d’arma, per 529 milioni; apparecchiature elettroniche, per 507 milioni; software, per 359 milioni; tecnologie per lo sviluppo e la produzione, per 264 milioni. Non si tratta, dunque, di forniture marginali o di semplice minuteria tecnica, ma di materiali, servizi e tecnologie in grado di incidere direttamente sulla capacità operativa, logistica e industriale degli acquirenti[6].
Da qui il salto, inevitabile, dal numero alla responsabilità. Nel settore degli armamenti la quantità non è mai soltanto quantità. È un indicatore del grado di esposizione al rischio: più la fornitura è rilevante, più diventa necessario – in un ordinamento democratico – interrogarsi su chi acquista, quale sia l’utilizzatore finale, quali garanzie siano state offerte e, soprattutto, quale impiego fosse concretamente prevedibile al momento dell’autorizzazione e dell’esecuzione del contratto.
E ciò perché dalle risposte a tali interrogativi possono derivare delle responsabilità precise e anche molto gravi tanto di chi produce e vende, quanto di chi ha autorizzato e supervisionato la fornitura. Infatti, soprattutto nei periodi di tensioni e crisi geopolitiche, diventa particolarmente delicato il tema della possibile fornitura di materiale bellico (o funzionale ad impieghi bellici) a Paesi che lo utilizzano o possono utilizzarlo per commettere crimini internazionali, come crimini di guerra, contro l’umanità o crimine di aggressione.
In tale contesto, è opportuno distinguere tra le diverse tipologie di autorizzazioni alla fornitura di armi che possono essere concesse nel nostro ordinamento. Lungi dal poter analizzare dettagliatamente in questa sede la normativa generale e di attuazione, molto articolata, si cercherà di fornire quantomeno un utile quadro di riferimento al lettore, esaminando, in particolare, la legge n. 185 del 1990 (e il relativo regolamento attuativo) che disciplina il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, distinguendo tra diverse tipologie di autorizzazioni[7].
L’autorizzazione individuale riguarda una singola operazione: il trasferimento (se il destinatario si trova nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo) oppure l’esportazione (se la destinazione è extra-UE) di una determinata quantità e per un determinato valore di specifici materiali d’armamento verso un destinatario già individuato.
Diversa è l’autorizzazione globale di trasferimento, che opera nello spazio UE/SEE e consente il trasferimento di specifici materiali d’armamento, senza predeterminazione di quantità e valore, verso destinatari autorizzati situati in uno o più Stati membri. Ancora diversa è la licenza globale di progetto, che riguarda operazioni inserite in programmi più ampi: programmi congiunti intergovernativi, oppure programmi industriali di ricerca, sviluppo e produzione, realizzati con società di Paesi UE, SEE o NATO con i quali l’Italia abbia sottoscritto specifici accordi.
Vi sono poi le autorizzazioni generali di trasferimento, che abilitano i fornitori stabiliti in Italia, al ricorrere delle condizioni previste, a trasferire predeterminati materiali verso destinatari situati in uno o più Stati membri, e le attività di intermediazione, che non coincidono necessariamente con il passaggio fisico dei materiali dal territorio italiano, ma comprendono la negoziazione, l’organizzazione della transazione, la compravendita o il trasferimento da Stato terzo a Stato terzo. La distinzione non è solo tecnica, ma incide anche sul modo in cui devono essere letti i dati della Relazione governativa: un’autorizzazione individuale fotografa una fornitura determinata, mentre le licenze globali e le autorizzazioni generali possono riflettere programmi industriali, cooperazioni militari o flussi continuativi più articolati[8].
È tuttavia opportuna una precisazione: la legge n. 185 del 1990 non copre l’intero universo delle armi esportabili. La sua disciplina riguarda i materiali d’armamento in senso tecnico, tra cui armi automatiche, armamento di medio e grosso calibro, munizionamento militare, sistemi d’arma, veicoli, aeromobili, navi e apparati costruiti per uso militare. Restano invece fuori dal suo perimetro varie armi comuni da sparo, armi sportive e da caccia, relative munizioni e armi corte non automatiche, che seguono la diversa disciplina della legge n. 110 del 1975. Armi, queste, che non rientrano nel regime più rigoroso della l. n. 185/1990 e possono comunque essere esportate, circolare, essere deviate e finire in contesti segnati da repressione interna o violazioni dei diritti umani[9].
Due corti, due funzioni: la Corte internazionale di giustizia e la Corte penale internazionale
Prima di entrare nel merito, è necessario chiarire che non si intende qui ricostruire in modo completo il sistema della giustizia internazionale. L’obiettivo è, invece, quello di fornire alcune coordinate essenziali, necessarie per distinguere il ruolo della Corte internazionale di giustizia da quello della Corte penale internazionale e, di conseguenza, utili a comprendere, poi, quale spazio possa residuare per il giudice penale italiano.
