DEVITALAW Rassegna Stampa

L’età colpevole

Leggi l’articolo originale su Il Fatto Quotidiano
di Giovanni Valentini

Ottomila euro al mese per fare lo spacciatore: la confessione del baby killer di 16 anni che qualche mese fa – su mandato del boss del clan a cui apparteneva – aveva ucciso con un colpo di pistola l’amico d’infanzia, il ventenne Giuliano Ramondino, ha aperto uno squarcio di orrore sul fenomeno terrificante della delinquenza minorile.

Ma la cronaca continua purtroppo a registrare, con una quotidiana e terribile puntualità, i casi che si susseguono uno dietro l’altro in una spirale di violenza e di odio: dal bambino di dieci anni che a Giugliano, in Campania, ha colpito con un coltello un tredicenne durante una lite per un pallone, fino alla dodicenne che ha accoltellato un coetaneo di scuola media nel cortile di un istituto romano.

Ormai, di fronte a questo inquietante crescendo criminale, anche il termine emergenza appare inadeguato. E insufficienti risultano i tentativi e i rimedi messi in atto finora. A cominciare dal cosiddetto “decreto Caivano”, approvato il 15 settembre 2023 e convertito in legge il 13 novembre successivo, con cui il governo ha cercato di dare un giro di vite alle misure per la sicurezza dei minori in chiave nettamente repressiva.

Rieducazione e recupero. Al di là delle sanzioni da applicare ai responsabili di questi reati, è necessario cambiare il principio della rieducazione e quello del recupero. E qui si riapre il tema della punibilità del minore in base all’età: 18 anni, 14 anni o ancora meno? In un ampio dossier del professor Roberto De Vita, avvocato penalista e docente alla Scuola di Polizia economica della Guardia di Finanza, con la collaborazione degli avvocati Giada Caprini e Marco Della Bruna, si analizzano le cause e le possibili soluzioni di questo problema, anche in rapporto agli altri paesi europei. “Alla ricerca di un difficile equilibrio fra educazione e punizione, si tratta di conciliare le istanze di sicurezza sociale e la responsabilità dei giovani con la tutela della loro effettiva condizione di maturità, delle loro esigenze di crescita e del sano inserimento nella società”, si legge nello studio. La questione, insomma, non si risolve abbassando ancora il livello dell’età per stabilire la punibilità dei minorenni che delinquono. E così assistiamo, da una parte, all’impotenza di genitori e di educatori; dall’altra, a misure di contrasto alla criminalità che però non sembrano rispondere in modo efficace.

Povertà assoluta. Il reclutamento dei minorenni, da parte della criminalità or-ganizzata, è agevolato dalla circostanza che i ragazzi sono sempre più colpiti dalla povertà assoluta in seguito alla pandemia da Covid: oltre il 13% dopo il 2020 e fino al 13,8% nel 2024. Da questo dato, si possono comprendere meglio le condizioni del contesto sociale e familiare che favoriscono l’ingresso precoce nel circuito criminale: soprattutto in determinate fasce della popolazione e in contesti territoriali disagiati. In Italia, dopo la progressiva flessione delle denunce contro minori avvenuta fino al 2019, già dal 2021 si è registrato un sensibile aumento. Fino al picco del 2022, anno in cui i casi sono saliti a 32.522, tornando al livello massimo raggiunto nel 2015 (35.744). Una leggera contrazione si è poi rilevata nel 2023, con 31.173 segnalazioni, confermando in ogni caso uno spaventoso ordine di grandezza.

I dati più recenti, come quelli della Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia del 2024, insieme alle segnalazioni raccolte dalle Forze dell’ordine, indicano che nell’ultimo anno sono cresciute tra i minorenni anche le violazioni in tema di stupefacenti (da 2,499 a 2.671), oltre le risse, le lesioni dolose e le rapine. Queste ultime, in particolare, non hanno registrato alcuna flessione in conseguenza al blackout del periodo pandemico: anzi, dal 2020 a 0g-gi, sono costantemente cresciute da poco meno di 2.000 a oltre 3.400.