Nel dibattito pubblico, infatti, si tende spesso a confondere le due Corti. La Corte internazionale di giustizia e la Corte penale internazionale hanno sede entrambe all’Aia, ma rispondono a logiche ed esigenze diverse. La prima decide controversie tra Stati e rende pareri consultivi agli organi autorizzati delle Nazioni Unite; la seconda giudica persone fisiche accusate dei più gravi crimini internazionali. In un caso si ragiona di responsabilità dello Stato; nell’altro di responsabilità penale individuale.[10]
L’Italia partecipa al sistema della Corte internazionale di giustizia in quanto vincolata alla Carta delle Nazioni Unite e allo Statuto della Corte stessa, che della Carta costituisce parte integrante. Ne deriva che lo Stato italiano può essere parte di un giudizio davanti alla Corte o essere coinvolto, nel quadro delle Nazioni Unite, nel funzionamento di quella giurisdizione.[11]
Diversa è la funzione della Corte penale internazionale. Lo Statuto di Roma le attribuisce la competenza sui crimini di genocidio, sui crimini contro l’umanità, sui crimini di guerra e, a determinate condizioni, sul crimine di aggressione. Non è però una giurisdizione pensata per sostituire sempre e comunque gli Stati: opera secondo il principio di complementarità, e interviene quando lo Stato che dovrebbe procedere non voglia o non sia in grado di farlo.[12]
Per dare maggiore evidenza dell’attualità e della concretezza dell’operato delle Corti, si prendano in considerazione i seguenti casi.
La Corte internazionale di giustizia è stata investita del procedimento Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel), promosso dal Sudafrica davanti alla Corte internazionale di giustizia per l’asserita violazione, da parte di Israele, della Convenzione sul genocidio in relazione alle operazioni militari nella Striscia di Gaza[13]: “In the Court’s view, at least some of the acts and omissions alleged by South Africa to have been committed by Israel in Gaza appear to be capable of falling within the provisions of the Convention”[14].
Un altro esempio recente è il procedimento Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v. Russian Federation), introdotto dall’Ucraina contro la Federazione Russa dopo l’invasione del febbraio 2022, sull’uso dell’accusa di genocidio come base giustificativa per l’intervento armato da parte della Russia[15]: “The Court considers that the right of Ukraine that it has found to be plausible […] is of such a nature that prejudice to it is capable of causing irreparable harm. Indeed, any military operation, in particular one on the scale carried out by the Russian Federation on the territory of Ukraine, inevitably causes loss of life, mental and bodily harm, and damage to property and to the environment” [16].
La Corte internazionale di giustizia, come detto, non giudica singoli individui, ma verifica la responsabilità internazionale del singolo Stato.
Dall’altro lato, un esempio recente di esercizio della giurisdizione della Corte penale internazionale è rappresentato dal procedimento Situation in the State of Palestine (ICC-01/18)[17] in cui, il 21 novembre 2024, la Camera preliminare della CPI ha emesso mandati di arresto nei confronti di Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant (rispettivamente Primo Ministro e Ministro della Difesa di Israele) e Mohammed Deif (comandante delle Brigate al-Qassam di Hamas), ritenendo sussistenti ragionevoli motivi per procedere in relazione a crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi nel contesto del conflitto iniziato il 7 ottobre 2023: “the Chamber found reasonable grounds to believe that Mr Netanyahu […] and Mr Gallant, […] each bear criminal responsibility for the following crimes as co-perpetrators for committing the acts jointly with others: the war crime of starvation as a method of warfare; and the crimes against humanity of murder, persecution, and other inhumane acts. The Chamber also found reasonable grounds to believe that Mr Netanyahu and Mr Gallant each bear criminal responsibility as civilian superiors for the war crime of intentionally directing an attack against the civilian population”[18].
“The Chamber found reasonable grounds to believe that Mr Deif, […] at the time of the alleged conduct, is responsible for the crimes against humanity of murder; extermination; torture; and rape and other form of sexual violence; as well as the war crimes of murder, cruel treatment, torture; taking hostages; outrages upon personal dignity; and rape and other form of sexual violence”[19]. Quanto a quest’ultimo, il procedimento è stato chiuso in seguito alla notizia della sua morte[20].
Allo stesso modo, nell’ambito del procedimento Situation in Ukraine, nel marzo 2023 la Corte penale internazionale ha emesso mandati di arresto nei confronti di Vladimir Putin e Maria Lvova-Belova (rispettivamente Presidente e Commissaria per i diritti dei bambini della Federazione Russa) per il crimine di guerra consistente nella deportazione e nel trasferimento illecito di minori ucraini dai territori occupati verso la Russia. Anche in questo caso la Corte non giudica la responsabilità internazionale della Federazione Russa come Stato, ma la responsabilità penale individuale di soggetti determinati.
L’Italia ha firmato lo Statuto di Roma il 18 luglio 1998 e lo ha ratificato con la legge 12 luglio 1999, n. 232; in seguito ha disciplinato la cooperazione con la Corte mediante ulteriori interventi normativi. Nello stesso orizzonte di responsabilizzazione dei traffici militari si colloca anche l’adesione all’Arms Trade Treaty[21], che impone agli Stati di valutare il rischio che i materiali trasferiti siano utilizzati per gravi violazioni del diritto internazionale umanitario o dei diritti umani.