La soglia dei 14 anni. Sotto il fascismo, fu il Codice Rocco a innalzare da nove a 14 anni l’età di presunzione di non impunibilità assoluta per i minori (articolo 97 del Codice penale). È passato quasi un secolo, quel Codice è ancora in vigore e si studia all’Università. “Al di sotto di questa età – spiega il professor De Vita, citando il precedente storico – un minore non può essere ritenuto penalmente responsabile, poiché si presume in via assoluta che sia privo della capacità di intendere e di volere”. All’epoca tale soglia fu individuata poiché il quattordicesimo anno di età veniva fatto coincidere con lo sviluppo puberale, ritenuto decisivo per la formazione fisica e psichica. Dai 14 ai 18 anni, mentre prima esisteva una presunzione di responsabilità, adesso il minore viene ritenuto imputabile solo se ha la cosiddetta “capacità di intendere e di volere”: non più presunta, ma accertata caso per caso. Dopo i 18 anni, invece, questa è sempre presunta e non sono previste diminuzioni di pena (art. 98).

Ma ora, di fronte all’escalation della criminalità minorile, si può dire che la situazione non sia cambiata? E un adolescente di oggi non è più informato ed evoluto di un coetaneo di allora? Non sarebbe opportuno modificare la soglia di punibilità? La risposta di De Vita è netta: “L’estensione della responsabilità penale ai minori di 14 anni si tradurrebbe solo in un approccio repressivo inefficace”.

Per ribadire questa tesi, nello stesso studio si legge: “L’eventuale modifica dell’età minima di imputabilità, al contrario, dovrebbe tenere conto di numerosi aspetti di carattere sociale, biologico, giudiziario e geografico. Senza pensare venire con un semplice spostamento di asticella per poter perseguire i minori laddove falliscono gli adulti: genitori e educatori che, così, sarebbero ancora più deresponsabilizzati da un intervento a valle dell’autorità pubblica su patologie molto spesso prevenibili”.

Il confronto con gli altri paesi. A sostegno della propria posizione, più “garantista” che repressiva e punitiva, il professor De Vita passa in rassegna la legislazione di altri paesi. In Europa, la soglia minima per stabilire l’imputabilità è molto variabile. La maggior parte dei nostri partner, seppure con alcune ditferenze tra loro, applicano il modello italiano dei 14 anni.

Adottano invece il limite del dieci anni Svizzera, Inghilterra e Galles, Irlanda del Nord; mentre sono imputabili dai 12 anni in Andorra, Belgio, Ungheria (solo per i reati più gravi, negli altri casi dal 14 anni), Irlanda (che prevede tuttavia l’im-putabilità dai 10 anni per i reati più gravi), Paesi Bassi, San Marino, Slovacchia (con l’eccezione della violenza sessuale, per cui si parte dai 15 anni), Slovenia, Spagna e Scozia.

Altrove, troviamo la soglia di 13 anni in Francia e nel Principato di Monaco; 15 in Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Grecia, Islanda, Norvegia, Polonia e Sve-zia. Sisale a 16 in Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bielorussia, Lituania, Mol-davia, Russia, Ueraina (che però prevedono l’imputabilità a 14 anni per i reati più gravi) e Portogallo (con una estensione fino a 12 anni di determinate misure cor-rezionali). Curioso è il caso del Lussemburgo, dove non è prevista un età minima.

L’età colpevole. Conclude il professor De Vita: “Un impulsivo e non ponderato abbassamento dell’età imputabile rischia di certificare il passaggio da un processo per i minorenni a un processo contro i minorenni. Dalla presunzione di innocenza si passa cosi all’età colpevole”.

Fatto sta che – come sanno bene gli operatori della giustizia – recludere un minore in carcere o in un altro istituto, rischia di servire poco al recupero e alla rieducazione, come prescrive la Costituzione, Più spesso, soprattutto per gli spacciatori o per i colpevoli di reati meno gravi, la detenzione si trasforma purtroppo in una scuola di perfezionamento o di specializzazione. E quando escono tornano in società e sono anche peggiori di prima.

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