In questa prospettiva, il tema della conoscibilità del rischio non può essere confinato alla sola istruttoria amministrativa nazionale. La Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel, nel rapporto del 16 settembre 2025 (Legal analysis of the conduct of Israel in Gaza pursuant to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide), ha raccomandato agli Stati membri di cessare il trasferimento di armi, equipaggiamenti e altri beni, incluso il carburante per jet, quando vi sia ragione di sospettarne l’impiego in operazioni che abbiano comportato o possano comportare – in quel caso – la commissione di un genocidio. Inoltre, ha richiamato gli Stati a vigilare affinché individui e società presenti nel proprio territorio o sottoposti alla propria giurisdizione non siano coinvolti nella commissione, nell’assistenza o nell’agevolazione di crimini internazionali[22].
Il giudice penale italiano
Che la Corte penale internazionale sia l’organo giurisdizionale destinato a giudicare i crimini internazionali più gravi non significa che il giudice italiano debba necessariamente arrestarsi sulla soglia del Trattato di Roma e non possa trovarsi a giudicare sulle condotte di chi – fornitori o autorità nazionali – abbia consapevolmente contribuito alla commissione di quei crimini.
Il nostro ordinamento può intervenire tutte le volte in cui anche solo una parte della condotta si realizzi nel territorio dello Stato. Ai sensi dell’art. 6 del nostro Codice penale, infatti, non rileva soltanto il luogo in cui l’evento finale si manifesta, ma anche quello in cui si compiono gli atti che concorrono a produrlo.
Applicato all’export di armamenti, questo criterio può cambiare la prospettiva. Non si dovrebbe guardare soltanto al bombardamento eseguito all’estero, ma anche alla provenienza dei mezzi impiegati e quindi agli eventuali “passaggi italiani” della sequenza: le decisioni dei vertici aziendali, la domanda di licenza, le interlocuzioni con l’autorità amministrativa, l’eventuale reticenza su informazioni decisive, la prosecuzione delle forniture mentre il quadro bellico si aggrava. La distanza geografica, dunque, non elimina la prossimità giuridica.
Il punto, naturalmente, non è affermare che ogni vendita verso un’area di crisi equivalga automaticamente alla partecipazione a un crimine internazionale. Una simile conclusione automatica sarebbe giuridicamente insostenibile e non sintonica con la logica della legittima difesa e deterrenza, massimamente nell’attuale situazione internazionale. È necessario, invece, verificare se – in presenza di divieti interni e sovranazionali – l’esportazione sia stata autorizzata o realizzata nonostante un concreto rischio di impiego nell’ambito di violazioni gravi del diritto internazionale (ad esempio contro civili) o comunque di destinazione verso soggetti coinvolti in tali violazioni[23]. Unitamente a questo passaggio, è opportuno comprendere a quale titolo e per quali reati possa essere ravvisata una responsabilità dei soggetti che hanno operato all’interno del nostro Paese.
La responsabilità di produttori, amministratori o intermediari non nasce certamente dal fatto, in sé lecito, di operare nel mercato degli armamenti. Può nascere, invece, dalla consapevole immissione di beni, componenti o servizi in una catena di impiego che è prevedibilmente illecita (quando gli elementi disponibili segnalavano il rischio e imponevano una verifica più seria) o – ancor peggio – certamente illecita, con piena conoscenza della probabile destinazione e degli scenari operativi.
Al tempo stesso, la violazione dei criteri che regolano l’esportazione di materiali d’armamento non determina, di per sé, una responsabilità penale per crimini internazionali, ma può costituire un autonomo illecito penale. In primo luogo, infatti, occorre verificare se l’operazione sia stata realizzata senza autorizzazione, in difformità dal titolo rilasciato, mediante rappresentazioni non veritiere o nonostante la presenza di divieti che avrebbero imposto il diniego o la rivalutazione della licenza. In questo primo caso vengono in rilievo le fattispecie speciali previste proprio dalla legge n. 185/1990.
In particolare, il primo presidio riguarda la veridicità della documentazione. L’art. 23 punisce chi, nei documenti prodotti, fornisca dolosamente indicazioni non vere rilevanti per ottenere l’autorizzazione all’esportazione, all’importazione, al transito o al rinnovo del titolo: se l’autorizzazione viene effettivamente conseguita, la sanzione è la reclusione da due a sei anni, ovvero con la multa da un decimo a tre decimi del valore del contratto[24].
L’art. 24 riguarda, invece, l’inosservanza delle prescrizioni amministrative: è il caso di chi effettui esportazioni o transiti in violazione delle condizioni di consegna o di destinazione indicate nell’autorizzazione rilasciata, punito con la reclusione fino a cinque anni, ovvero con la multa da due a cinque decimi del valore dei contratti.
La condotta più grave è punita dall’art. 25: l’esportazione, l’importazione o il transito di materiali d’armamento in mancanza dell’autorizzazione. In questa ipotesi, la pena è la reclusione da tre a dodici anni, ovvero la multa da 25.822,84 a 258.228,45 euro[25].
Completa il quadro l’art. 26, che impone all’autorità giudiziaria procedente per i reati di cui agli artt. 23, 24 e 25 di darne immediata comunicazione ai Ministri degli Affari Esteri e della Difesa.
Più delicato è il profilo del pubblico ufficiale che rilascia illegittimamente l’autorizzazione. Come si vedrà più avanti, in passato i giudici italiani hanno potuto fondare la responsabilità sulla fattispecie dell’abuso d’ufficio, quando era ancora vigente, in relazione al rilascio o al mantenimento di autorizzazioni all’esportazione.
Tuttavia, l’abrogazione di tale reato non consente più di utilizzarlo come la naturale fattispecie di chiusura per ogni autorizzazione illegittima. Per i fatti successivi, quindi, la responsabilità del funzionario pubblico dovrà essere ricondotta a fattispecie più specifiche, laddove applicabili: falsità nell’istruttoria o nel provvedimento, corruzione o altre forme di indebito condizionamento, traffico di influenze illecite, omissioni penalmente rilevanti ove sussista uno specifico obbligo di attivarsi, oppure un concorso nell’operazione illecita. Invero, non può escludersi che in prospettiva futura possa tornare nuovamente ad essere applicato l’abuso d’ufficio, alla luce dell’obbligo di incriminazione dell’esercizio illecito di funzioni pubbliche previsto dalla proposta di Direttiva contro la corruzione approvata dal Parlamento europeo a marzo 2026[26].
Il piano più complesso, infine, resta quello del possibile concorso nei reati commessi all’estero, ai sensi dell’art. 110 c.p.[27]: il produttore, l’intermediario o, in ipotesi, il funzionario pubblico potrebbero rispondere non perché abbiano materialmente commesso l’attacco, ma laddove possano aver fornito un contributo causalmente rilevante alla sua realizzazione. In questi casi, la difficoltà è principalmente di ordine probatorio. Sarà allora necessario dimostrare che la specifica fornitura, nel determinato contesto, abbia rafforzato o reso possibile la condotta illecita altrui, e che chi ha esportato o autorizzato fosse consapevole, in termini quantomeno di dolo eventuale, della destinazione, del rischio concreto di impiego e del quadro internazionale nel quale l’operazione si inseriva.
In questa prospettiva possono venire in rilievo, a seconda dei casi, diversi gravi reati comuni – come omicidio, lesioni, strage, devastazione e saccheggio – quando il fatto principale possa integrare norme del nostro ordinamento, all’interno del quale, peraltro, al momento non esistono previsioni specifiche che abbiano recepito in via diretta e sistematica gli artt. 6, 7 e 8 dello Statuto di Roma (che disciplinano il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra). Fa eccezione – ma si tratta di norma introdotta prima e a prescindere dallo Statuto di Roma – la normativa italiana che punisce gli atti diretti a commettere genocidio di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 962 (Prevenzione e repressione del delitto di genocidio). Alcune condotte riconducibili ai crimini di guerra, poi, potrebbero trovare spazio nel codice penale militare di guerra, in particolare nelle norme sui reati contro le leggi e gli usi della guerra[28].
A tal proposito, si parla di forniture in genere perché lo stesso ragionamento può riguardare non solo l’arma finita, ma anche componenti, tecnologie, software, servizi di manutenzione, assistenza tecnica o beni c.d. “dual use” (prodotti utilizzati in ambito civile ma impiegabili anche per applicazioni militari). In questi casi, accanto alla legge n. 185/1990, possono assumere rilievo la disciplina europea e nazionale sui prodotti dual use[29], nonché le norme in materia di embarghi e misure restrittive. La responsabilità, quindi, non dipende dalla categoria di appartenenza del bene, ma dalla sua funzione concreta nella filiera militare e dalla conoscibilità della destinazione finale.
Sul punto, da ultimo, appare oggi particolarmente significativa un’ordinanza del Tribunale di Roma del 2021 sul caso che ha interessato una fornitura di componenti di ordigni esplosivi verso la coalizione guidata dall’Arabia Saudita nel conflitto yemenita[30], il cui procedimento è stato poi archiviato nel 2023, in seguito ad ulteriori indagini.
Con l’ordinanza del 2021, il GIP non aveva accertato una precisa responsabilità, ma aveva respinto la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero e disposto l’iscrizione nel registro delle notizie di reato dei direttori pro tempore di UAMA (l’Unità per le Autorizzazioni dei Materiali d’Armamento del Ministero degli Affari Esteri) e degli amministratori delegati della società fornitrice, ordinando ulteriori indagini.[31]
Il passaggio più rilevante dell’ordinanza riguardava la conoscibilità del rischio. Secondo il giudice, già dal 2015 il conflitto in Yemen e la possibilità di un impiego illecito degli armamenti non potevano essere considerati dati ignoti o imprevedibili. Inoltre, nel corso della medesima procedura di autorizzazione, era stata anche chiesta all’utilizzatore finale della fornitura (l’aviazione saudita) una integrazione all’End User Certificate (il documento, rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, con il quale viene attestato che il materiale d’armamento è importato per uso proprio del destinatario finale e che non sarà riesportato senza la preventiva autorizzazione delle autorità italiane competenti), consistente in una attestazione di impegno ad utilizzare gli armamenti nel rispetto dei principi del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani. Peraltro, l’UAMA aveva espresso l’intenzione di voler rilasciare una licenza scomposta in forniture annuali, per poter periodicamente rivalutare la situazione sul terreno.[32] Secondo il Giudice “Vi era dunque la consapevolezza di un potenziale rischio di utilizzo degli armamenti contro obiettivi civili, rischio che, ove concretizzato, avrebbe comportato, senza discrezionalità alcuna, una palese violazione delle norme del diritto internazionale umanitario”[33].
Si trattava, altresì, come riportato nella medesima ordinanza, di un conflitto rispetto al quale esistevano diverse risoluzioni del Parlamento europeo e del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che attestavano il coinvolgimento di civili negli attacchi da parte degli attori coinvolti, incluso lo Stato destinatario della fornitura.
Anche se la guerra si combatte all’estero, dunque, il giudice italiano può verificare la liceità di ciò che è avvenuto in Italia: come si è formato il procedimento autorizzatorio, quali informazioni erano disponibili, quali cautele erano esigibili, quale contributo abbiano dato l’amministrazione e la filiera industriale alla costruzione del rischio. La giurisdizione non segue soltanto il luogo dell’esplosione; segue anche il luogo in cui la fornitura è stata decisa, autorizzata e resa possibile.
Dal Regno Unito ai Paesi Bassi: cosa accade in altri Paesi
Al di fuori dell’Italia, anche il Regno Unito ha offerto un esempio significativo in una direzione simile. In particolare, il procedimento promosso da Campaign Against Arms Trade sulle esportazioni proprio verso l’Arabia Saudita ha mostrato quanto il controllo giudiziario possa concentrarsi non sulla scelta di autorizzazione in sé, ma sulla qualità dell’istruttoria. Nel 2019, infatti, la Court of Appeal ha ritenuto illegittima la decisione del Governo di continuare a rilasciare licenze senza una valutazione adeguata delle precedenti violazioni del diritto internazionale umanitario da parte della coalizione saudita in Yemen. Il punto, anche qui, non era l’automatismo tra presenza di un conflitto e divieto di esportazione, ma il dovere di valutare seriamente il rischio alla luce delle informazioni disponibili[34].
In Spagna, nel 2025, l’indagine dell’Audiencia Nacional sull’azienda Sidenor ha ipotizzato la responsabilità di alcuni dirigenti per contrabbando e complicità in crimini contro l’umanità o genocidio, in relazione alla vendita di acciaio a un produttore d’armamenti israeliano. Il caso è tuttora aperto e non ha ancora prodotto un accertamento definitivo, ma è di particolare interesse perché secondo l’impostazione iniziale del giudice, il materiale sarebbe stato esportato senza la necessaria autorizzazione e con la consapevolezza della destinazione alla produzione di armi nel contesto dell’offensiva israeliana a Gaza[35].
Nei Paesi Bassi, la Corte d’appello dell’Aia ha ordinato nel 2024 la sospensione dell’esportazione di componenti per F-35 destinati a Israele, ritenendo esistente un rischio chiaro di impiego in gravi violazioni del diritto internazionale umanitario a Gaza. La Corte suprema olandese, nel 2025, ha poi ritenuto che spettasse al Governo procedere a una nuova valutazione, ma la vicenda resta significativa perché sposta il focus dalla vendita dell’arma completa alla fornitura di componenti inseriti in una complessa filiera militare internazionale[36].
In Francia, dove a differenza dell’Italia sono stati codificati i crimini dello Statuto di Roma (puniti anche con la pena dell’ergastolo)[37], nel 2025 la Ligue des droits de l’homme ha presentato una denuncia al Tribunale di Parigi contro la società francese Eurolinks e l’israeliana IMI Systems, ipotizzandone la complicità in crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio per presunte forniture di componenti destinati a munizioni o armi usate nel conflitto a Gaza. La vicenda nasce da inchieste giornalistiche e riguarda, ancora una volta, non la vendita dell’arma completa, ma la fornitura di componenti inseriti in una filiera bellica[38].
La concessione della licenza: autorizzazione amministrativa e conseguente responsabilità
Resta, a questo punto, la domanda più delicata: che cosa accade se la vendita è stata formalmente autorizzata? La questione non può essere risolta con un automatismo. La licenza amministrativa non può diventare, da sola, un salvacondotto. In primo luogo, perché – come accennato – può venire in rilievo la responsabilità di chi ha rilasciato l’autorizzazione: l’ordinanza del Tribunale di Roma già citata, ad esempio, aveva ritenuto necessario approfondire il ruolo dei vertici UAMA nella sequenza autorizzativa.
Va però nuovamente ricordato che quel provvedimento si collocava anche sul terreno dell’art. 323 c.p., oggi abrogato; per i fatti successivi l’eventuale responsabilità del pubblico agente dovrà quindi essere ricondotta ad altre fattispecie di reato concretamente configurabili, almeno fino alla eventuale futura reintroduzione dell’abuso d’ufficio.[39]
Il principio, però, rimane. Se un’autorizzazione viene rilasciata in violazione di divieti normativi, sulla base di un’istruttoria incompleta o nonostante informazioni sopravvenute tali da imporre una rivalutazione, anche il procedimento amministrativo può diventare oggetto di accertamento penale. Non si intende trasformare il giudice penale in giudice dell’opportunità politica delle esportazioni (sul punto, la Cassazione ne ha recentemente escluso la possibilità rispetto al giudice amministrativo[40]), bensì verificare se siano stati rispettati i presupposti legali che consentono, o al contrario impediscono, il trasferimento di materiali d’armamento. Ciò è ancora più rilevante in relazione ad aree di crisi dove è elevato – o comunque non escludibile – il rischio che si consumino gravi crimini internazionali da cui possano derivare plurime responsabilità: quella dello Stato italiano e quella penale (individuale e delle società), sia per i reati relativi all’istruttoria deficitaria, sia per quelli commessi all’estero che hanno avuto consumazione o facilitazione della consumazione grazie alle forniture di armamenti dall’Italia.
Lo stesso vale per l’impresa: sulla base dell’orientamento che si sta lentamente formando nelle Corti europee, il produttore non può invocare la sola esistenza formale della licenza se, per ruolo professionale e accesso alle informazioni, conosceva o avrebbe dovuto conoscere elementi che rendevano problematica quella fornitura. Chi opera sa quale materiale vende, a chi lo vende, attraverso quali intermediari, con quale utilizzatore finale dichiarato, sulla base di quali clausole dell’End User Certificate e in quale scenario operativo quel materiale potrà essere impiegato. Se proprio questi elementi indicano che la licenza non avrebbe dovuto essere concessa, o che la situazione imponeva almeno una nuova valutazione, l’autorizzazione non esaurisce il problema. Al contrario, la presenza di richieste di ulteriori chiarimenti da parte dell’autorità competente può far emergere con maggiore chiarezza la presenza di una anomalia, talvolta non sanabile con le sole rassicurazioni dell’utilizzatore finale.
Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 185/1990, nel dettaglio, l’autorizzazione non può essere concessa quando l’operazione contrasti con la Costituzione, con gli obblighi internazionali dell’Italia, con embarghi ONU o UE, o quando riguardi Paesi in conflitto armato in violazione dei principi dell’art. 51 della Carta ONU[41], Paesi la cui politica contrasti con l’art. 11 della Costituzione (che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali), oppure governi responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali sui diritti umani[42].
La domanda da porsi, dunque, non riguarda certo la presenza di una licenza che abbia autorizzato il fornitore. Ci si deve invece interrogare sulla liceità dell’operazione alla luce delle informazioni qualificate di cui questi disponeva. Quando la risposta è negativa, il titolo amministrativo diventa un elemento di contesto che – anzi – fa sorgere l’ulteriore interrogativo su una responsabilità in capo all’interlocutore pubblico.
Naturalmente, il diritto penale non può diventare lo strumento con cui sindacare ogni scelta di politica estera e ogni rapporto industriale nel settore della difesa. L’esportazione verso un’area di crisi non è necessariamente complicità in un crimine internazionale, né un errore di valutazione è di per sé reato. Al tempo stesso, nell’attuale mondo in tensione non può valere l’opposto: l’idea che la distanza del conflitto, la complessità della filiera o l’esistenza di un provvedimento amministrativo bastino sempre a spezzare il nesso tra chi fornisce e le violazioni del diritto internazionale che possono essere commesse con il materiale fornito.
In un mercato globale degli armamenti, la responsabilità non si ferma alla frontiera doganale e non si dissolve nel momento in cui il materiale lascia il territorio nazionale. Può seguire il percorso della decisione, della conoscenza, dell’omissione e del rischio accettato. Tanto per chi produce e vende, quanto per chi autorizza, non è più sufficiente domandarsi se l’operazione possa essere formalmente consentita, ma se questa sia ancora giuridicamente sostenibile quando il suo possibile risvolto illecito (e drammatico) è conoscibile, documentato e prevedibile.
Prof. Avv. Roberto De Vita
Avv. Antonio Laudisa
Riferimenti
[1] Presidenza del Consiglio dei ministri, Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all’anno 2025, Doc. LXVII, n. 4, 25 marzo 2026, https://www.senato.it/leggi-e-documenti/attivita-non-legislative/documenti-non-legislativi?documentoId=53552.
[2] Sull’Ucraina, la Relazione precisa che le forniture gestite dal Ministero della difesa non necessitano di
autorizzazione UAMA e, quindi, esulano dalle statistiche riportate, cfr. Relazione, pag. 6.
[3] La voce “Paesi NATO” non indica uno Stato destinatario, ma licenze cumulative relative a programmi di cooperazione verso più Paesi dell’Alleanza Atlantica
[4] Presidenza del Consiglio dei ministri, Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all’anno 2025, cit.
[5] SIPRI, Global arms flows jump nearly 10 per cent as European demand soars, 9 marzo 2026,
[6] Presidenza del Consiglio dei ministri, Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all’anno 2025, cit.
[7] In proposito, è in discussione in Commissione alla Camera il disegno di legge C. 1730 (già approvato dal Senato il 21.02.2024), proprio per un migliore coordinamento dei processi decisionali, tramite il ripristino, “in forme aggiornate al nuovo assetto di Governo, il Comitato interministeriale originariamente previsto dalla legge n. 185/1990”, nonché alcune semplificazioni sugli oneri documentali delle imprese. Tuttavia, l’ultima seduta di Commissione in cui si è discusso il ddl risale al 6 febbraio 2025, cfr. https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=1730.
[8] L. 9 luglio 1990, n. 185, artt. 1, 2, 5, 9 ss. e 13; d.m. 7 gennaio 2013, n. 19, https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/10/dm_19_17gennaio2013.pdf ; Presidenza del Consiglio dei ministri, Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, Doc. LXVII, presentata annualmente alle Camere ai sensi dell’art. 5, comma 1, l. n. 185/1990.
[9] Proprio su questo punto nel 2024 è stata segnalata una criticità del sistema italiano nell’ambito della UN Universal Periodic Review. Asser Institute e Global Rights Compliance hanno osservato che il regime delle armi da fuoco disciplinate dalla l. 110/1975 sarebbe meno stringente rispetto a quello dei materiali d’armamento: il controllo non si concentrerebbe presso l’autorità centrale competente per le licenze militari, con il supporto delle valutazioni ministeriali, ma passerebbe attraverso autorità territoriali, dogane e organi locali. Secondo tale submission, manca una valutazione accentrata sul destinatario finale, sul contesto politico e sul rischio di diversione, per cui il controllo rischia di arrestarsi alla regolarità formale dell’operazione, senza verificare a sufficienza l’impiego effettivo dell’arma una volta uscita dal territorio nazionale. Cfr. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx%3Ffilename%3D13678%26file%3DEnglishTranslation&ved=2ahUKEwjD1v2O29SUAxUb_rsIHTJTF48QFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw32i4QXI-z5NV-KbF8FsN_9.
[10] Carta delle Nazioni Unite, artt. 92-96; Statuto della Corte internazionale di giustizia, art. 1; International Court of Justice, How the Court Works e Contentious Jurisdiction, siti ufficiali.
[11] L. 17 agosto 1957, n. 848, art. 1, che dà esecuzione allo Statuto delle Nazioni Unite a decorrere dal 14 dicembre 1955, data di ammissione dell’Italia all’ONU.
[12] Statuto di Roma della Corte penale internazionale, artt. 5 e 17; International Criminal Court, Rome Statute e How the Court Works, siti ufficiali.
[13] La Corte non si è ancora pronunciata sul merito, e dunque non ha accertato la commissione di un genocidio; ha però adottato misure provvisorie, ordinando a Israele di prevenire atti contrari al dettato della Convenzione, impedire e punire l’istigazione al genocidio, consentire l’assistenza umanitaria e preservare le prove di quanto sta accadendo, cfr. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel), Overview, https://www.icj-cij.org/case/192.
[14] Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel), Provisional Measures, Order of 26 January 2024, I.C.J. Reports 2024, p. 16, https://icj-web.leman.un-icc.cloud/sites/default/files/case-related/192/192-20240126-ord-01-00-en.pdf.
[15] Si deve precisare, infatti, che il caso non riguarda l’accertamento di un genocidio commesso dalla Russia, ma l’uso dell’accusa di genocidio come base giustificativa dell’intervento armato da parte di quest’ultima, cfr. Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v. Russian Federation), Overview, https://www.icj-cij.org/case/182.
[16] Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v. Russian Federation), Provisional Measures, Order of 16 March 2022, I.C.J. Reports 2022, p. 211, https://icj-cij.org/sites/default/files/case-related/182/182-20220316-ord-01-00-en.pdf.
[17] Situation in the State of Palestine, https://www.icc-cpi.int/palestine.
[18] Situation in the State of Palestine: ICC Pre-Trial Chamber I rejects the State of Israel’s challenges to jurisdiction and issues warrants of arrest for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant, 21 Novembre 2024, https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-rejects-state-israels-challenges.
[19] Situation in the State of Palestine: ICC Pre-Trial Chamber I issues warrant of arrest for Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif), 21 Novembre 2024, https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-issues-warrant-arrest-mohammed-diab-ibrahim.
[20] Deif, ICC, https://www.icc-cpi.int/defendant/deif.
[21] Adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013 e entrato in vigore dal 24 dicembre 2014, https://thearmstradetreaty.org/treaty-status; cfr. anche l. 4 ottobre 2013, Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013;118.
[22] Legal analysis of the conduct of Israel in Gaza pursuant to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Conference room paper of the Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel, 16 settembre 2025, https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session60/advance-version/a-hrc-60-crp-3.pdf.
[23] L. 9 luglio 1990, n. 185, art. 1; Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, art. 2, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32008E0944; Arms Trade Treaty, cit., artt. 6 e 7.
[24] La stessa norma sanziona, sia pure in modo diverso, anche le indicazioni non veritiere decisive per l’iscrizione nel registro nazionale delle imprese o per il rilascio del nulla osta alle trattative. Cfr. Art. 23, comma 2, Legge 9 luglio 1990, n. 185, https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;185
Per quanto riguarda, invece, il “traffico illegale” di armi da guerra, munizionamenti, esplosivi, potrebbe venire in rilievo la normativa per il controllo delle armi di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-10-02;895.
[25] La medesima norma sanziona con la reclusione fino a quattro anni ovvero con la multa da 25.822,84 a 258.228,45 euro anche le trattative svolte al di fuori del sistema di comunicazione e controllo preventivo previsto per le operazioni contrattuali. È prevista, inoltre, la confisca dei materiali di armamento destinati all’esportazione quando non risultino accompagnati dalle prescritte autorizzazioni. Cfr. Art. 25, comma 2, Legge 9 luglio 1990, n. 185, https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;185
[26] Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2026 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2023)0234 – C9-0162/2023 – 2023/0135(COD)), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2026-0094_IT.html.
[27] “Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.”
[28] Codice penale militare di guerra, Titolo IV, Artt. 165 ss.
[29] In particolare, il Regolamento (UE) 2021/821 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0821) e il d.lgs. 15 dicembre 2017 n. 221 (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;221!vig=).
[30] Save the children, Guerra in Yemen: origini ed evoluzioni di un conflitto che dura da anni, https://www.savethechildren.it/blog-notizie/guerra-yemen-origini-ed-evoluzioni-di-un-conflitto-che-dura-da-anni.
[31] Trib. Roma, sez. GIP, ord. 22 febbraio 2021, proc. n. 80418/2018 R.G.N.R. (depositata il 23 marzo 2021), pag. 6-11, https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1620291779_-gip-roma-esportazione-armi-arabia-saudita-crimini-internazionali-abuso-ufficio.pdf.
[32] Trib. Roma, sez. GIP, ord. cit., pag. 7-11.
[33] Trib. Roma, sez. GIP, ord. 22 febbraio 2021, cit., pag. 8.
[34] Court of Appeal, R (Campaign Against Arms Trade) v Secretary of State for International Trade, [2019] EWCA Civ 1020, 20 giugno 2019, https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2019/06/CAAT-v-Secretary-of-State-and-Others-Open-12-June-2019.pdf.
[35] I. Vega, E. Hernandez Ojeda, Un juez de la Audiencia Nacional imputa al presidente de Sidenor por complicidad con el genocidio de Gaza por vender acero a la industria militar israelí
[36] G. Wright, Dutch court orders halt to F-35 jet parts exports to Israel, BBC, 12 febbraio 2024,
https://www.bbc.com/news/world-europe-68272233.
[37] Code pénal, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006149876/
[38] A. Michel, France: La Ligue des Droits de l’Homme saisit la justice contre Eurolinks et IMI Systems pour complicité présumée de crimes contre l’humanité et de génocide à Gaza, 12 luglio 2025, https://www.business-humanrights.org/fr/dernières-actualités/france-la-ligue-des-droits-de-lhomme-saisit-la-justice-contre-eurolinks-et-imi-systems-pour-complicité-de-crimes-contre-lhumanité-et-complicité-de-génocide/.
[39] Trib. Roma, sez. GIP, ord. cit., pp. 5-7 e 11; l. 9 agosto 2024, n. 114, art. 1, comma 1, lett. b), che ha abrogato l’art. 323 c.p.
[40] Cass., Sez. Un., ord. 29 dicembre 2025, n. 34688, cfr. per approfondire, L. Marilotti, Divieto di esportazione di armi in caso di violazioni del diritto umanitario e sindacato giurisdizionale. Nota a Cass., Sez. Un., ord. 29 dicembre 2025, n. 34688, Giustizia Insieme, 25 marzo 2026, https://www.giustiziainsieme.it/articolo/3901-divieto-di-esportazione-di-armi-in-caso-di-violazioni-del-diritto-umanitario-e-sindacato-giurisdizionale
[41] “Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell’esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell’azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale”.
[42] “L’esportazione, l’importazione e il transito di materiale di armamento nonché la cessione delle relative licenze di produzione devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell’Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
- L’esportazione, l’importazione e il transito dei materiali di armamento, di cui all’articolo 2, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, sono soggetti ad autorizzazioni e controlli dello Stato.
- Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.
- Le operazioni di esportazione e transito sono consentite solo se effettuate con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del paese destinatario.
- L’esportazione ed il transito di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, sono vietati quando siano in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell’Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali.
- L’esportazione ed il transito di materiali di armamento sono altresì vietati:
- a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere;
- b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell’articolo 11 della Costituzione;
- c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l’embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell’Unione europea (UE);
- d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell’UE o del Consiglio d’Europa;
- e) verso i Paesi che, ricevendo dall’Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali. […]”

